• Normativa
  • Ambiente ed energia, Urbanistica, territorio e infrastrutture, Velocipedi
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Risorse destinate a ciclovie urbane

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 12 agosto 2020

Risorse destinate a ciclovie urbane

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 agosto 2020

Risorse destinate a ciclovie urbane. (20A05454)

(GU n.251 del 10-10-2020)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 640,  che,  al  primo  periodo,  prevede  che  «...  per  la
progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di  ciclovie
turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del
Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento),  da  Caposele  (AV)  a  Santa
Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia
(Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo  anulare  delle
biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del  Garda,  ciclovia  Trieste  -
Lignano Sabbiadoro  -  Venezia,  ciclovia  Sardegna,  ciclovia  Magna
Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia
Adriatica,  nonche'  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di
ciclostazioni  e  di  interventi  concernenti  la   sicurezza   della
circolazione ciclistica cittadina, e'  autorizzata  la  spesa  di  17
milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018», e, al terzo periodo, dispone che «I progetti
e gli interventi sono individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti ...»;
  Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili»  e,  in  particolare,  l'art.  15,  comma  2,
lettera a), che  ha  disposto  una  riduzione  di  spesa  per  l'anno
finanziario  2016  di  2.000.000,00  di  euro  sulle   disponibilita'
complessive previste dal citato art. 1, comma  640,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208;
  Vista la legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 144, che, per gli interventi di  cui  all'art.  1,  comma  640,
primo periodo, della citata legge n. 208  del  2015,  ha  autorizzato
l'ulteriore spesa di 13 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  di  30
milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni  per  ciascuno  degli
anni dal 2019 al 2024;
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 140, della medesima legge  n.  232
del 2016 che ha istituito un fondo per  assicurare  il  finanziamento
degli investimenti e lo sviluppo del Paese  e,  nel  cui  riparto  e'
stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la
realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per  la
progettazione  e  la  realizzazione  di  interventi  concernenti   la
sicurezza  della  ciclabilita'  cittadina  per  un  importo  di  euro
5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020,  allocati  nel
capitolo  7582/MIT,   PG2   di   pertinenza   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare,  l'art.
1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al
citato art. 1, comma 140, il cui riparto prevede  il  rifinanziamento
del Fondo  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  di  ciclovie
turistiche  e  ciclostazioni,  nonche'  per  la  progettazione  e  la
realizzazione  di   interventi   concernenti   la   sicurezza   della
ciclabilita' cittadina, per un  importo  di  euro  10.000.000,00  per
l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020,  euro  25.000.000,00
per  l'anno  2021,  euro  15.000.000,00   per   l'anno   2022,   euro
15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00  per  l'anno  2024,
euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00  per  l'anno
2026, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG3;
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare,  l'art.
1, comma 95, che ha istituito un fondo  il  cui  riparto  prevede  il
rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione  di
ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonche' per la  progettazione  e
la  realizzazione  di  interventi  concernenti  la  sicurezza   della
ciclabilita' cittadina, per  un  importo  di  euro  3.604.458,00  per
l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro  800.000,00  per
l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per
l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per
l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per
l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per
l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per
l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per
l'anno 2033, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG4;
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante  il  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», con cui e' stato definito  il
profilo delle risorse disponibili a valere sul bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per il triennio 2020-2022;
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  recante:
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare,  l'art.  1  che
prevede  l'obbligo,  per  i  soggetti  individuati,  di  detenere  ed
alimentare  un  sistema  gestionale  informatizzato   contenente   le
informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative
alla pianificazione e  programmazione  delle  opere  e  dei  relativi
interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato  di  attuazione  di
tali opere ed interventi, a partire dallo  stanziamento  iscritto  in
bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente  sostenuti
in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
27 dicembre 2017, n.  468,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  cui  sono  state
