- Normativa
- Segnaletica
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Segnaletica di cantiere
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 22 gennaio 2019
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 gennaio 2019
Individuazione della procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita'
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
(19A00867)
(GU n.37 del 13-2-2019)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto, in particolare, l'art. 161, comma 2-bis, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, che demanda ai Ministeri del lavoro e
delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei
trasporti l'emanazione del regolamento per l'individuazione delle
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
«Nuovo codice della strada», di seguito «Codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada», di seguito «Regolamento del Codice della
strada»;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 recante
«Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 recante
«Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative
ai dispositivi di protezione individuale»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 10 luglio 2002, recante «Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226, supplemento straordinario;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 giugno
1995, recante: «Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad
indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il
personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilita'»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1995, n. 174;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2015, n. 183»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del 30 giugno 2015, recante «Definizione di un quadro
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, del 4 marzo 2013, recante «Criteri
generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare», di cui al comunicato del 20 marzo 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2013, n. 67;
Ravvisata la necessita' di aggiornare le previsioni del citato
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 13 dicembre 2018;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 161, comma
2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri
generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al presente decreto non
preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validita'.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle
situazioni descritte nei principi per il segnalamento temporaneo di
cui all'art. 2 del disciplinare tecnico approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, le
cui previsioni sono fatte salve.
Art. 2
Procedure di apposizione della segnaletica stradale
1. Nelle attivita' di apposizione della segnaletica per la
delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare,
i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del Codice
della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i
criteri di sicurezza di cui all'allegato I, ovvero criteri
equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.
2. Dell'adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al comma
1 i gestori delle infrastrutture, come definiti dall'art. 14 del
Codice della strada, le imprese appaltatrici, esecutrici e
affidatarie e i coordinatori, ove nominati, danno evidenza nei
documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 3
Informazione e formazione
1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle
imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del
decreto legislativo n. 81 del 2008, assicurano che gli addetti
all'attivita' di apposizione, integrazione e rimozione della
segnaletica oggetto del presente decreto ricevano una informazione,
formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di
cui all'art. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione e dell'addestramento sono individuati nell'allegato II.
Art. 4
Dispositivi di protezione individuale
1. Fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento, i
datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III
del decreto legislativo n. 81 del 2008. Gli indumenti ad alta
visibilita' devono rispondere a quanto previsto dal decreto
legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471. Tali indumenti devono
essere di classe 3 per tutte le attivita' lavorative eseguite su
strade di categoria A, B, C, e D e almeno di classe 2 per le
attivita' lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed
extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 3,
del Codice della strada. Non sono piu' ammessi indumenti ad alta
visibilita' di classe 1.
2. I veicoli operativi di cui all'art. 38 del Regolamento del
Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, devono essere segnalati con
dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o
segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di
questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla
tipologia di intervento.
3. La segnaletica della zona di intervento deve avere le
caratteristiche di cui all'art. 3 del disciplinare tecnico approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10
luglio 2002.
Art. 5
Raccolta e analisi dei dati
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.
81 del 2008, con il coinvolgimento dell'INAIL e dei soggetti preposti
al controllo della circolazione stradale, definisce i criteri e le
modalita', tenuto conto della competenza delle diverse
amministrazioni interessate, per la raccolta e l'analisi dei dati
relativi agli infortuni correlati alle attivita' lavorative di cui
all'art. 1, comma 1.
Art. 6
Revisione e integrazione
1. Le previsioni e le procedure previste dal presente decreto, ove
necessario, sono oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno
triennale, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle
statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali di cui
all'art. 5.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013 e' abrogato dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2019
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Di Maio
Il Ministro della salute
Grillo
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Toninelli
Allegato I
Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della
segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attivita'
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
1. Premessa.
Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione
della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli
interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti
stradali), costituiscono attivita' lavorative comportanti un rischio
derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. In particolare
la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il
tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono
fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli
operatori.
Il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da
adottarsi nelle attivita' lavorative in presenza di traffico
veicolare.
Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto
riportati, vengono redatte, dai soggetti di cui all'art. 2 del
presente decreto, le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche
dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con
indicazione della tipologia, della quantita' e della posizione dei
segnali.
