Utilizzo di auto civetta nelle postazioni di controllo della velocità

Il Ministero dell'Interno, con la nota n. 300/A/1/38263/144/5/20/3 del 17 novembre 2008, è intervenuto sulla questione dell'utilizzo di auto civetta nelle postazioni di controllo della velocità. A parere del Ministero non ci sono ostacoli all'utilizzo di auto senza insegne, purché la postazione sia adeguatamente presagnalata da appositi cartelli o dispositivi luminosi (secondo il Ministero, ad esempio, anche con dispositivo lampeggiante removibile collocato sul tetto della vettura). Inoltre, i dispositivi di rilevamento della velocità, opportunamente omologati, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.
Tuttavia, occorre ricordare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 75730 del 25 settembre 2008 aveva espresso sul tema alcune considerazioni in parte contrastanti, ritenendo che gli accertamenti effettuati mediante un'apparecchiatura posizionata su un'auto civetta, pur se presegnalata, possano essere a rischio di illegittimità. Gli organi giurisdizionali, infatti, potrebbero considerare che una tale postazione di controllo non sia ben percepibile, venendo così a mancare il requisito della visibilità richiesto dal D.L. 117/07 convertito con modificazioni dalla L. 160/07.
Sarebbe dunque opportuno, a questo punto, un chiarimento definitivo onde permettere l'uniforme applicazione delle regole per questa particolare fattispecie.