Alcooltest e diritto di difesa

L’alcooltest rientra nell’ambito degli accertamenti urgenti sullo stato delle persone di cui all’art. 354 cod. proc.pen.. Conseguentemente, il conducente di un veicolo, prima di essere sottoposto a questo tipo di indagine, deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. In caso contrario, l’accertamento è nullo ma si tratta di una nullità a regime intermedio che deve, cioè, essere eccepita prima del compimento dell’atto, ovvero, se ciò non fosse possibile, immediatamente dopo. Lo ha stabilito la Suprema Corte, IV sez. penale, con sentenza 11 aprile 2008, n. 15301, precisando, altresì, che per lo svolgimento dell’attività difensiva di cui sopra non è, in nessun caso, prevista la nomina di un difensore d’ufficio. Il testo della sentenza, con la relativa massima, potranno essere consultati dagli abbonati sul prossimo fascicolo della Rivista.