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Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche

Dott. Marco Massavelli Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)
10.12.2018

I Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare congiunta del 15 ottobre 2018, hanno fornito importanti indicazioni operative per l'attività di controllo di trasporti di cavalli effettuati nell'ambito di un'attività lucrativa ovvero posta in essere da soggetti privati che non operino all'interno del mondo della promozione sportiva non lucrativa.

Si è, però, resa necessaria una integrazione a tali disposizioni, fornita con circolare congiunta del 6 dicembre u.s., con la quale i Ministeri hanno fornito ulteriori precisazioni relativamente ai trasporti effettuati da Società (SSD), ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), non lucrative, riconosciute dal CONI, dalle federazioni sportive e dagli enti di promozione sportiva.

Come meglio precisato dal Ministero della Salute con la circolare DGSA 000104-P, del 6.2.2008 il trasporto di cavalli effettuato da Società ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche non lucrative, per finalità culturali, ludiche, sportive e simili, concretizzandosi in trasporti estranei ad un'attività economica, si ritiene possa porsi "fuori" dal campo di applicazione della normativa in materia di protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento (CE), n. 1/2005.

Fermo restando ogni altro mezzo di prova, l'esibizione al momento del controllo della certificazione della finalità sportiva, o comunque non lucrativa, sottostante al trasporto, rilasciata dalle Associazioni o Società sportive per tali ipotesi, consente dunque di escludere, in modo immediato e certo, l'applicazione delle norme in materia di tutela del benessere degli animali.

 

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO SVOLTO DA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI SPORTIVE ONLUS.

Occorre premettere che, anche per tali trasporti, si applicano le previsioni generali dell'art. 31, legge n. 298/74, che, a prescindere dalla massa dei veicoli, costituisce riferimento normativo fondamentale per distinguere l'attività di trasporto in conto proprio da quella svolta in conto terzi.

Secondo le indicazioni normative vigenti, dunque, il trasporto effettuato da Enti che svolgono attività in settori diversi dal trasporto professionale, e che hanno esigenza di movimentare merci proprie o, comunque, nella loro disponibilità, quale attività complementare ed accessoria, può essere effettuato senza necessità di rispettare le regole e le condizioni richieste per il trasporto in conto terzi, solo ove ricorrano congiuntamente tutte le condizioni indicate dallo stesso art. 31, Legge n. 298/74.

Rispetto all'attività svolta da Associazioni e Società sportive le cui attività principali consistono nell'organizzazione, nella promozione e nella diffusione della pratica sportiva e ludica equestre, la predetta norma trova applicazione per il trasporto, effettuato con veicoli nella disponibilità delle stesse Associazioni o Società sportive, che abbia per oggetto equidi di loro proprietà ovvero di proprietà di soci che li abbiano affidati alla cura delle prime e, per tale motivo, effettivamente presenti, perché fisicamente alloggiati, presso le strutture associative o sociali.

Salvo prova contraria, infatti, il trasporto effettuato da questi soggetti non costituisce attività economicamente prevalente, ma rappresenta solo un'attività complementare o accessoria rispetto a quella principale dell'Associazione o Società sportiva ha la disponibilità del mezzo predetto.

 

Affinché siano rispettate le indicate condizioni, occorre verificare che:

a) Il veicolo con il quale è effettuato il trasporto, immatricolato per conto proprio ovvero in uso proprio ai sensi dell'art. 83, codice della strada, sia, di proprietà della Società o dell'Associazione sportiva ovvero in usufrutto a questo soggetto, oppure acquistato con patto di riservato dominio o preso in locazione con facoltà di compera (leasing) a vantaggio della stessa Società o Associazione. La disponibilità del veicolo a titolo diverso dalla proprietà, deve risultare dalla sua carta di circolazione. Infatti, per la costituzione dell'usufrutto nonché per i casi di acquisto con patto di riservato dominio o di locazione con facoltà di compera, l'art. 94, codice della strada, come noto, richiede l'aggiornamento della carta di circolazione.

b) La conduzione del mezzo sia affidata ad un socio o ad un dipendente dell'Associazione o Società sportiva. In occasione del controllo, il conducente deve essere in grado di dimostrare tale condizione attraverso la tessera associativa attestante tale status, unitamente a copia di verbale d'assemblea della medesima Associazione o Società sportiva dal quale risulti tale specifica mansione ed il relativo incarico ovvero, se si tratta di dipendente, attraverso copia della documentazione di lavoro (contratto di lavoro, busta paga, ecc). Appare chiaro, infatti, che non è ammesso l'impiego come conducente di collaboratori non dipendenti che non siano soci dell'Associazione o della Società sportiva non lucrativa.

c) Il cavallo trasportato risulti in proprietà dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa ovvero appartenere ad un socio o ad un tesserato delle stesse a condizione, in quest'ultimo ipotesi, che il soggetto lo abbia conferito alla disponibilità effettiva dell'Associazione o Società sportiva in forza di un contratto (es. comodato, deposito) e che il cavallo stesso si trovi "fisicamente" custodito presso un'idonea struttura dell'Associazione o della Società sportiva. Occorre precisare che, per rispettare le regole imposte dalla richiamata disciplina di trasporto in conto proprio, è necessario che l'animale sia stato materialmente trasferito alla cura effettiva dell'Associazione o della Società sportiva, non essendo sufficiente la semplice residenza sportiva presso la stessa. Quest'ultima condizione, infatti, pur avendo valenza per le finalità sportive dell'impiego dell'equide, non rappresenta valido riferimento legittimante dell'attività di trasporto in conto proprio di un animale che non appartenga a chi quel trasporto effettua.

