- Giurisprudenza
- Arresto, fermata e sosta
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Veicolo in doppia fila con motore acceso
Corte di Cassazione, sezione II civile
sentenza n. 18257 del 22 agosto 2006.
A chi ferma la propria auto in doppia fila con il motore acceso non può essere applicata la sanzione amministrativa di cui all’art 158 CdS bensì quella di cui all’art. 157. Infatti nel caso di specie non si ricade nell’art.158 comma 2 lett. (c, perché non si tratta di sosta atteso che, a norma dell'art 157 lett. (c, per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Pertanto, in sentenza è stato ritenuto correttamente che si sia trattato di una semplice fermata e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere contestata la violazione delll'art. 157 che prescrive che la fermata non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 5 settembre 2002, P. A. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento elevato dalla polizia municipale di Temi in data 22 agosto 2002 per violazione dell' arto 158, comma 2, del codice della strada. Assumeva il ricorrente di avere effettuato solamente una fermata e non una sosta in quanto con il motore ancora acceso aveva precisato sin dal momento della contestazione di essersi momentaneamente fermato senza per ciò porre in essere alcuna infrazione. Il Giudice di pace di Terni, con la sentenza impugnata, ha accolto 1'opposizione affermando, che, nel caso, è stata contestata la sosta in seconda fila mentre il P. aveva effettuato una semplice fermata. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Terni con due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il Comune di Temi denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 comma 1, e 132 comma 2 n. 4 Cost. nonché dell'art. 311 c.p.c. per omessa, insufficiente e/o contraddittoria e/o apparente motivazione su di un punto decisivo della controversia e lamenta che manchi in sentenza un'argomentazione che consenta di ripercorrere l'iter logico seguito dal giudicante a sostegno della adottata decisione di accoglimento del ricorso, Il rilievo va disatteso. Nella parte, motiva il giudice di merito ha dato per incontroverso quanto risultava in atti e cioè che il P. si era, incontestatamente, appena fermato e con il motore ancora acceso si era limitato a segnalare al verbalizzante che non aveva, per questo, commesso alcuna infrazione. Correttamente, pertanto, in sentenza è stato ritenuto che si sia trattato di una semplice fermata e, conseguentemente, anche se implicitamente ma non per questo meno chiaramente, che non si poteva trattare di sosta atteso che, a norma dell'arto 157 C.S., per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Anche il secondo motivo con il quale si lamenta violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 157 e 158 comma 21ett. C C.S. nonché degli artt. 2699 e 2700 c.c. e 115 c.p.c. ed omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, è da disattendere. Si duole, infatti, il Comune ricorrente che il giudice non abbia tenuto conto, oltre che per le ragioni per le quali doveva ritenersi che si era in presenza di sosta e non di fermata - nel caso da escludersi per le considerazioni di cui al primo motivo - anche che dal verbale risultava che la vettura del P. occupava la corsia di destra della piazza - direzione di marcia via Botticelli/via della Vittoria - arrecando grave intralcio ai veicoli percorrenti tale corsia. Tanto, però, non valeva ad integrare gli estremi della sanzione contestata essendo espressamente previsto che, in tal caso, non è violato l'art. 158 comma 2 letto C del C.S. di cui al verbale, ma l'art. 157 che prescrive che la fermata non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione. Siffatta violazione, però, non è stata contestata al P.. Il ricorso va, pertanto, rigettato senza alcun provvedimento in ordine alle spese non avendo l'intimato svolto attività difensiva. (Omissis)