ripartite, tra regioni e province autonome, le risorse destinate alla
progettazione ed alla realizzazione di interventi  per  la  sicurezza
della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di
euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle  risorse
previste per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 640, della  citata  legge
n. 208 del 2015;
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della  rete
nazionale di percorribilita' ciclistica»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il
Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il  turismo
29 novembre 2018, n. 517,  con  il  quale  sono  state  destinate  le
risorse stanziate dall'art. 1, comma 640,  della  legge  28  dicembre
2015,  n.  208,  al  finanziamento  della   progettazione   e   della
realizzazione del sistema nazionale di ciclovie  turistiche,  nonche'
di ciclostazioni e  di  interventi  concernenti  la  sicurezza  della
circolazione ciclistica cittadina, al netto di quanto  ripartito  con
il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  27
dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue:
    a) annualita' 2016: euro 4.780.679,60;
    b) annualita' 2017: euro 50.000.000,00;
    c) annualita' 2018: euro 67.000.000,00;
    d) annualita' 2019: euro 40.000.000,00;
    e)  per  ciascuna  delle  annualita'  dal  2020  al  2024:   euro
40.000.000,00;
  Considerata la valenza strategica della promozione  dello  sviluppo
della  mobilita'   ciclistica,   quale   modalita'   di   spostamento
ecosostenibile;
  Considerata la necessita'  di  promuovere  ulteriormente,  in  area
urbana e metropolitana, a  mobilita'  ciclistica  come  strumento  di
mobilita' congruente con le misure di contenimento e  di  prevenzione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  strumento  idoneo  a
limitare  il  sovraffollamento  dei  mezzi  pubblici  ed  a   ridurre
l'impiego dei mezzi privati;
  Tenuto  conto,  pertanto,  della  necessita'  di  assicurare   alla
mobilita'  ciclistica  adeguati   livelli   di   sicurezza   mediante
l'ampliamento  della  rete  ciclabile  e  delle  corsie   ciclistiche
presenti  in  aree  urbane  e  metropolitane,  fornendo,  cosi',  una
risposta  alle  esigenze  di  mobilita'  che  possa  garantire,   nel
contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi  privati
sia, in un'ottica di mitigazione dei  rischi  che  discendono  da  un
sovraffollamento  dei   mezzi   pubblici,   un   contenimento   delle
difficolta' dei sistemi di trasporto pubblico locale ad accogliere un
elevato numero di utenti;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo 20 luglio 2020, n. 283, che ha modificato il  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari, forestali ed il  turismo  29  novembre
2018, n. 517, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 22 gennaio 2019, n. 18, rimodulando le risorse in  relazione
allo  stato  effettivo  di  avanzamento  degli  interventi  previsti,
assicurando comunque la disponibilita' complessiva delle risorse gia'
programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel
contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di  risorse
disponibili per l'anno  finanziario  2020,  anche  in  considerazione
dello sviluppo delle attivita' di progettazione attualmente in corso;
  Considerato  che  sul  capitolo  7582/MIT,  PG1,  PG2,  PG3  e  PG4
risultano disponibili per  gli  esercizi  2020-2021  complessivamente
144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, gia'
assegnate alla ciclovia GRAB di Roma  con  l'art.  3,  comma  3,  del
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di
concerto con il Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  il
Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali ed il turismo
29 novembre 2018, n. 517;
  Considerata la  necessita'  di  adottare  criteri  di  riparto  che
consentano l'immediata assegnazione delle risorse disponibili al fine
della progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di  interventi
concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
  Ritenuto pertanto opportuno procedere  ad  una  ripartizione  delle
risorse disponibili in relazione al numero di residenti presenti  sul
territorio degli enti locali beneficiari del contributo statale;
  Considerato necessario ripartire le  risorse  disponibili  tra  gli
enti locali in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'art.  229  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  Considerato, altresi', necessario, ai fini della ripartizione delle
risorse disponibili, attribuire una  premialita'  ai  comuni  e  alle
citta' metropolitane che hanno gia' adottato il Piano urbano  per  la
mobilita' sostenibile, di seguito PUMS, e prevedere per i comuni  con
piu' di 100.000 abitanti e le citta' metropolitane che ancora non  lo
abbiano adottato l'obbligo di tener conto degli interventi realizzati
con le risorse di cui al  presente  decreto  nel  PUMS  in  corso  di
redazione;
  Ritenuto opportuno prevedere in via sperimentale l'assegnazione  di
risorse destinate all'immediata realizzazione di piste  ciclabili  di
collegamento tra le universita' e le principali stazioni ferroviarie;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2017,  recante  «Riequilibrio   territoriale   degli   investimenti»,
adottato  in  applicazione  dell'art.  7-bis  del  decreto-legge   29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, e successive modificazioni;
  Acquisita l'intesa in Conferenza  unificata  nella  seduta  del  18
giugno 2020, rep. atti n. 67/CU;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                              Finalita'
 
