- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Requisiti di onorabilità e di professionalità degli attuari
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
28 aprile 2008, n. 99
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 aprile 2008 , n. 99
Regolamento recante i requisiti di onorabilita' e di professionalita'
dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita l'assicurazione
nei rami vita, i requisiti di onorabilita' e professionalita' e le
funzioni dell'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami di
responsabilita' civile veicoli e natanti.
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 194, recante la disciplina
giuridica della professione di attuario;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni,
concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare:
l'articolo 31, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello
sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui
deve essere in possesso l'attuario incaricato dall'impresa che
esercita i rami vita;
l'articolo 34, comma 2, che stabilisce che il Ministro dello
sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
definisce i requisiti di onorabilita' e di professionalita' di cui
deve essere in possesso l'attuario incaricato che esercita i rami
responsabilita' civile veicoli e natanti;
l'articolo 34, comma 4, che stabilisce che il Ministro dello
sviluppo economico, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP,
determina le funzioni dell'attuario dell'impresa che esercita i rami
responsabilita' civile veicoli e natanti;
Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale
l'ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell'emanazione del
Regolamento di cui agli articoli 31, comma 2 e 34, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. DAGL/12.2.2.1/1/2008 del 15 aprile 2008;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia
autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e nei rami
responsabilita' civile veicoli a motore e natanti;
b) alle imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato
terzo autorizzate all'esercizio dell'assicurazione nei rami vita e
nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti che hanno
sedi secondarie in Italia, limitatamente a tali sedi secondarie e per
l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private e di qui in avanti
cosi' indicato;
b) «attuario incaricato»: l'attuario incaricato dall'impresa
esercente i rami vita di cui all'articolo 31 del Codice, nonche'
l'attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami
responsabilita' civile veicoli a motore e natanti di cui all'articolo
34 del Codice;
c) «attuario revisore»: l'attuario preposto allo svolgimento
delle funzioni previste dagli articoli 102 e 103 del Codice;
d) «basi tecniche»: tutti i dati statistici, relativi ai rischi
assicurati ed ai sinistri, presi a riferimento per la costruzione
tariffaria;
e) «caricamento»: la quota delle spese di gestione (acquisizione,
incasso e spese amministrative) ed ogni altro onere considerato
dall'impresa di assicurazione nel processo di costruzione della
tariffa nonche' il margine industriale compensativo dell'alea di
impresa;
f) «fabbisogno tariffario»: la stima del costo complessivo dei
rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita' della
tariffa;
g) «familiare»: il coniuge non separato legalmente, il
convivente, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle e le persone
fiscalmente a carico;
h) «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
i) «ipotesi tecniche»: tutti gli elementi presi in considerazione
nella stima del costo futuro dei sinistri generati dai rischi che
verranno assicurati nel periodo di validita' della tariffa ed i
relativi valori attribuiti;
l) «ipotesi finanziarie»: le previsioni di natura finanziaria
utilizzate ai fini della costruzione della tariffa;
m) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione, o,
nelle imprese che abbiano adottato un sistema diverso da quello di
cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di
gestione o il comitato per il controllo sulla gestione ovvero per le
sedi secondarie, il rappresentante generale;
n) «organo di controllo»: il collegio sindacale o, nelle imprese
che non abbiano adottato il sistema di cui all'articolo 2380, comma 1
del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il
controllo sulla gestione;
o) «premio di tariffa»: il premio del singolo contratto
determinato in funzione del fabbisogno tariffario, delle variabili di
personalizzazione e dei criteri di mutualita' adottati dall'impresa
di assicurazione;
p) «premio medio di tariffa»: il fabbisogno tariffario diviso il
numero dei rischi che si ritiene di assumere nel periodo di validita'
della tariffa;
q) «rami vita»: i rami di cui all'articolo 2, comma 1, del
Codice;
r) «rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti»: i
rami di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10. Responsabilita'
civile autoveicoli terrestri e 12. Responsabilita' civile veicoli
marittimi, lacustri e fluviali, del Codice;
s) «relazioni d'affari»: relazioni che comportano un interesse
comune di natura commerciale o finanziaria, ad eccezione di quelle
regolate da condizioni di mercato normalmente praticate a terzi
estranei e prive di una rilevanza economica tale da instaurare una
dipendenza per una delle parti;
t) «sede secondaria o succursale»: una sede che costituisce
parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa;
u) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea o uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell'Unione europea;
v) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea
o non e' aderente allo Spazio economico europeo;
z) «variabili di personalizzazione»: gli elementi presi in
considerazione ai fini della caratterizzazione e tariffazione dei
singoli rischi assicurati.
