Finanziamento misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto

Con decreto 25 novembre 2008,  recante “Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto” (09A04250) (in GU n. 92 del 21-4-2009  - Supplemento Ordinario n.58)  è dettata la disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno  delle  misure  finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto  alla  Convenzione  quadro  delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120. Affluiscono al Fondo Kyoto, ai  sensi  del comma 1113 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le seguenti risorse (triennio 2007-2009):
   a) nel 2007: 200 milioni di euro;
   b) nel 2008: 200 milioni di euro;
   c) nel 2009: 200 milioni di euro;
   d) le rate di rimborso dei finanziamenti agevolati.
 Le  risorse  sono rese disponibili dal  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con  le  modalità stabilite  nella convenzione da stipularsi con CDP S.p.A..