  1. Il presente decreto reca l'assegnazione, per le finalita' di cui
al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 2 e all'art. 3,  delle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1,  comma
640, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e  dai  suoi  successivi
rifinanziamenti,  pari  ad   euro   137.244.458,00,   di   cui   euro
51.444.458,00 per l'anno 2020 ed euro 85.800.000,00 per l'anno 2021.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione e
realizzazione da parte di citta' metropolitane, comuni  capoluogo  di
citta' metropolitana, comuni capoluogo di  regione  o  di  provincia,
comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e comuni  di  cui
all'art. 3, comma 2, di ciclostazioni e di interventi concernenti  la
sicurezza   della   circolazione    ciclistica    cittadina,    quali
l'ampliamento della rete  ciclabile  e  la  realizzazione  di  corsie
ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli
strumenti  di  programmazione  regionale,  i  Piani  urbani  per   la
mobilita'  sostenibile  (PUMS)  e  i  Piani  urbani  della  mobilita'
ciclistica denominati «biciplan», qualora adottati, al  fine  di  far
fronte all'incremento elevato  della  medesima  mobilita'  a  seguito
delle  misure  adottate  per  limitare  gli  effetti   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.

                               Art. 2
 
                       Criteri di ripartizione
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, ad esclusione di quelle di cui  al
comma 4 e all'art. 3, comma 1, pari ad euro  123.700.000,00,  di  cui
euro 46.367.478,39 per l'anno 2020 e ad euro 77.332.521,61 per l'anno
2021, sono assegnate:
    a)  nella  misura  del  30  per  cento  in  favore  delle  citta'
metropolitane;
    b) nella misura del 40 per cento in favore dei  comuni  capoluogo
delle citta' metropolitane;
    c) nella misura del  27  per  cento  in  favore  dei  comuni  con
popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;
    d) nella misura del 3 per cento in favore dei comuni capoluogo di
regione o di provincia con popolazione residente inferiore  a  50.000
abitanti.
  2. Le risorse di cui al comma 1 assegnate a ciascuna delle  diverse
categorie di enti  locali  aventi  le  caratteristiche  di  cui  alle
lettere da a), a d) del medesimo comma sono ripartite tra  i  diversi
enti ricompresi in  ciascuna  categoria  in  proporzione  all'entita'
della popolazione residente sul territorio  degli  enti  beneficiari,
risultanti dai dati Istat riferiti all'anno 2019.
  3. Per le citta' metropolitane, ai fini del calcolo di cui al comma
2, non sono presi in considerazione i residenti del comune  capoluogo
a cui e' attribuita una specifica assegnazione di risorse.
  4. La ripartizione di cui all'art. 1 e' effettuata riconoscendo una
premialita', pari  a  complessivi  euro  9.300.000,00,  di  cui  euro
3.485.994,84 per l'anno 2020 ed euro 5.814.005,16 per l'anno 2021, in
favore delle citta' metropolitane o dei comuni con  piu'  di  100.000
abitanti che hanno adottato, alla data del 30 aprile 2020, il PUMS in
applicazione del decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 4 agosto 2017, n. 397, nella misura di:
    a) 800.000,00 euro per ciascuna citta' metropolitana;
    b)  400.000,00  euro  per  ciascun  comune  capoluogo  di  citta'
metropolitana;
    c) 250.000,00 euro per ciascun altro  comune  avente  popolazione
residente superiore ai 100.000 abitanti.
  5. L'applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 assicura, in
ogni caso, che il 34 per cento delle risorse di cui al comma 1  viene
destinata al finanziamento della progettazione e della  realizzazione
di  interventi  localizzati  all'interno  dei  territori  di   citta'
metropolitane o comuni presenti nelle regioni del Sud Italia.
  6. Nell'allegato 1 del presente decreto e' indicata la ripartizione
delle risorse effettuata in applicazione dei criteri di cui ai  commi
da 1 a 4.

                               Art. 3
 
                Collegamenti con i poli universitari
 
  1. Una quota delle  risorse  di  cui  all'autorizzazione  di  spesa
recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,
e dai suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 4.244.458,00,  di
cui euro 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno
2021,  e'   destinata   alla   progettazione   e   realizzazione   di
ciclostazioni  e  di  interventi  concernenti  la   sicurezza   della
circolazione ciclistica cittadina, diretti a  collegare  le  stazioni
ferroviarie con i poli universitari.
  2. Con decreto del direttore generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi ed il trasporto pubblico locale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su  proposta  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, si procede, nei limiti  di  cui  al
comma 1, all'assegnazione di risorse in favore dei  comuni,  nei  cui
territori  sono  ubicate  le  sedi  di  universita'  statali   o   di
universita' non statali legalmente riconosciute.

                               Art. 4
 
              Tempistica ed attuazione degli interventi
 
  1. Gli  enti  locali  beneficiari  delle  risorse  provvedono  alla
realizzazione   degli   interventi   entro   ventidue   mesi    dalla
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  2. Entro due mesi dalla realizzazione degli interventi, e  comunque
non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente  decreto
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   gli   enti
beneficiari dei finanziamenti provvedono ad  inviare  alla  Direzione
generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto
pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
rendicontazione relativa all'intervento finanziato.
  3. La  mancata  ultimazione  dell'intervento  finanziato  entro  il
termine previsto dal comma 1 ovvero il mancato adempimento  da  parte
dell'ente locale degli obblighi di rendicontazione di cui al comma  2
determina la revoca  del  finanziamento  ai  sensi  dell'art.  7  del
presente decreto.
  4.  Le   disponibilita'   derivanti   dalle   economie   conseguite
nell'ambito  delle  procedure   di   affidamento,   progettazione   e
realizzazione  di  ciclostazioni  e  di  interventi  concernenti   la
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina sono  destinate  al
finanziamento di ulteriori interventi con le medesime  finalita'  del
presente decreto.

                               Art. 5
 
                Modalita' di erogazione delle risorse
 
  1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  ciascuno  degli
enti di cui all'allegato  1  provvede  a  richiedere  alla  Direzione
generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il  trasporto
pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
l'assegnazione delle risorse con l'indicazione del relativo conto  di
tesoreria sul quale procedere al versamento.
  2. Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma
1, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
e il trasporto pubblico locale del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti provvede al trasferimento, a titolo  di  anticipazione,
di un importo pari al 50 per cento del contributo concesso.
  3. Ai fini  dell'erogazione  dell'importo  residuo,  l'ente  locale
provvede a trasmettere alla  Direzione  generale  per  i  sistemi  di
trasporto ad impianti  fissi  e  il  trasporto  pubblico  locale  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   la   seguente
documentazione:
    a) descrizione dell'intero programma  di  interventi  attivato  a
seguito del finanziamento,  con  descrizione  sintetica  dei  singoli
interventi,  quali,  a  titolo  esemplificativo,  indicazione   della
localizzazione della pista ciclabile, estensione  in  metri  lineari,
costo di realizzazione comprensivo del costo di progettazione,  costo
di  gestione  delle  procedure  e  similari,  del   loro   stato   di
realizzazione e del cronoprogramma previsto per il loro completamento
nonche' con indicazione del relativo codice  unico  di  progetto,  di
seguito CUP;
    b) attestazione dell'ente beneficiario circa  il  rispetto  della
normativa vigente in  materia  di  affidamento  ed  esecuzione  delle
opere;
    c)  attestazione  dell'ente  beneficiario  di   aver   provveduto
direttamente o tramite il soggetto attuatore agli adempimenti di  cui
all'art. 7;
    d) assunzione da parte  dell'ente  beneficiario  dell'obbligo  di
garantire la manutenzione ordinaria e  straordinaria  dell'intervento
finanziato per un periodo non inferiore a cinque anni;
    e) documentazione attestante il pagamento dei  costi  relativi  a
ciascun intervento sino alla concorrenza complessiva  di  un  importo
pari al 40 per cento del contributo assegnato;
    f) nel caso di citta' metropolitana  o  di  comune  con  piu'  di
100.000 abitanti, dichiarazione della coerenza dell'intervento con il
PUMS adottato ai sensi del decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397,  e  successive  modificazioni,
ovvero che lo stesso e' stato considerato  in  sede  di  redazione  o
aggiornamento del PUMS;
    g) dichiarazione dell'ente beneficiario con cui si  garantisce  a
regime  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria   delle   piste
ciclabili oggetto di contribuzione per almeno un quinquennio.

