Il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale” (09G0036) in GU n. 77 del 2-4-2009) stabilisce che, per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono in base a costi medi che possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonché, limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre. Detti criteri di differenziazione non devono determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni. Inoltre, è previsto che le compensazioni possano avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno.
Le differenziazioni delle compensazioni sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l’ISVAP sulla base dell’andamento effettivo dei costi .