- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Sinistro stradale: danno parentale
Corte di Cassazione III sez. civile
27 giugno 2007, n. 14845
Sinistro stradale – decesso della vittima – artt. 1226, 2056,1223 c.c – danno morale parentale – mancata convivenza – riduzione del danno - insussistenza – danno patrimoniale - sussistenza
Nel caso di morte del congiunto il danno parentale morale deve essere integralmente risarcito a prescindere dalla effettiva convivenza delle parti. Infatti, se essa esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, la comunione di affetti e solidarietà sussiste anche nel caso in cui il figlio deceduto abbia scelto una vita autonoma, cessando di convivere con i genitori.
Allo stesso modo deve essere riconosciuto il danno patrimoniale permanente, legato alla privazione di una solidarietà economica tra le parti, anch’essa prescindente dalla mera convivenza.
Documenti allegati
- cassazione_14845_02.pdf 71 KB