• Giurisprudenza
  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale, Sanzioni accessorie
  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Revoca patente a seguito di reato di guida in stato d'ebbrezza: decorrenza tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale

Corte di Cassazione Sezione II Civile
Sentenza 20 maggio 2019, n. 13508 - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano

Guida in stato d’ebbrezza – revoca patente di guida – conseguimento nuova patente di guida - decorrenza tre anni- data accertamento del reato – passaggio in giudicato sentenza – sussiste

Nel caso in cui sia disposta la revoca della patente di guida a seguito dell’accertamento dei reati per guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi tre anni dalla data di accertamento del reato. Per data di accertamento del reato si intende la data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non la data in cui il reato è stato commesso. Infatti a norma dell’art. 222 cds, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente è comminata dal giudice penale e concretamente applicata dall'autorità amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna. Pertanto il provvedimento di revoca non vive materialmente prima che il giudice penale lo pronunci con sentenza passata in giudicato.

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7433/2016 proposto dal:

COMMISSARIATO di GOVERNO per la PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO, in persona del Commissario pro tempore, rappresentato e difeso dalla AVVOCATURA GENERALE dello STATO, presso cui uffici è domiciliato in (…)

– ricorrente –

contro

G.E., rappresentato e difeso dagli Avvocati ROBERTO ZAZZA, BARBARA LORENZI e DEBORA ADAMI, ed elettivamente domiciliato,

presso lo studio del primo, in (…);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 235/2015 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata

il 23/09/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/02/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. FABRIZIO MAGLIARO, per delega dell’Avv. ROBERTO ZAZZA per il controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 205, al Giudice di Pace di Rovereto, G.E. proponeva opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente emesso dal COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in data 20.8.2014 nella parte in cui disponeva che la patente era revocata “a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza”.

Esponeva il ricorrente che: a) il 15.12.2013 gli veniva ritirata la patente, essendo rimasto coinvolto in un incidente stradale e trovato in grave stato di ebbrezza; b) il 13.1.2014 il Commissariato del Governo disponeva la sospensione provvisoria della patente per 18 mesi dalla data del ritiro (15.12.2013); c) il 19.5.2014 veniva pronunciata dal GIP sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con applicazione al G. della pena pecuniaria finale di Euro 21.200,00, oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente; d) il 5.9.2014 gli veniva notificata ordinanza del Commissariato del Governo che, in esecuzione del atteggiamento, ordinava la revoca della patente dalla data di notifica dell’ordinanza.

Il ricorrente lamentava che illegittimamente il Commissariato aveva fatto decorrere il provvedimento di revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento (5.9.2014), anzichè da quella del ritiro della patente (15.12.2013), con conseguente ingiusto prolungamento del termine prima del quale egli non avrebbe potuto conseguire la nuova patente.

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso.

Con sentenza n. 141/2014 depositata il 26.11.2014, il Giudice di Pace, in parziale accoglimento dell’opposizione, disponeva la revoca della patente con decorrenza dal 26.6.2014, ossia dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento.

Avverso detta sentenza proponeva appello il G., denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, per avere il Giudice erroneamente affermato che il termine dilatorio fissato dalla norma per conseguire una nuove patente di guida decorra dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anzichè dalla data in cui il reato è accertato essere stato commesso, nonchè per non aver tenuto conto del periodo di sospensione cautelare già sofferta dal ritiro cautelare della patente (15.12.2013).

Si costituiva l’Amministrazione per resistere al gravame.