Art. 3.
Ruolo dell'attuario incaricato
1. L'attuario incaricato e' preposto allo svolgimento, in via
continuativa, delle funzioni previste dal Codice e dalle disposizioni
di attuazione, con particolare riguardo a quelle in materia di
tariffe e riserve tecniche contenute nel Titolo III, Capi I e II, del
Codice.
2. L'attuario incaricato, la societa' di revisione, l'organo di
controllo, il responsabile della funzione di revisione interna delle
imprese di assicurazione nonche' ogni altro soggetto cui e'
attribuita una specifica funzione di controllo, collaborano, nel
rispetto dei differenti ruoli assegnati dalle norme, scambiandosi
reciprocamente dati e informazioni rilevanti per l'espletamento dei
rispettivi compiti.
Titolo II
DISCIPLINA GENERALESULL'ATTUARIO INCARICATO
Capo I
Conferimento e cessazione dell'incarico
Art. 4.
Conferimento dell'incarico
1. Le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio
dell'assicurazione nei rami vita o nei rami responsabilita' civile
veicoli a motore e natanti nominano l'attuario incaricato entro
quarantacinque giorni dall'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' assicurativa ed informano l'ISVAP della nomina entro i
successivi quindici giorni.
2. Non sono tenute agli adempimenti indicati nel comma 1 le imprese
di assicurazione la cui autorizzazione all'esercizio
dell'assicurazione nei rami responsabilita' civile veicoli a motore e
natanti e' limitata ai rischi per i quali non sia previsto l'obbligo
di assicurazione.
3. L'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione nomina
l'attuario incaricato fra i soggetti in possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' di cui agli articoli 7 e 8 e che non
si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' indicate
all'articolo 9. Ai fini della nomina l'organo amministrativo verifica
il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi di cui all'articolo
11.
4. L'ISVAP puo' acquisire dalle imprese di assicurazione e dagli
attuari incaricati ogni atto, informazione e documento idoneo
all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli
7 e 8 e delle situazioni di cui agli articoli 9 e 11.
Art. 5.
Cessazione dell'incarico
1. La cessazione dell'incarico ha luogo, oltre che per decesso e
scadenza dell'incarico, in caso di dimissioni dall'incarico, di
decadenza, di revoca dell'incarico da parte dell'impresa di
assicurazione ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice e
dell'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente regolamento, ovvero
di qualsiasi altra causa prevista dal Codice e dalle relative
disposizioni di attuazione.
2. In tutte le ipotesi di cessazione dall'incarico l'impresa
provvede entro quarantacinque giorni ad indicare un nuovo attuario
secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 31, comma 6, del
Codice.
Capo II
Requisiti
Art. 6.
Autonomia dell'attuario incaricato
1. L'attuario incaricato puo' essere sia un dipendente dell'impresa
di assicurazione che conferisce l'incarico o di altre imprese, anche
non assicurative, appartenenti allo stesso gruppo, sia un
professionista esterno.
2. L'impresa di assicurazione garantisce le condizioni affinche'
l'attuario incaricato sia posto in grado di espletare le sue funzioni
in piena autonomia e in liberta' di giudizio, avendo libero accesso
ai dati e alle informazioni aziendali necessarie.
3. Qualora l'impresa di assicurazione non adempia agli obblighi di
cui al comma 2, l'attuario incaricato, previo avviso scritto
all'impresa di assicurazione di ottemperare tempestivamente, comunica
immediatamente all'ISVAP, all'organo di controllo, al responsabile
della revisione interna delle imprese di assicurazione e ad ogni
altro soggetto a cui e' attribuita una specifica funzione di
controllo, gli impedimenti rilevati nell'espletamento dei suoi
compiti. Tali impedimenti possono essere segnalati all'ISVAP anche
dalla societa' di revisione e dai membri dell'organo di controllo.
Art. 7.
Requisiti di onorabilita'
1. Non puo' essere nominato attuario incaricato colui che:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria previste dalla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) versi in stato di interdizione legale o di interdizione
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di
durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione, o con sentenza irrevocabile di
applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice
di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attivita' assicurativa, bancaria, finanziaria, nonche'
dalle norme in materia di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e
il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque altro delitto non colposo;
d) sia stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli
effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente,
amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di
societa' od enti che siano stati assoggettati a procedure di
fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta
amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei
relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata
fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.
Art. 8.
