Omicidio stradale scatta la revoca della patente solo in caso di ebbrezza o droga

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice della strada nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. Di conseguenza, attualmente, la revoca automatica della patente sussiste solo in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre, in tutte le altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali, il giudice valuterà, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la sanzione meno grave della sospensione della patente.