Idoneità alla circolazione e omologazione

In sede di conversione del D.L. 207/08 (c.d. "milleproroghe"), la L. 27 febbraio 2009, n.14, (in GU n.49 del 28 febbraio 2009, suppl.ord n. 28) ha modificato l'art. 75 del Codice della Strada, recante "Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione". Si riporta di seguito il testo dell'art. 29 comma 1 ter del testo coordinato del D.L 207/08:

1-ter.  All'articolo  75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1  puo' riguardare singoli
veicoli  o  gruppi  di  esemplari  dello stesso tipo di veicolo ed ha
luogo  mediante  visita  e prova da parte dei competenti uffici delle
direzioni  generali  territoriali  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri   e   del   trasporto   intermodale   del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  le  modalita'  stabilite con
decreto  dallo  stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata
la  documentazione  che  l'interessato  deve  esibire a corredo della
domanda di accertamento»;
   b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con  propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei
sistemi,  componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure
per  la  loro  installazione  quali  elementi  di  sostituzione  o di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi  o  in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche,
per  i  quali  siano  stati  emanati i suddetti decreti contenenti le
norme  specifiche  per  l'approvazione  nazionale  degli stessi, sono
esentati  dalla  necessita'  di ottenere l'eventuale nulla osta della
casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma,
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  salvo  che  sia  diversamente disposto nei
decreti medesimi.
  3-ter.  Qualora  le  norme  di  cui al comma 3-bis si riferiscano a
sistemi,   componenti   ed  entita'  tecniche  oggetto  di  direttive
comunitarie,  ovvero  di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per
le  Nazioni  Unite  recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   le   prescrizioni   di   approvazione   nazionale  e  di
installazione   sono   conformi  a  quanto  previsto  dalle  predette
direttive o regolamenti.
  3-quater.  Gli  accertamenti relativi all'approvazione nazionale di
cui  al  comma  3-bis  sono  effettuati  dai  competenti uffici delle
direzioni  generali  territoriali  del  Dipartimento  per i trasporti
terrestri   e  per  il  trasporto  intermodale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti».