Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 del Codice della Strada (Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti), lo stato di alterazione del conducente non può essere desunto da elementi sintomatici esterni ma deve essere accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici prelevati presso le competenti strutture sanitarie.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione IV sezione penale con sentenza 9 luglio 2009, n. 28219, precisando, però, che nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra l’esito positivo del riscontro tecnico e l’effettività dello stato di alterazione del soggetto il giudice può ricorrere anche ad altri elementi di riscontro quali, ad esempio, gli elementi sintomatici esterni riferiti nelle deposizioni degli operanti.
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