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  • Documenti di circolazione, Patente di guida
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria AM o di categoria C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D e DE

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 21 giugno 2021

Disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria AM o di categoria C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D e DE

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 21 giugno 2021

Disposizioni in materia di strumenti compensativi per  candidati  con
diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il
conseguimento di una patente di guida di categoria AM o di  categoria
C1, C1E, anche con codice unionale 97,  C,  CE,  D1,  D1E,  D  e  DE.
(21A05539)

(GU n.226 del 21-9-2021)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
  Visto il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ed  in
particolare gli articoli 116, comma 3, in  materia  di  categorie  di
patenti di guida, e l'art. 121 in materia di esami di idoneita';
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  9
dell'11 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova  di  controllo
delle cognizioni e di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti
per il conseguimento della patente di  categoria  AM,  nonche'  delle
modalita' di esercitazione alla guida  di  veicoli  per  i  quali  e'
richiesta la predetta patente», ed in particolare l'art. 1, comma  2,
che dispone  che  la  prova  di  verifica  delle  cognizioni  per  il
conseguimento di una patente della predetta categoria AM ha durata di
venticinque minuti;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  25
del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della  prova  di  controllo
delle cognizioni e di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti
per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D,  anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE» come modificato dal decreto  6  novembre
2013 (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  18  del  23
gennaio 2014), e dal decreto  2  dicembre  2014  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  280  del  2  dicembre  2014),  ed  in
particolare l'art. 1, comma 6, che dispone che: la prova di  verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle  categorie
C1, C1E, anche con codice unionale  97,  D1  o  D1E,  nonche'  quella
relativa al conseguimento di una patente di categoria C, CE, D  o  DE
da parte di candidato che sia gia' titolare  rispettivamente  di  una
patente di categoria C1 o D1, dura venti minuti; la prova di verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria  C,
CE, D o DE dura quaranta minuti;
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito  scolastico»
ed in particolare l'art. 1, che riconosce dislessia, la disgrafia, la
disortografia  e  la  discalculia   quali   disturbi   specifici   di
apprendimento, di seguito denominati «DSA» e l'art. 3 in  materia  di
diagnosi di DSA;
  Visto l'accordo 25 luglio 2012  tra  Governo,  regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per  la  diagnosi  e  la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA);
  Visto  il  proprio  decreto  1°  giugno  2021,  n.   243,   recante
disposizioni intese ad accordare ai candidati con diagnosi di DSA, ai
sensi dell'art. 3 della citata  legge  n.  170  del  2010,  strumenti
compensativi in sede di prova di controllo delle  cognizioni  per  il
conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A,  B1  B,
BE o di una carta di qualificazione del conducente;
  Visto in particolare l'art. 3, lettera a), del  citato  decreto  1°
giugno 2021, n. 243, che, a tal fine, accorda ai  predetti  candidati
un tempo pari a  quaranta  minuti  per  l'espletamento  della  citata
prova, in luogo dei trenta minuti a disposizione  per  candidati  non
diagnosticati DSA, nonche' l'ausilio di file audio per la lettura dei
quiz somministrati;
  Ritenuto di dover disporre analoga coerente misura di maggiorazione
del tempo a disposizione anche in favore dei candidati, con  diagnosi
di DSA, al conseguimento di una patente di  categoria  AM,  C1,  C1E,
anche con codice unionale 97,  C,  CE,  D1,  D1E,  D  o  DE,  nonche'
l'ausilio di file audio;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli  strumenti  compensativi
  nella  prova  di  controllo  delle  cognizioni  teoriche   per   il
  conseguimento di una patente di guida di  categoria  AM,  C1,  C1E,
  anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE
 
  1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di  prova
di controllo delle cognizioni teoriche, il candidato al conseguimento
di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E,  anche  con  codice
unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, titolare di diagnosi di  DSA  ai
sensi dell'art.  3  della  legge  n.  170  del  2010,  esibisce  tale
certificazione in sede di visita per la  verifica  dei  requisiti  di
idoneita' psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada.
  2. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n.  170  del  2010,  la
diagnosi  dei  DSA  e'   effettuata   nell'ambito   dei   trattamenti
specialistici gia' assicurati  dal  Servizio  sanitario  nazionale  a
legislazione vigente,  nonche'  da  ulteriori  strutture  o  soggetti
privati accreditati dalle regioni ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
dell'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  su  «Indicazioni  per  la   diagnosi   e   la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)».
  3. La certificazione di diagnosi DSA emessa da strutture o soggetti
privati accreditati e' firmata almeno  da  uno  psicologo,  o  da  un
medico, afferente all'equipe medica multidisciplinare di  cui  devono
disporre le predette strutture o  soggetti,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, del citato accordo.
  4. Qualora, la certificazione di diagnosi DSA e' emessa da soggetti
privati non accreditati, ma «autorizzati» o «riconosciuti», ai  sensi
dell'art. 1, comma  4,  del  predetto  accordo,  la  stessa  reca  in
allegato   copia   del   provvedimento   di   autorizzazione   o   di
riconoscimento  da  parte  della  regione  oppure  da  documento   di
convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.

