Targhe alterne e obbligo di informazione

Le ordinanze sindacali di divieto di circolazione delle automobili a fini di prevenzione dell'inquinamento atmosferico devono essere portate a conoscenza degli automobilisti con mezzi adeguati non solo attraverso l'apposizione, su tutte le vie di accesso alla città, di cartelli indicanti il divieto, ex artt. 38 ss. Cod. Strada, ma anche diffondendo la notizia su mezzi di informazione conoscibili al di fuori dal territorio comunale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione II sezione civile con la sentenza 3 luglio 2009, n. 15769, spiegando, altresì, che in caso di violazione del divieto di circolazione spetta all'Ente proprietario delle strade dimostrare la responsabilità del presunto contravventore per essere state adottate tutte le misure necessarie affinché gli utenti della strada, qualunque ne sia la provenienza, non possano fondatamente allegare di non conoscere le disposizioni preclusive della circolazione.

 

Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.