Per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi in
considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in
relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche
geometriche:
ambito extraurbano o urbano;
tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;
numero di corsie per senso di marcia;
larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;
presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della
banchina;
criticita' del tracciato plano altimetrico (curve di raggio
ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilita'
ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per
limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose,
tornanti, etc.);
presenza di opere d'arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.)
e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o
che producono restringimenti puntuali della piattaforma;
presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le
distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali
della piattaforma.
Inoltre per l'individuazione delle tratte omogenee vengono presi
in considerazione ulteriori elementi, in base alle informazioni di
cui all'art. 5 del presente decreto, in relazione alle condizioni
particolari di traffico, (velocita', elevata presenza veicoli
pesanti, etc.) all'incidentalita' ed alla tipologia delle componenti
stradali interessate dall'incidentalita' (pedoni, ciclisti,
autoveicoli, veicoli pesanti).
Le associazioni dei datori di lavoro, i gestori delle
infrastrutture e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei
settori dell'edilizia e dei trasporti, comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, promuovono intese destinate a
rafforzare le competenze e le azioni di intervento degli RLS, degli
RLST o di sito e a garantire l'esercizio del diritto di accesso nei
cantieri stradali e autostradali.
2. Criteri generali di sicurezza.
2.1. Dotazioni delle squadre di intervento.
Le operazioni di installazione della segnaletica, cosi' come le
fasi di integrazione e rimozione, sono precedute e supportate da
azioni di presegnalazione, secondo le modalita' specificate nel punto
2.4.
La composizione minima delle squadre e' determinata in funzione
della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema
segnaletico da realizzare e delle condizioni atmosferiche e di
visibilita'.
Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni
lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate
con bandierina.
La squadra e' composta in maggioranza da operatori che abbiano
esperienza nel campo delle attivita' che prevedono interventi in
presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata
dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il
percorso formativo di cui all'allegato II.
Nel caso di squadra composta da due persone e' da intendersi che
almeno un operatore debba avere esperienza nel campo delle attivita'
che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella
categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori
devono aver completato il percorso formativo di cui all'allegato II.
Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il
decreto prevede, obbligatoriamente, l'uso di indumenti ad alta
visibilita' in classe 3.
2.2. Limitazioni operative legate a particolari condizioni
ambientali.
In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, di
condizioni che possano limitare notevolmente la visibilita' o le
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non e' consentito
effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di
operatori e di veicoli nonche' l'installazione di cantieri stradali e
relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.
Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere
successivamente all'inizio delle attivita', queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi
sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non
costituiscano un pericolo piu' grave per i lavoratori e l'utenza
stradale).
Nel divieto non rientrano i seguenti casi, a cui si applicano le
procedure minime di cui al punto 6:
lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);
lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilita' (per
esempio, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni
invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di piu' grave
pericolo per la circolazione.
2.3. Gestione operativa degli interventi.
La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel
controllo dell'esecuzione delle operazioni, dalla presegnalazione di
inizio intervento fino alla fine.
La gestione operativa degli interventi e' effettuata da un
preposto che, ferme restando le previsioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto
previsto dall'art. 3 del presente decreto.
Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i
mezzi di comunicazione in dotazione (ad esempio, apparecchi
ricetrasmittenti) in tutte le fasi che comportano una diversa
dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e
l'impraticabilita' di un adeguato coordinamento a vista.
La gestione operativa puo' anche essere effettuata da un
responsabile non presente nella zona di intervento o tramite centro
radio o sala operativa.
2.4. Presegnalazione di inizio intervento.
L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente
presegnalato.
In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada,
deve essere individuata la tipologia di presegnalazione piu' adeguata
(ad esempio, sbandieramento con uno o piu' operatori, moviere
meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, strumenti
diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa
oppure una combinazione di questi), al fine di:
preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori;
indurre una maggiore prudenza;
consentire una regolare manovra di rallentamento della
velocita' dei veicoli sopraggiungenti.
I sistemi adottati devono garantire l'efficacia della
presegnalazione.
2.5. Sbandieramento.
Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento e'
effettuato facendo oscillare lentamente la bandiera: l'oscillazione
deve avvenire orizzontalmente, all'altezza della cintola, senza
movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti
verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di
percepire l'attivita' in corso ed effettuare una regolare e non
improvvisa manovra di rallentamento.