Requisiti di professionalita'
1. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti di professionalita':
a) essere iscritto all'albo professionale di cui alla legge 9
febbraio 1942, n. 194;
b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi
cinque anni, dall'incarico di attuario incaricato ai sensi
dell'articolo 31, comma 5, del Codice o dall'incarico di attuario
revisore ai sensi dell'articolo 105 del Codice;
c) essere dotato di comprovata esperienza attuariale nel settore
cui l'incarico si riferisce ai sensi del comma 2.
2. La comprovata esperienza di cui al comma 1, lettera c) sussiste
qualora l'attuario incaricato dimostri la ricorrenza di almeno una
delle seguenti situazioni:
a) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni,
attivita' professionale attuariale nel settore cui l'incarico si
riferisce;
b) avere svolto, per almeno tre anni negli ultimi sette anni,
attivita' di natura attuariale presso enti di diritto pubblico o
societa' private.
Art. 9.
Incompatibilita'
1. L'attuario incaricato non deve trovarsi nei confronti
dell'impresa di assicurazione che conferisce l'incarico in alcuna
delle seguenti situazioni:
a) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio
precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di
direzione generale:
1) dell'impresa di assicurazione o della sua controllante;
2) delle societa' che detengono, direttamente o indirettamente,
nell'impresa di assicurazione o nella sua controllante piu' del 20%
dei diritti di voto;
b) partecipazione, attuale ovvero riferita al triennio
precedente, di suoi familiari agli organi di amministrazione, di
controllo e di direzione generale dell'impresa di assicurazione o
della sua controllante;
c) sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente,
di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali
relazioni, con l'impresa di assicurazione o con la sua societa'
controllante, con esclusione del rapporto di lavoro dipendente;
d) ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle
rappresentate alle lettere a), b) e c), idonea a compromettere o
comunque a condizionare l'indipendenza dell'attuario incaricato.
2. L'attuario incaricato non puo' assumere contemporaneamente
l'incarico di attuario revisore dell'impresa di assicurazione che
conferisce l'incarico o di attuario revisore della sua controllante.
3. L'attuario incaricato non deve trovarsi, nei confronti
dell'attuario revisore dell'impresa di assicurazione o dell'attuario
revisore della sua controllante, in alcuna delle seguenti situazioni:
a) essere un familiare;
b) avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla
medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata,
nel cui ambito l'attivita' attuariale sia svolta, a qualsiasi titolo,
ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente,
ovvero ad altra realta' avente natura economica idonea ad instaurare
interessenza o comunque condivisione di interessi.
4. Qualora le situazioni di cui al comma 1 ricorrano rispetto ad
altro attuario ovvero ad altro professionista, diverso dall'attuario
incaricato, che con quest'ultimo condivida l'appartenenza ad una
struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui
ambito l'attivita' sia svolta a qualsiasi titolo, ivi compresa la
collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, le imprese di
assicurazione adottano adeguate procedure per la gestione dei
conseguenti eventuali conflitti di interessi.
5. L'attuario incaricato, cessato l'incarico, non puo' diventare
membro degli organi di amministrazione, di controllo e di direzione
generale dell'impresa di assicurazione prima che siano trascorsi tre
anni.
Art. 10.
Decadenza dall'incarico
1. L'attuario incaricato comunica immediatamente all'impresa di
assicurazione e all'ISVAP la perdita dei requisiti di cui agli
articoli 7 e 8, nonche' la sussistenza o la sopravvenienza di una
delle incompatibilita' di cui all'articolo 9.
2. Resta fermo in ogni caso il potere da parte dell'impresa di
assicurazione e dell'ISVAP di accertare autonomamente, salva
comunicazione all'attuario incaricato, la carenza e la perdita dei
requisiti di cui agli articoli 7 e 8, nonche' la sussistenza o la
sopravvenienza di una delle incompatibilita' di cui all'articolo 9.
3. Nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 l'attuario decade
dall'incarico ad eccezione dei casi di sopravvenienza
dell'incompatibilita' con l'attuario revisore previsti all'articolo
9, commi 2 e 3, che comportano la decadenza dall'incarico di attuario
revisore.
Art. 11.
Limiti al cumulo degli incarichi
1. Il limite massimo degli incarichi assunti in qualita' di
attuario incaricato e' fissato in 5 unita'.
2. Qualora l'attuario incaricato assuma anche incarichi di attuario
revisore, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al comma 1, il
limite massimo degli incarichi complessivi e' fissato in 8 unita'.
