Nella circolare 18 febbraio 2008 – “Nuovo codice della strada - Articolo 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2008” (in GU n.68 del 20-3-2008) è previsto che, per le gare con veicoli a motore, l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e con l'onere della tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalle regioni per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali.
Il testo della circolare è pubblicato su questa Rivista (sezione Normativa).