Circolazione del veicolo nella corsia riservata ai mezzi pubblici: legittimità della contestazione differita.

È consentita la contestazione differita delle infrazioni al Codice della Strada purché nel verbale venga fornita una motivazione congrua e razionale che non lasci alcun margine di apprezzamento, da parte del giudice, in merito alle scelte organizzative dell’Amministrazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, II sezione civile, con sentenza 8 giugno 2009, n. 13131, respingendo il ricorso presentato da un automobilista per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione di cui all’art. 7 c.s., comma 1, (circolazione del veicolo nella corsia riservata ai mezzi pubblici) che non gli era stata contestata immediatamente dall’agente accertatore per evitare intralcio al servizio pubblico di trasporto.
La massima della sentenza sarà a disposizione degli abbonati sul prossimo fascicolo della Rivista.