                               Art. 6
 
                Rendicontazione delle spese sostenute
 
  1. I soggetti attuatori o, comunque, i soggetti  titolari  dei  CUP
effettuano il monitoraggio finanziario, fisico  e  procedurale  degli
interventi sulla base di quanto disposto dal decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, trasmettendo le  informazioni  al  sistema  di
monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della banca dati delle
amministrazioni pubbliche.
  2. Le quote di risorse assegnate  e  successivamente  impegnate  ed
erogate  a   favore   di   ciascun   intervento   sono   oggetto   di
rendicontazione attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma
1,  con  particolare  riferimento   alle   informazioni   concernenti
l'affidamento   dei   lavori,    i    pagamenti    e    l'avanzamento
fisico-procedurale dei lavori.
  3. In caso di mancata realizzazione degli interventi, la  Direzione
generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il  trasporto
pubblico locale del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
dispone la revoca dell'intero  contributo,  con  conseguente  obbligo
dell'ente beneficiario di procedere  alla  restituzione  delle  somme
incassate  maggiorate  degli   interessi;   in   caso   di   parziale
realizzazione, la revoca puo'  essere  anche  solo  parziale,  previa
verifica,  sentito  il  Tavolo  permanente  di  monitoraggio  di  cui
all'art. 7, dell'utilita' delle parti di intervento realizzate.
  4. In caso di revoca del contributo, le risorse vengono versate  in
conto entrate del bilancio dello Stato  entro  novanta  giorni  dalla
notifica del provvedimento di revoca, riportando la seguente causale:
«somma revocata finanziata dall'art. 1, comma  640,  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208».  La  ricevuta  dell'avvenuto  versamento  e'
trasmessa alla Direzione generale  per  i  sistemi  di  trasporto  ad
impianti fissi ed il trasporto pubblico locale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti.

                               Art. 7
 
                  Tavolo permanente di monitoraggio
 
  1. Il monitoraggio degli interventi di  cui  al  presente  decreto,
senza nuovi ne' maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  e'
effettuato dal Tavolo di monitoraggio istituito ai sensi del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto  2017,  n.
397.
  2. Il monitoraggio di cui al comma 1, tra l'altro,  ha  l'obiettivo
di:
    a) monitorare, sia durante  la  fase  della  realizzazione  degli
interventi sia in quella successiva, il progressivo  avanzamento  del
programma di interventi finanziati con le risorse di cui al  presente
decreto e gli effetti prodotti dallo stesso sulla mobilita' urbana;
    b) supportare la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi ed il trasporto pubblico locale  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti nella valutazione della documentazione
presentata da parte degli enti beneficiari;
    c) verificare la coerenza degli interventi effettuati dai  comuni
con i relativi  aspetti  urbani  degli  strumenti  di  programmazione
regionale, i Piani urbani per la mobilita'  sostenibile  (PUMS)  e  i
Piani  urbani  della  mobilita'  ciclistica  denominati   «biciplan»,
qualora  adottati,  e  svolgere,  entro  il  30  novembre  2020,   un
coordinamento degli interventi da effettuarsi nell'anno 2021 da parte
dei comuni con gli strumenti di programmazione regionale  e  i  Piani
urbani di mobilita' sostenibile, qualora adottati;
    d) promuovere azioni di  coordinamento  con  le  altre  forme  di
finanziamento e supporto alle politiche di mobilita' ciclistica.
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 agosto 2020
 
                                              Il Ministro: De Micheli

                                                           Allegato 1
 
              Parte di provvedimento in formato grafico