C 2307 recante “Modifiche agli articoli 138 e 139 e introduzione dell'articolo 139-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento del danno biologico e del connesso danno mora

L’atto n. C 2307 recante “Modifiche agli articoli 138 e 139 e introduzione dell'articolo 139-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di risarcimento del danno biologico e del connesso danno morale” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Garagnani, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla commissione II (Giustizia). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni  1ª (Aff. costit.), 6ª (Finanze), 9ª (Trasporti), 12ª (Aff. sociali). Il ddl in esame interviene nella materia della risarcibilità del danno biologico con il fine di evitare duplicazioni indebite della quantificazione del danno in sede giudiziale e di raggiungere una maggior livello di personalizzazione del risarcimento. A tal fine si propone la modifica del comma 3 dell'articolo 138 e il comma 3 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, sopprimendo la parte relativa ai limiti di incremento del 30 per cento per le lesioni di non lieve entità e del 20 per cento (un quinto) per le lesioni di lieve entità. Il testo del disegno di legge sarà consultabile nel fascicolo di prossima pubblicazione.