La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i
lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone
direttamente esposte al traffico veicolare.
Nella scelta del punto di inizio dell'attivita' di sbandieramento
sono privilegiati i tratti in rettilineo; devono essere evitati
stazionamenti:
in curva;
immediatamente prima e dopo una galleria;
all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale.
Al fine di consentire un graduale rallentamento e' opportuno che
la segnalazione venga effettuata a debita distanza dalla zona dove
inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel
punto che assicura maggiore visibilita' e maggiori possibilita' di
fuga in caso di pericolo.
Per l'esecuzione in sicurezza delle attivita' di sbandieramento
gli operatori devono:
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico
veicolare;
iniziare subito la segnalazione camminando sulla banchina o
sulla corsia di emergenza, se presenti, e comunque il piu' a destra
possibile, fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata
rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento;
segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le
esigenze di presegnalazione;
utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se
l'attivita' viene svolta in ore notturne.
Nel caso in cui queste attivita' si protraggano nel tempo, per
evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori.
Tutte le volte che non e' possibile la gestione degli interventi
a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento
si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati.
In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della
tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli,
etc.), lo sbandieramento puo' comprendere anche piu' di un operatore.
2.6. Regolamentazione del traffico con movieri.
Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per
le fermate temporanee del traffico, quando non e' possibile la
gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici
temporizzati o movieri; in tale ultimo caso gli stessi utilizzano le
palette rosso/verde (figura II 403, art. 42, Regolamento del Codice
della strada), e si collocano di norma in posizione anticipata
rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo
«C» ed «F» extraurbane, dopo il segnale di «strettoia» (fig. II 384,
385, 386, art. 31 Regolamento del Codice della strada), e comunque in
posizione anticipata rispetto al primo mezzo d'opera nel caso di
cantieri mobili avendo costantemente cura di esporsi il meno
possibile al traffico veicolare.
Nel caso in cui queste attivita' si protraggano nel tempo, per
evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.
Tutte le volte che non e' possibile la gestione degli interventi
a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto
tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi
di comunicazione di cui devono essere dotati.
Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque
effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi
conseguenti al formarsi di code.
3. Spostamento a piedi.
3.1. Generalita' e limitazioni.
La presenza degli operatori in transito pedonale viene
adeguatamente presegnalata come previsto al punto 2.4.
Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico
veicolare e' consentito esclusivamente per effettive esigenze
operative di intervento.
Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, a
partire dal luogo di stazionamento dell'automezzo, gli stessi devono
essere brevi, effettuati in unica fila, lungo il bordo della
carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o
della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo
sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).
In assenza di un'adeguata e preventiva attivita' di
presegnalazione all'utenza, commisurata alla tipologia di strada, di
traffico e di velocita' consentite e/o operative, non sono consentiti
spostamenti di personale a piedi:
in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia
piedi;
nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;
nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;
in curva;
nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve;
nei rami di svincolo;
lungo i tratti stradali sprovvisti di corsia di emergenza o
banchina;
lungo le opere d'arte sprovviste di corsia di emergenza o
banchina;
in condizioni di scarsa visibilita' per criticita' presenti nei
tratti stradali (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato,
intersezioni non visibili, visibilita' ridotta nelle curve
sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco
centrale, etc.);
in caso di impossibilita' di sosta dell'autoveicolo in
prossimita' del luogo di intervento.
Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia,
precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in condizioni che
possano gravemente limitare la visibilita' o le caratteristiche di
aderenza della pavimentazione, salvo le situazioni di comprovata
emergenza, secondo quanto previsto al punto 2.2.
3.2. Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo.
Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in
maniera coordinata allo spostamento di un autoveicolo, quest'ultimo
deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da
preservarli dal rischio di investimento accidentale, anche in caso di
tamponamento del veicolo stesso.
3.3 Spostamento a piedi in galleria e lungo ponti e viadotti.
Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i ponti
ed i viadotti e' presegnalato con segnaletica temporanea o, previa
valutazione, mediante sbandieramento e segnaletica su autoveicoli di
servizio dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.
L'attivita' di sbandieramento e' eseguita tramite operatore
posizionato prima dell'inizio del ponte o del viadotto o della
galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico
veicolare e possibilmente posizionato prima del mezzo di servizio.
