Photored e obbligo di contestazione immediata delle infrazioni

È illegittima la contestazione differita dell’infrazione di cui all’art. 146, comma terzo, del codice della strada (attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa) rilevata a mezzo di apparecchiatura elettronica senza la presenza di un agente di polizia operante in loco. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con sentenza 26 marzo 2009, n. 7388, precisando, altresì, che l’assenza non occasionale di agenti operanti sul posto impedisce la verifica delle reali condizioni di funzionamento di tali apparecchiature dando luogo a possibili equivoci, non altrimenti risolvibili senza la presenza di un agente operante in loco, e precludendo, altresì, la possibilità di procedere alla contestazione immediata dell’infrazione nei casi in cui ciò sia possibile. Il testo della sentenza e la relativa massima possono essere consultati dagli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.