d) Il luogo di partenza o di destinazione del trasporto sia il luogo (stalla, maneggio, ecc) dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa restando escluso dal campo di applicazione del trasporto in conto proprio di cui si parla l'ipotesi in cui, per essere condotto a manifestazioni o competizioni, l'animale sia prelevato presso luogo diverso o presso la residenza o altro luogo nella disponibilità del proprietario dell'animale stesso. In tali casi, infatti, l'attività di trasporto sarebbe funzionale alle sole esigenze del socio e renderebbe manifesta la circostanza che il cavallo, nella realtà dei fatti, non si trova nella materiale disponibilità dell'Associazione o Società sportiva.

 

Occorre infine specificare, che nelle sole ipotesi in cui siano rispettate tutte le predette condizioni, la partecipazione effettiva dell'Associazione o Società sportiva ad un evento compatibile con le finalità e l'interesse perseguiti dalle stesse, rappresenta l'unico elemento da verificare.

Al riguardo infatti si ritiene di condividere l'orientamento secondo cui sia sostanzialmente irrilevante, ai fini del rispetto delle norme indicate, conoscere il soggetto che effettivamente utilizza il cavallo (e cioè se l'equide sia montato da soci dell'Associazione o Società ovvero da soggetti terzi ai quali, secondo le regole sportive, ne sia stato concesso l'utilizzo in gara). È, infatti, prerogativa dell'Associazione o Società sportiva far utilizzare il cavallo anche ad altri soggetti esterni, purché essa stessa partecipi alla manifestazione.

 

DOCUMENTI COMPROVANTI LA REGOLARITÀ DEL TRASPORTO

Si precisa che nell'ambito dell'attività di controllo dei trasporti effettuati dalle Associazioni o Società sportive non lucrative, al fine di provare che l'attività rispetti le cennate condizioni che consentono di qualificarlo come effettuato in conto proprio, possono essere valutati, prioritariamente, anche alcuni documenti aventi rilevanza in ambito sportivo.

In particolare, per provare l'effettiva disponibilità del cavallo da parte dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa, al libretto segnaletico del cavallo deve essere associato - in via alternativa rispetto al contratto di comodato registrato o comunque avente data certa, uno dei documenti di

seguito indicati:

a) Modello 4 informatizzato, che riproduce automaticamente le informazioni contenute nella BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica)  tra cui il codice di stalla aziendale che viene attribuito dalle Asl al titolare della struttura che ospita il cavallo, e nella BDE (Banca Dati Equidi);

b) Modello 4 non informatizzato, presente nel caso in cui non sia stato possibile ottenere quello informatizzato, integrato da copia del registro di carico e scarico aziendale per equidi presenti nella stalla o nel maneggio dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa, dalla quale possa desumersi la presenza dell'animale stesso in quel luogo prima della partenza. In tale ipotesi, sarà necessario esibire anche copia di un contratto di deposito, ancorché non registrato, in forza del quale il cavallo è affidato per la custodia e la cura all'Associazione o Società sportiva non lucrativa, da parte del proprietario socio o tesserato.

In entrambi i casi, tale documentazione, per essere considerata coerente con le finalità proprie del trasporto deve dare evidenza che l'equide è effettivamente detenuto dalle Associazioni o Società sportive da almeno 4 giorni antecedenti al trasporto; invero, tale periodo appare adeguato per escludere la mera occasionalità della detenzione stessa.

Peraltro, i medesimi documenti consentono di provare che il luogo di partenza o di destinazione del trasporto sia effettivamente la stalla o il maneggio dell'Associazione o della Società sportiva.

Ferma restando la documentazione identificativa del cavallo, nei casi sopraindicati, appare necessario che sia provata anche la relazione intercorrente tra l'animale trasportato dall'Associazione o Società sportiva e il proprietario dello stesso e, in particolare, che il proprietario dell'animale sia effettivamente socio dell'Associazione o Società sportiva non lucrativa che effettua il trasporto, ovvero un loro tesserato. Perciò, allo scopo di velocizzare le verifiche, appare utile che sia richiesto, insieme al libretto segnaletico del cavallo dell'animale, anche copia della tessera associativa o documento equivalente rilasciata dall'ASD o dalla SSD.

 

TRASPORTO SU VEICOLI IMMATRICOLATI AD USO SPECIALE O COME AUTOCARAVAN.

 Gli autoveicoli ad uso speciale e gli autocaravan, non essendo destinati al trasporto di cose, consentono di trasportare unicamente le cose connesse, pertinenti o funzionali alle persone presenti a bordo o alle attrezzature speciali installate.

Pertanto, il trasporto di cavalli effettuato con tali tipologie di veicoli può considerarsi regolare nella misura in cui vengano soddisfatti i requisiti indicati nei paragrafi precedenti.

Trattandosi di trasporto effettuato da Associazioni o Società sportive non lucrative, con veicoli propri, per finalità riconducibili a quelle statutarie, non occorre che a bordo del veicolo viaggi il proprietario del cavallo, in quanto le esigenze di trasporto dell'equide sono funzionali all'attività propria della medesima Associazione o Società.