Gli spostamenti lungo il ponte o il viadotto o all'interno della
galleria che avvengono ad una certa distanza dall'imbocco sono
segnalati e, previa valutazione, la segnalazione e' ripetuta
all'interno della galleria o lungo il ponte o il viadotto.
Nel caso di gallerie con una sola corsia per senso di marcia le
attivita' di presegnalazione vengono poste in atto nel solo senso di
marcia interessato dall'intervento.
In caso di indisponibilita' di aree per lo stazionamento in
sicurezza dello sbandieratore e del veicolo, fatte salve le
situazioni di emergenza descritte al punto 6, si dovra' procedere
alla cantierizzazione temporanea del tratto.
Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo
spostamento avviene in senso contrario al traffico, o l'ultimo della
fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone
in transito mediante l'utilizzo di lampade a luce intermittente
gialla.
3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate.
Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati
garantendo le migliori condizioni di sicurezza.
Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia
l'attraversamento e' consentito previa valutazione dell'esistenza e
della praticabilita' di idonee modalita' operative alternative
dell'attraversamento a garanzia degli operatori.
Nei casi in cui l'attraversamento e' consentito vengono adottate
le seguenti cautele:
gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal
veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia continua di
margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo
sguardo al traffico rimanendo in attesa del momento piu' opportuno
per attraversare la carreggiata;
dopo aver atteso il momento piu' opportuno un solo addetto per
volta effettua l'attraversamento, tranne nel caso in cui e' previsto
il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in
altri casi simili (in questo caso i due addetti si dispongono
entrambi perpendicolarmente all'asse della carreggiata in modo da
poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);
l'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilita',
perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo possibile, in
un'unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza
rispetto ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che
nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia
sufficientemente lontano da garantire l'attraversamento stesso);
l'attraversamento e' effettuato tenendo i cartelli, il
dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro del corpo al
fine di evitare il possibile effetto vela (nell'attraversamento di
rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno tenuti sul
lato sinistro del corpo);
non e' consentito attraversare con piu' di due sacchetti di
appesantimento per volta o con piu' di un cartello ed un sacchetto
contemporaneamente;
l'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile,
dall'interno della barriera spartitraffico e comunque evitando di
girare le spalle al traffico in arrivo e l'attraversamento di ritorno
e' eseguito dopo essersi posizionati a monte del cartello appena
posato, in attesa del momento opportuno per attraversare;
in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilita'
ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), l'attraversamento
e' preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio
variabile, ove possibile, veicoli di servizio attrezzati dotati di
dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed eventuali pannelli
luminosi con segnali a messaggio variabile, sbandieramento o una
combinazione di questi).
Nelle strade con una corsia per senso di marcia, nei casi in cui
l'attraversamento si rende necessario ed e' consentito, vengono
adottate le seguenti cautele:
informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento
sui panelli a messaggio variabile in itinere se presenti lungo la
tratta stradale;
segnalare le operazioni mediante «sbandieramento» eseguito in
entrambi i sensi di marcia.
4. Veicoli operativi.
4.1 Modalita' di sosta o di fermata del veicolo.
La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore
di rischio sia per l'utenza che per gli operatori e sono consentite
unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle
segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e
per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti,
rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).
La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilita', distanti
da dossi, da curve, dall'ingresso dall'uscita da una galleria.
Durante la sosta il conducente e gli addetti non possono rimanere
all'interno del mezzo se non per effettive esigenze
tecnico-operative.
Nelle ipotesi di cui al primo capoverso la sosta e' consentita
nel rispetto di una o piu' delle seguenti condizioni:
la presenza di una banchina;
la presenza della corsia di emergenza;
la presenza di piazzole di sosta;
all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;
in prossimita' o sullo spartitraffico, per le strade con almeno
due corsie per senso di marcia, quando nel tratto sono disponibili
uno spazio o un varco che possono garantire migliori condizioni di
sicurezza rispetto al margine destro.
Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta
o la fermata per effettuare le operazioni di cui al primo capoverso,
ad eccezione delle situazioni di emergenza di cui al punto 6, deve
avvenire con una opportuna presegnalazione all'utenza, realizzata
secondo le modalita' descritte nel punto 2.4.
Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il
conducente osserva, attraverso lo specchio retrovisore, il traffico
sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.
A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di
persone da un veicolo, nel carico o scarico di materiale,
nell'apertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma e fatte
salve particolari situazioni di emergenza, l'eventuale occupazione di
parte di carreggiata aperta al traffico deve essere ridotta al
minimo.
Le soste necessarie per l'esecuzione delle operazioni di
installazione, integrazione e rimozione della segnaletica sono
supportate da presegnalazione all'utenza, realizzata secondo le
modalita' descritte nel punto 2.4.
Durante la sosta il conducente posiziona l'autoveicolo
sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della
banchina, e consente la salita e la discesa degli operatori
esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare fatte salve
le casistiche di cui al successivo punto 4.3
4.2 Fermata e sosta del veicolo in galleria.
Tranne che per i casi esplicitamente e diversamente disciplinati
o per situazioni di emergenza, non e' consentita la sosta all'interno
delle gallerie se non all'interno di piazzole di sosta, corsie di
emergenza o delimitazioni di cantieri.
Per l'effettuazione in sicurezza di una fermata programmata di un
veicolo di servizio all'interno di una galleria sprovvista di corsia
di emergenza (ad esempio, per eseguire un'ispezione) si deve:
informare l'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento
sui pannelli a messaggio variabile in itinere, se presenti lungo il
tronco ed all'interno della galleria;
posizionare, prima dell'imbocco della galleria, un ulteriore
veicolo che abbia attivato i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio
variabile;
segnalare l'evento al traffico in arrivo mediante
«sbandieramenti».
4.3 Discesa e risalita dal veicolo.
La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal
lato destro o comunque dal lato non esposto al traffico veicolare.
La discesa dal lato sinistro puo' essere consentita solo in
presenza di barriere fisiche che impediscono l'apertura delle
portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il mezzo
sia stato parcheggiato in modo tale che l'apertura della portiera
invada il meno possibile la carreggiata aperta al traffico.
Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo
sguardo rivolto al traffico, devono limitare il piu' possibile
l'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le strade
in cui e' presente, evitano di sporgersi oltre la linea di
delimitazione della corsia di emergenza.
Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di
strada, il conducente e gli addetti rimangono il meno possibile
all'interno dell'autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.
Tutte le suddette procedure valgono anche per la risalita sul
veicolo.
4.4. Ripresa della marcia con l'autoveicolo.
Prima di riprendere la marcia il conducente da' obbligatoriamente
la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, segnalando le sue
intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi
lampeggianti di segnalazione, che vengono spenti una volta inserito
nel normale flusso veicolare.
Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la
zona di sosta da cui si riprende la marcia e' una zona di lavoro
situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di sorpasso),
l'uscita dal cantiere avverra' al termine del cantiere stesso. Ove
cio' non fosse possibile, il conducente prima si accerta che nessun
altro veicolo sopraggiunga e successivamente si porta gradualmente
sulla corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con gli
indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di
segnalazione che vengono spenti una volta inserito nel normale flusso
veicolare.
4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina.
Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di
emergenza o sulla banchine sono effettuate a velocita' moderata
previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.
Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo
ingombro possibile e, in corsia di emergenza, esclusivamente
all'interno della striscia continua e per limitate percorrenze.
Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di allarme da
parte dell'utenza sono presegnalate mediante opportuni
«sbandieramenti».
Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in
presenza di veicoli in coda, si deve prestare particolare attenzione
alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in coda e ad
eventuali veicoli che si immettono sulla corsia di emergenza.
5. Entrata ed uscita dal cantiere.
Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le
tratte stradali sono consentite solo per effettive esigenze di
servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele
necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare.
5.1 Strade con una corsia per senso di marcia.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle
aree di cantiere il conducente, nella fase di avvicinamento al
raccordo obliquo, aziona i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.
Successivamente porta il veicolo sul limite destro della corsia
di emergenza o della banchina quando presenti.
L'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza
del limite destro della testata (raccordo obliquo) e nei casi in cui
cio' non dovesse essere possibile viene effettuata in un punto del
tratto delimitato, previa segnalazione all'utenza della manovra
mediante l'utilizzo dei dispositivi luminosi supplementari e di
direzione.
Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra
comporta una temporanea occupazione delle carreggiate aperte al
traffico, sia in entrata che in uscita, si utilizzano opportuni
provvedimenti di regolamentazione del traffico (ad esempio, senso
unico alternato a vista, con movieri e senso unico alternato con
semafori).
Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di
intervento ed in funzione degli spazi di manovra disponibili, le
manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione nella corrente
di traffico vengono di norma effettuate in corrispondenza della fine
della zona di intervento, a partire dal limite destro della corsia di
emergenza o della banchina, se presenti, previa attivazione dei
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di
direzione sinistro ed in assenza di traffico sopraggiungente a cui
viene data sempre la precedenza.
Nel caso di cantieri non transitabili, l'uscita dalla zona di
lavoro avviene lungo il tratto delimitato adiacente la carreggiata
aperta al traffico, mediante immissione diretta nella corrente di
traffico previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.
In quest'ultimo caso la manovra avviene nel rispetto del sistema
di regolamentazione del traffico adottata (ad esempio, senso unico
alternato a vista, senso unico alternato con semafori), in assenza di
traffico sopraggiungente a cui sara' data sempre la precedenza.
5.2 Strade con piu' corsie per senso di marcia.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle
aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di marcia il
conducente, nella fase di avvicinamento alla testata, aziona i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di
direzione destro.
Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite destro
della corsia di emergenza o della banchina, quando presenti, ed entra
in area di cantiere portandosi al di la' della testata.
Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine
destro della carreggiata ed esce dall'area di cantiere percorrendo la
corsia di emergenza o la banchina, quando presenti, fino a quando
l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla
normale corsia di marcia, previa segnalazione della manovra con i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di
direzione sinistro.
La medesima procedura viene adottata per l'entrata e uscita da un
cantiere che occupa l'intera carreggiata transitabile.
Nel caso in cui non sia presente la corsia di emergenza oppure
sia tale da non permettere l'entrata nell'area di cantiere dalla
destra della testata, la procedura da seguire e' quella descritta per
il cantiere di chiusura della corsia di sorpasso.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata dalle
aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di sorpasso
il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata azionera' i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed il lampeggiatore di
direzione sinistro e, sorvegliando costantemente il traffico
sopraggiungente, porta il veicolo al di la' della testata.
Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi che nessun
veicolo sopraggiunga dal retro, sull'adiacente corsia di marcia (o
centrale, nel caso di sezione a tre corsie per senso di marcia),
avanza con il veicolo sulla stessa corsia di sorpasso fin quando
l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla
normale corsia di marcia o centrale, segnalando comunque la manovra
con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e con
l'indicatore di direzione destro.
Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata ed
uscita dalle aree di cantiere, nel caso di deviazione del traffico
con scambio di carreggiata e con cantiere non transitabile, il
conducente, nella fase di avvicinamento alla testata che precede lo
scambio, o alla prima testata nel caso di piu' di due corsie per
senso di marcia, aziona i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e l'indicatore di direzione destro e porta il veicolo
sulla corsia di emergenza o sulla banchina (se presenti).
Percorrendo la corsia di emergenza o la banchina si porta al di
la' della testata entrando con la massima cautela nell'area di
cantiere.
A causa della non transitabilita' della zona di cantiere, per
effettuare in sicurezza l'uscita dalle aree di cantiere il conducente
si porta sul margine destro della corsia di emergenza o della
banchina che percorre in retromarcia fino a portarsi oltre la prima
riduzione del traffico (il primo raccordo obliquo che incontra
l'utenza veicolare).
Da questa posizione il conducente, previa segnalazione della
manovra con attivazione dei dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro, in assenza di
traffico sopraggiungente, si immette sulla corsia aperta al traffico
e prosegue incanalandosi verso la deviazione.
Per l'effettuazione in sicurezza della manovre di entrata
all'interno di aree di cantiere segnalate con cantieri mobili, il
conducente, previa segnalazione della manovra con i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione,
esegue l'entrata nell'area di cantiere collocandosi dopo l'ultimo
segnale mobile di protezione (fig. II 401, art. 39, Regolamento del
Codice della strada).
Le manovre in uscita da un cantiere mobile vengono eseguite in
assenza di traffico sopraggiung
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