                               Art. 2
 
Adempimenti  del  medico   in   sede   di   verifica   dell'idoneita'
  psico-fisica del candidato al conseguimento di una patente di guida
  di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE,  D1,
  D1E, D o DE
 
  1. Il medico monocratico o la  commissione  medico  locale  di  cui
all'art. 119 del  codice  della  strada,  in  sede  di  verifica  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica del candidato al conseguimento di
una patente di guida di categoria  AM,  C1,  C1E,  anche  con  codice
unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, acquisito il certificato di  DSA
eventualmente esibito ai sensi dell'art. 1, inseriscono nell'apposito
applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per
la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle  imprese  in
materia di trasporti e navigazione indicazione della esibizione della
predetta  certificazione  prima  di  concludere  le  operazioni   per
l'emissione del certificato medico dematerializzato.
  2.  La  ricevuta  di  prenotazione  dell'esame  indica  la   durata
complessiva dello stesso.

                               Art. 3
 
Strumenti compensativi nella  prova  di  controllo  delle  cognizioni
  teoriche per il conseguimento di una patente di guida di  categoria
  AM
 
  1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione  e  per  i
servizi ai cittadini  e  alle  imprese  in  materia  di  trasporti  e
navigazione,   acquisita    l'informazione    della    presenza    di
certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche  di  cui
all'art.  2,  organizza  la  prova  di  controllo  delle   cognizioni
teoriche,  con  sistema  informatizzato,  dedicate  a  candidati  con
certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra
disposizione vigente relativa alle  modalita'  di  svolgimento  della
predetta prova:
    a) il candidato al conseguimento di una patente di  categoria  AM
dispone di trentacinque minuti, invece di venticinque;
    b) il candidato ha diritto all'ausilio del file  audio  dei  quiz
che gli sono sottoposti.

                               Art. 4
 
Strumenti compensativi nella  prova  di  controllo  delle  cognizioni
  teoriche per il conseguimento di una patente di guida di  categoria
  C1, C1E, anche con codice unionale 97, D1, D1E, D o DE
 
  1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione  e  per  i
servizi ai cittadini  e  alle  imprese  in  materia  di  trasporti  e
navigazione,   acquisita    l'informazione    della    presenza    di
certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche  di  cui
all'art.  2,  organizza  la  prova  di  controllo  delle   cognizioni
teoriche,  con  sistema  informatizzato,  dedicate  a  candidati  con
certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra
disposizione vigente relativa alle  modalita'  di  svolgimento  della
predetta prova:
    a) il candidato al conseguimento di una patente di categoria  C1,
C1E, anche con codice unionale 97, D1 o D1E dispone di trenta minuti,
invece di venti;
    b) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C  o
CE, gia' in possesso di una  patente  di  categoria  C1,  dispone  di
trenta minuti, invece di venti;
    c) il candidato al conseguimento di una patente di categoria D  o
DE, gia' in possesso di una  patente  di  categoria  D1,  dispone  di
trenta minuti, invece di venti;
    d) il candidato al conseguimento di una patente di  categoria  C,
CE, D o DE dispone di cinquanta minuti invece di quaranta.
  2. In ogni caso, il candidato ha diritto all'ausilio del file audio
dei quiz che gli sono sottoposti.

                               Art. 5
 
                         Disposizioni finali
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico
della  finanza  pubblica.  Agli  adempimenti  disposti  dal  presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
gia' previste a legislazione vigente.
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione. A decorrere dalla data di entrata  in
vigore e' possibile presentare il certificato di diagnosi DSA,  nelle
forme e nei modi di cui agli articoli precedenti,  per  fruire  degli
strumenti compensativi in sede di esame, ivi previsti.
    Roma, 21 giugno 2021
 
                                              Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 2348.