- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Responsabilità da tamponamento a catena
Corte di Cassazione III sez. civile
3 luglio 2008, n. 18234
In caso di tamponamento a catena di veicoli fermi incolonnati, il conducente dell’ultimo veicolo risponde dei danni subiti dai veicoli che lo precedono. In caso di tamponamento a catena di veicoli in movimento si presume, ex art. 2054, comma 2, cod. civ., che i conducenti di ciascuna coppia di veicoli intermedi (tamponante e tamponato) abbiano concorso in egual misura alla causazione dell’evento salvo dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e sempre che uno solo dei conducenti, o il veicolo da questi condotto, abbia riportato danni. Non si può, invece, presumere la responsabilità, esclusiva o concorrente, del conducente dell’ultimo veicolo per i danni subiti dalla vettura che precedeva il penultimo veicolo e che da questo è stata tamponata.
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