Con sentenza n. 235/2105 depositata il 23.9.2015, il Tribunale di Rovereto accoglieva l’appello e disponeva che la revoca della patente avesse decorrenza a partire dal giorno di accertamento del fatto, ossia dal 15.12.2013, compensando le spese di lite tra le parti.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il Commissariato di Governo per la Provincia Autonoma di Trento sulla base di due motivi; resiste G.E. con controricorso, illustrato da memoria. La causa proviene dalla adunanza camerale del 12/10/2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, art. 222 C.d.S., comma 1, e art. 224 C.d.S., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, là dove il Tribunale deduce che la “data di accertamento del reato” – dalla quale, decorsi tre anni, è possibile conseguire una nuova patente di guida – vada intesa come data di “accertamento del fatto” e non certo come data di “passaggio in giudicato” della decisione che accerta giudizialmente la sussistenza della fattispecie penale, atteso che questo accertamento definitivo potrebbe intervenire per le ragioni più varie, decorso un periodo di tempo ben maggiore dei tre anni previsti dalla legge.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce “In via gradata, violazione e falsa applicazione dell’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, essendo erronea l’interpretazione che la sentenza impugnata ha adottato del citato art. 219 C.d.S., comma 3 ter, il quale, invero, non consente di affermare che, nei casi di revoca della patente disposta come sanzione accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza, la nuova patente possa essere conseguita trascorsi tre anni dalla data in cui la commissione del reato è stata “accertata dagli agenti verbalizzanti”. Osserva il ricorrente che l’accertamento del reato è, infatti, di esclusiva competenza del Giudice penale: quando l’ordinamento intende agganciare determinati effetti giuridici alla data di commissione del reato, utilizza espressioni diverse, ad es. “dal fatto commesso”, mai l’espressione “accertamento del reato”.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – Con il ricorso D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 205, al Giudice di Pace di Rovereto, l’odierno controricorrente aveva proposto “opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente” emesso dal Commissariato di Governo di Trento, nella parte in cui disponeva che la patente era revocata “a decorrere dalla data di notifica della ordinanza” commissariale.

Il ricorrente lamentava che illegittimamente il Commissariato aveva fatto decorrere il provvedimento di revoca della patente dalla data di notifica del provvedimento (5.9.2014), anzichè da quella del ritiro della patente (15.12.2013), con conseguente ingiusto prolungamento del termine prima del quale egli non avrebbe potuto conseguire la nuova patente.

A fronte di tale domanda, erroneamente il Tribunale di Rovereto, accogliendo l’appello, ha disposto che la revoca della patente di guida avesse decorrenza – ai fini di computare il termine dilatorio per il conseguimento di una nuova patente – a partire dal giorno di “accertamento del fatto”.

2.2. – L’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, prevede che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato”.

La revoca oggetto del giudizio di opposizione costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale (nella specie per guida in stato di ebbrezza) comminata (a norma dell’art. 222 C.d.S.) dal Giudice penale, e concretamente applicata (a norma dell’art. 224 C.d.S., comma 2) dall’autorità amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili.

Orbene, il provvedimento di “revoca” della patente non viene, dunque, materialmente in esistenza prima che il Giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di “sospensione provvisoria” della patente); e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

La revoca della patente è, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall’autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato.

Non vale, dunque, richiamare – al fine di affermare, come fa la sentenza impugnata, che la revoca della patente decorre dalla data della commessa accertata violazione – l’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, trattandosi di norma che non attiene all’istituto della revoca pronunciata dal giudice penale, e che non è diretta a disciplinare la decorrenza dei suoi effetti.

Tale norma non ancora il periodo dilatorio (prima del quale la nuova patente non può essere conseguita) al provvedimento di revoca, ma all’accertamento del reato.

Pertanto, stabilire cosa l’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, intenda per “accertamento del reato” serve ad individuare da quale momento vada calcolato il triennio prima del quale la nuova patente non può essere rilasciata, ma non a stabilire da quando decorra la revoca della precedente patente (che costituisce l’oggetto del giudizio de quo).

3. – Alla stregua di tali argomentazioni (assorbite le restanti doglianze dedotte, in via gradata, nel secondo motivo) si impone, dunque, l’accoglimento del primo motivo e la cassazione della sentenza impugnata.

3.1. – Non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’opposizione originariamente proposta da G.E.. Attesa la novità della questione trattata e dei principi affermati rispetto a questione dirimente, questa Corte reputa che concorrano, ex art. 92 c.p.c., i requisiti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intera lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo motivo. Cassa e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione e compensa tra le parti le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2019

 

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