3. Ai fini del calcolo del numero degli incarichi viene assegnato
il punteggio di seguito indicato:
a) un'unita' per ogni incarico di attuario incaricato;
b) 0,5 unita' per gli incarichi in qualita' di attuario
incaricato successivi al primo assunti nell'ambito del medesimo
settore di attivita', presso imprese di assicurazione appartenenti
allo stesso gruppo;
c) un'unita' per ogni incarico di attuario revisore.
4. L'attuario incaricato e' tenuto a rassegnare le dimissioni da
uno o piu' degli incarichi ricoperti in violazione dei limiti
previsti dai commi 1 e 2 entro dieci giorni dal superamento dei
limiti stessi, dandone comunicazione all'ISVAP nei successivi cinque
giorni. Se l'interessato non adempie, l'ISVAP dichiara la decadenza
degli incarichi assunti in violazione dei limiti previsti ai commi 1
e 2 entro venti giorni dalla conoscenza del superamento dei limiti
stessi.
Titolo III
FUNZIONI DELL'ATTUARIO INCARICATO DALL'IMPRESA CHE ESERCITA I RAMI RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE E NATANTI.
Capo I
Ambito di applicazione e adempimenti in materia di tariffe
Art. 12.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano
esclusivamente all'attuario incaricato dall'impresa che esercita i
rami responsabilita' civile veicoli a motore e natanti.
Art. 13.
Funzioni in materia di tariffe
1. Nell'ambito dei controlli sulle tariffe dell'assicurazione
obbligatoria dei rami responsabilita' civile veicoli a motore e
natanti l'attuario incaricato, per ogni tariffa o modifica tariffaria
adottata dall'impresa:
a) verifica preventivamente, ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
del Codice, le basi tecniche e procede, nel caso di utilizzo di basi
tecniche aziendali, al controllo della corretta presa in carico, da
parte dell'impresa di assicurazione, dei rischi assicurati e dei
sinistri;
b) verifica le metodologie statistiche, le ipotesi tecniche e
finanziarie utilizzate ai fini della determinazione del fabbisogno
tariffario e di ogni ulteriore elemento considerato nell'ambito della
definizione della tariffa;
c) valuta la coerenza dei premi di tariffa con le basi tecniche
adottate dalle imprese di assicurazione, siano esse costituite da
dati aziendali o da rilevazioni statistiche di mercato;
d) verifica che le tariffe siano costruite per settori di
tariffazione ovvero per classi o gruppi di rischi sufficientemente
numerosi ed omogenei, tali da garantire la significativita' delle
rilevazioni statistiche, con particolare riferimento alla frequenza e
al costo medio dei sinistri. Il rispetto del principio di coerenza di
cui alla lettera c) e' verificato con riferimento alle singole classi
di tariffazione.
2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una
relazione tecnica sulla tariffa, redatta in conformita' alle
disposizioni di cui all'articolo 14, nella quale l'attuario
incaricato riporta anche il proprio giudizio sulla tariffa.
3. L'attuario incaricato informa tempestivamente l'ISVAP di un
eventuale giudizio negativo sulla tariffa nonche', ove ne sia venuto
a conoscenza, dell'adozione da parte dell'impresa di assicurazione di
una tariffa che non e' stata sottoposta alle verifiche di cui al
presente articolo.
Art. 14.
Relazione tecnica sulla tariffa
1. Nella relazione tecnica sulla tariffa l'attuario incaricato:
a) descrive, con riguardo ai singoli settori di tariffazione e ad
ogni formula tariffaria adottata, la metodologia, i criteri e le
ipotesi tecniche e finanziarie utilizzati dall'impresa di
assicurazione per la determinazione del fabbisogno tariffario e del
premio medio di tariffa;
b) illustra le basi tecniche utilizzate dall'impresa di
assicurazione nonche' le metodologie applicate per la selezione e
l'impiego delle variabili di personalizzazione ai fini della
determinazione dei premi di tariffa e indica il periodo di validita'
della tariffa;
c) indica, in funzione del modello tariffario adottato, elementi
quali la frequenza sinistri utilizzata, il costo medio dei sinistri,
il costo complessivo dei sinistri presi in considerazione,
l'eventuale rendimento finanziario degli investimenti, i caricamenti
di tariffa con l'indicazione dei singoli elementi assunti, del loro
ammontare, del peso percentuale di ciascuno e del modello adottato
per la sua imputazione, il premio medio di tariffa e le singole
variabili di personalizzazione utilizzate specificandone i criteri di
valorizzazione nonche' le modalita' di calcolo dei premi di tariffa;
d) riporta la valutazione sulla coerenza dei premi di tariffa
alle basi tecniche, al fabbisogno tariffario e ad altri elementi di
riferimento ed esprime un giudizio sulla tariffa.
