- Normativa
- Sanzioni pecuniarie
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
Ministero dell'Interno
Decreto 4 agosto 2015
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 4 agosto 2015
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di
sicurezza stradale. (15A07141)
(GU n.222 del 24-9-2015)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il "Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza";
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
"Nuovo codice della strada";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Vista la direttiva 2011/82/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni in materia di sicurezza stradale;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37 e, in particolare,
l'art. 5 che:
- al comma 1, stabilisce che al fine di consentire lo scambio del
dato relativo al veicolo o numero di targa rubato, in attuazione di
quanto disposto dalla citata direttiva 2011/82/UE, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, attraverso il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, accede con modalita'
telematiche ai relativi dati in possesso dello stesso Ministero
dell'interno;
- al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
definite, le modalita' per l'accesso del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai dati in possesso del Ministero
dell'interno;
Ritenuto di dover disciplinare le predette modalita' telematiche di
accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati
relativi ai veicoli o numeri di targa rubati in possesso del
Ministero dell'interno;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, espresso nell'adunanza del 26 marzo 2015;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'accesso, con modalita'
telematiche, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, ai dati relativi ai veicoli e ai numeri di targa rubati
in possesso dello stesso Ministero dell'interno, al fine di
consentirne lo scambio con gli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per "direttiva", la direttiva 2011/82/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia
di sicurezza stradale;
b) per "decreto" il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, di
attuazione della citata direttiva 2011/82/UE;
c) per "veicolo", ogni veicolo azionato da un motore, compresi i
motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o merci;
d) per "interessato" la persona fisica cui si riferiscono i dati
personali;
e) per "intestatario del veicolo" la persona al cui nome e'
immatricolato il veicolo;
f) per "Banca Dati C.E.D." il Centro elaborazione dati di cui
all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 3
Accesso alle informazioni
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto, l'accesso del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai dati relativi ai
veicoli ed ai numeri di targa rubati in possesso del Ministero
dell'interno conservati nella Banca Dati C.E.D. avviene secondo le
modalita' di cui all'allegato tecnico che fa parte integrante del
presente decreto.
Art. 4
Protezione dei dati personali
1. Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
Art. 5
Disposizioni di carattere finanziario
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari
a euro 270.840, per l'anno 2014, si provvede a carico del fondo di
rotazione, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, dall'attuazione del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto, sottoposto al visto e alla registrazione
della Corte dei Conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla
data della sua pubblicazione.
Roma, 4 agosto 2015
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Registrato alla corte dei Conti il 2 settembre 2015
Interno, foglio n. 1735
ALLEGATO TECNICO
ALLEGATO TECNICO
L'accesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari
generali ed il personale - Direzione generale per la motorizzazione,
in qualita' di punto di contatto nazionale ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera n), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, ai
dati custoditi nella Banca Dati C.E.D., relativi ai veicoli ed ai
numeri di targa rubati, avviene con modalita' telematica tramite
l'uso di un servizio web di accesso (web service).
Tale servizio consente di effettuare un'interrogazione alla Banca
Dati C.E.D. utilizzando come criterio di ricerca la targa di un
veicolo (tra quelli immatricolati in Italia, con esclusione di
"natanti", "imbarcazioni" e "navi") ed una specifica data, per
conoscere se il numero di targa risulti oggetto di furto o
smarrimento alla data specificata.
Le interrogazioni, che vengono tracciate automaticamente da
entrambi i sistemi, quello fruitore (Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti) e quello erogatore (Ministero dell'interno),
richiedono un'apposita chiave, denominata "data di ricerca", che
rappresenta la data dell'infrazione, in conformita' dell'allegato I
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, per evitare
interrogazioni non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalita' del
decreto legislativo n. 37/2014.
In caso di riscontro positivo all'interrogazione, la Banca Dati
C.E.D. fornira' un messaggio con le seguenti informazioni relative
allo stato della targa richiesta, alla "data di ricerca" indicata:
• "rubata/smarrita"
• non "rubata"/non "smarrita"
• "rubata/smarrita" in data ignota.