- Giurisprudenza
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Violazione del diritto di difesa nell'esecuzione del c.d. alcoltest
Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza n. 22840 del 31 maggio 2016
L'accertamento a mezzo etilometro, integra un’attività di polizia giudiziaria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 114 disp. Att. cod. proc. pen. e 356 e 354 c.p.p. e la violazione di dette norme integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ossia una nullità non assoluta, che può essere rilevata, in base a quanto stabilito dalla sentenza n. 5396 del 5.2.2015 della Cassazione a Sezioni Unite (pubblicata nella Rivista Giuridica ACI – fascicolo n. 3/2015), fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. L’accertamento del tasso alcolemico mediante il c.d. alcooltest rientra nella previsione dell'art. 354 c.p.p., a cui il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere, senza diritto di essere previamente avvisato. Ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., la polizia giudiziaria deve avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.
Sulle modalità in base alle quali debba estrinsecarsi tale avvertimento, la Cassazione precisa che nessuna disposizione di legge prevede che il difensore debba essere contattato dagli agenti o che debba essere riportato nel verbale se il difensore sia stato contattato o meno e se lo stesso abbia autorizzato a procedere in sua assenza.