Viaggi premio: responsabilità dell'impresa per i danni subiti dai clienti a causa di un incidente stradale

L’impresa che offre viaggi premio agli acquirenti dei suoi prodotti risponde dei danni da questi subiti in conseguenza di un incidente stradale occorso durante il viaggio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con sentenza 2 aprile 2009, n. 8012 precisando che la Convenzione di Bruxelles che regola i contratti di viaggio è applicabile non solo nei casi in cui l’organizzazione di viaggi costituisce attività professionale e principale, ma anche quando si tratti di attività abituale, secondaria o ausiliaria rispetto all’attività principale.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.