Infortunio in itinere e rischio elettivo

Non è qualificabile come infortunio in itinere l’incidente stradale occorso al lavoratore che, dopo l’impegno fuori sede, decida di recarsi presso la propria abitazione prima di fare ritorno all’unità produttiva deviando dal normale tragitto che lo avrebbe riportato in azienda.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 2642/2012 sottolineando come la scelta del lavoratore, in quanto finalizzata a soddisfare una necessità di natura strettamente personale, configuri un rischio elettivo, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, dando luogo ad una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 3/2012 della Rivista.