Eccesso di velocità e cause di giustificazione

Non può invocare l’esimente dello stato di necessità il conducente di un veicolo che, nel recarsi al pronto soccorso per il timore di un imminente attacco cardiaco, commetta l’infrazione di cui all’art. 142 c.s., comma 9, senza fermarsi al segnale di “alt” delle forze dell’ordine cui, peraltro, avrebbe potuto chiedere soccorso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 28 gennaio 2010, n. 1910 sottolineando come non si possa ritenere logicamente fondata la tesi per cui il timore di un malessere induca a percorrere ad elevata velocità le strade cittadine e presentare, quale mezzo di prova, un certificato medico del tutto generico, irrilevante a fini probatori.
Il testo della sentenza e la relativa massima sono a disposizione degli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.