2. La relazione tecnica sulla tariffa e' redatta in conformita'
alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37,
comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.
3 . La relazione tecnica sulla tariffa e' sottoscritta
dall'attuario incaricato che la trasmette, almeno sessanta giorni
prima dell'entrata in vigore della tariffa, all'organo amministrativo
dell'impresa di assicurazione.
4. Le imprese di assicurazione conservano per un periodo di almeno
cinque anni, la relazione tecnica sulla tariffa, nonche', per un
periodo di almeno due anni, su supporto informatico, ogni
informazione di dettaglio relativa all'intero procedimento di
costruzione dei premi di tariffa. Detti periodi decorrono dalla data
di cessazione della vigenza della tariffa.
5. La relazione tecnica sulla tariffa e' trasmessa dall'impresa di
assicurazione, su richiesta, all'ISVAP, alla societa' di revisione
dell'impresa ed all'organo di controllo.
Art. 15.
Imprese di assicurazione con sede legale in uno degli Stati membri
1. Ai fini dell'accertamento del rispetto delle disposizioni
normative italiane in materia di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, le imprese con sede legale in uno degli Stati
membri trasmettono all'ISVAP, a richiesta, la documentazione tecnica
di supporto dei premi di tariffa praticati in Italia.
Capo II
Adempimenti in materia di riserve tecniche
Art. 16.
Funzioni in materia di riserve tecniche
1. Nell'ambito dei controlli sulla sufficienza delle riserve
tecniche dei rami responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti che l'impresa di assicurazione
intende iscrivere nel bilancio di esercizio, l'attuario incaricato:
a) verifica la corretta presa in carico, da parte dell'impresa di
assicurazione, del portafoglio polizze e sinistri ai fini della
determinazione delle riserve tecniche;
b) verifica la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti
dall'impresa di assicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;
c) verifica la corretta determinazione delle relative stime in
conformita' alle disposizioni emanate in materia.
2. Le verifiche svolte ai sensi del comma 1 sono riportate in una
relazione tecnica sulle riserve, redatta in conformita' alle
prescrizioni dell'articolo 17, nella quale l'attuario incaricato
riporta anche il proprio giudizio sulle riserve tecniche.
Art. 17.
Relazione tecnica sulle riserve
1. Nella relazione tecnica sulle riserve l'attuario incaricato:
a) descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di
calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione
delle riserve tecniche;
b) illustra le procedure e le metodologie applicate nonche' le
valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche;
c) attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti
dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonche' la
corretta determinazione delle relative stime in conformita' alle
norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed
esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.
2. La relazione tecnica sulle riserve e' redatta in conformita'
alle disposizioni emanate dall'ISVAP in attuazione degli articoli 37,
comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice.
3. La relazione tecnica sulle riserve e' sottoscritta dall'attuario
incaricato che la trasmette, almeno dieci giorni prima
dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, all'organo
amministrativo, nonche' all'organo di controllo ed alla societa' di
revisione dell'impresa di assicurazione.
4. Se l'attuario incaricato non intende rilasciare il giudizio di
piena sufficienza delle riserve tecniche di cui all'articolo 37,
comma 2, del Codice, informa tempestivamente l'ISVAP rimettendo copia
della relazione tecnica sulle riserve, corredata delle specifiche
motivazioni.
5. La relazione tecnica sulle riserve e' trasmessa dall'impresa di
assicurazione all'ISVAP con il bilancio d'esercizio ed e' conservata
presso le imprese per almeno cinque anni dalla data di
sottoscrizione.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Disposizioni transitorie e norme abrogate
Art. 18.
Disciplina transitoria
1. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, l'attuario incaricato non sia in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 7 e 8 ovvero si trovi in una delle situazioni di
cui all'articolo 9, la conseguente decadenza ai sensi dell'articolo
10, comma 3, ha luogo decorsi sei mesi da tale data.
2. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ricorrano le condizioni di superamento dei limiti di cui
all'articolo 11, l'attuario incaricato e' tenuto a regolarizzare la
propria posizione entro sei mesi da tale data.
3. Fino all'emanazione del regolamento ISVAP di attuazione degli
articoli 37, comma 1, e 190, commi 1 e 2, del Codice, la relazione
tecnica sulla tariffa e la relazione tecnica sulle riserve dei rami
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono redatte in conformita' agli schemi previsti
nella Parte Tecnica, Sezione I e Sezione II di cui alla Circolare
ISVAP 14 maggio 2004, n. 531/D.
Art. 19.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28
gennaio 2004, n. 67.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 aprile 2008
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 73
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