Libera vendita negata per gli alcol test

Il ministero della Salute, in un parere del 31 ottobre 2007, ha  precisato che i sistemi di rilevazione del tasso alcolemico sono classificabili come sistemi diagnostici in vitro ricompresi nella direttiva n. 98/79/Ce recepita con dlgs n. 332/2000, che possono contenere o non contenere sostanze chimiche. Nel caso contengano sostanze chimiche ricadono nella normativa di cui alla direttiva n. 99/45/Ce recepita con dlgs 14 marzo 2003, n. 65.  Pertanto è importante che prima di essere immesso sul mercato il kit riporti sulla confezione un'etichetta con tutte le informazioni contenute nella normativa di riferimento. Inoltre il Ministero ha precisato che si dovranno predisporre le schede di sicurezza di questi sistemi di rilevazione del tasso alcolemico ed effettuarne la registrazione nell'archivio preparati pericolosi dell'Iss ai sensi dell'art. 15 dlgs n. 65/2003.
Il parere del Ministero della Salute opera un ulteriore distinguo, precisando che quando questi sistemi detti a palloncino, contengano cromo o suoi derivati, non possono essere liberamente commerciabili, ma devono essere venduti esclusivamente agli utilizzatori professionali, con conseguente ritiro di quelli già immessi nel libero mercato.