Guida senza patente e false dichiarazioni nel verbale di contestazione

Non commette il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) il conducente di un veicolo che, colto alla guida del proprio mezzo senza i necessari documenti di circolazione e di guida, dichiari falsamente di averli dimenticati a casa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza 3 novembre 2011, n. 39610 ricordando che il verbale di contestazione non è destinato ad attestare la verità dei fatti in esso dichiarati dal privato mentre la fattispecie delittuosa di cui all’art 483 c.p. ricorre solo quando l’atto pubblico, nel quale le dichiarazioni del privato sono state trasfuse, è destinato a provare la verità dei fatti in esso attestati.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli utenti sul fascicolo n. 6 della Rivista