Danno da insidia stradale: responsabilità penale del Sindaco e del responsabile dell'UTC

In caso di danno da insidia stradale, il Sindaco con delega assessoriale ai lavori pubblici e il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale rispondono (ex art. 110 cod. pen.) del reato di lesioni personali colpose, di cui all’ art. 590 cod. pen., per non aver attivato i necessari controlli sulla manutenzione delle strade. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, IV sez. penale, con sentenza 23 settembre 2008, spiegando, altresì, che la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile dell’UTC assumono in considerazione del ruolo da essi svolto all’interno dell’amministrazione comunale, impone loro di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze al fine di evitare ai cittadini situazioni di pericolo quali quelle derivanti da una non adeguata manutenzione delle strade. La massima della sentenza può essere consultata dagli abbonati sul corrente fascicolo della Rivista.