In sede di conversione del D.L. 207/08 (c.d. "milleproroghe"), la L. 27 febbraio 2009, n.14, (in GU n.49 del 28 febbraio 2009, suppl.ord n. 28) ha modificato l'art. 75 del Codice della Strada, recante "Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione". Si riporta di seguito il testo dell'art. 29 comma 1 ter del testo coordinato del D.L 207/08:
1-ter. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli
veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha
luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con
decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di accertamento»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure
per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche,
per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le
norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono
esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale nulla osta della
casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei
decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a
sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive
comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per
le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di
installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette
direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti
terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».