Verbali di accertamento e prova testimoniale: la Cassazione chiarisce i casi in cui non sussiste l'efficacia di piena prova dell'atto pubblico

Con la sentenza del 21816/08 (depositata il 29 agosto 2008) la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha ricordato che l'efficacia di piena prova di cui all'art. 2700 cod. civ. , fino a querela di falso, di un atto pubblico quale il verbale di accertamento di una infrazione stradale "non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo, ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi in cui quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì - come appunto nella specie - l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante".  A parere della Corte, il Giudice di Pace di Roma, nell'attribuire erroneamente fede privilegiata al verbale redatto dall'agente accertatore, non aveva ritenuto di dover effettuare ulteriori accertamenti sullo svolgimento dei fatti  e, pertanto, non aveva ammesso la prova testimoniale articolata dall'automobilista.  La Corte ha, quindi, cassato la sentenza con la quale il Giudice aveva rigettato il ricorso di un automobilista (cui era stato elevato verbale di contravvenzione per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa) e rinviato il fascicolo ad altro magistrato dell'ufficio del Giudice di Pace di Roma.