- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 10 novembre 2015
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 novembre 2015
Disposizioni in materia di Registro elettronico nazionale delle
imprese di trasporto su strada. (15A08635)
(GU n.270 del 19-11-2015)
Capo I
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio;
Visto l'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che
prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico
nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad
esercitare la professione di trasportatore su strada;
Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che
prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati
in esso previsti;
Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui
requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre
2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da
rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio
2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 11, comma 1 e
comma 2, punto 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle
imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 23 luglio 2012,
recante «Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada
di viaggiatori, dell'art. 4, comma 4 del decreto del Capo del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico
nazionale delle imprese che esercitano la professione di
trasportatore su strada.»;
Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e
dell'anagrafe nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
Visto l'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo codice della strada, concernente l'archivio
nazionale dei veicoli;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali);
Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
25 novembre 2011 ha istituito il Registro elettronico nazionale delle
imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di
trasportatore di merci o persone su strada (REN);
Considerato che l'art. 4, comma 4 del suddetto decreto del 10
gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella sezione «Imprese e
Gestori» di cui all'art. 2, comma 1 del decreto stesso sono
accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalita'
definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali;
Considerato che il Registro elettronico nazionale delle imprese di
trasporto su strada, per quanto riguarda il trasporto di merci, e'
popolato dalle imprese che sono, in via previa, regolarmente iscritte
all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
Considerate le risultanze dell'intesa del 25 luglio 2012 del tavolo
tecnico Ministero-Regioni, attivato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri-Conferenza unificata, in base alle quali il
Ministero si e' impegnato a rendere disponibili alcuni dati per
consentire agli enti competenti talune verifiche essenziali ai fini
del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso al mercato del
trasporto su strada di persone;
Ritenuto di dover ulteriormente precisare le condizioni di accesso
del pubblico, per il trasporto su strada di merci, ai dati di cui
all'art. 4, comma 4 del sopra citato decreto del 10 gennaio 2012;
Considerata l'opportunita' di utilizzare, ai fini di cui sopra, il
Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it);
Considerata l'opportunita' di rendere accessibili al pubblico i
dati delle imprese per le quali, sulla scorta delle risultanze
informatiche, e' concluso l'iter di conseguimento dell'autorizzazione
di esercizio della professione di trasportatore su strada;
Considerate le modalita' di rilascio della carta di circolazione
previste all'art. 85, comma 3, con riferimento al servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone, e all'art. 87,
comma 3, con riferimento al servizio di linea per trasporto di
persone, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la necessita' di dettagliare aspetti della struttura
della sezione «Sanzioni» del Registro elettronico nazionale delle
imprese di trasporto su strada, per il profilo della registrazione
delle infrazioni sanzionate o alle dichiarazioni di inidoneita',
anche in vista dell'emanazione di un regolamento europeo che,
attuando l'art. 6, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n.
1071/2009, fissa il livello di gravita' delle infrazioni gravi alla
normativa europea in materia di trasporto stradale che possono
determinare la perdita dell'onorabilita' dell'impresa di trasporto;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, comma 2, del
regolamento n. 1071/2009 le infrazioni di cui all'elenco del
regolamento della Commissione di cui all'art. 6, paragrafo, 2, lett.
b) devono essere inserite nel Registro elettronico nazionale delle
imprese di trasporto a partire dal 1° gennaio 2016, salvo
diversamente disposto dall'Unione europea, in aggiunta alle
infrazioni di cui alla lista recata dall'Allegato IV del predetto
regolamento 1071/2009;
Decreta:
Art. 1
Dati resi accessibili al pubblico
1. Sono resi accessibili al pubblico, tramite il Portale
dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi
alle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese
di trasporto su strada (REN), di cui all'art. 1 del decreto del Capo
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del 10 gennaio 2012:
a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA e/o
codice fiscale e, per le imprese che effettuano trasporto di merci,
anche il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) nome, cognome dei gestori dei trasporti;
c) numero di autorizzazione all'esercizio della professione
(numero di iscrizione al REN) e status dell'autorizzazione;
d) tipo di autorizzazione (idoneita' trasporto nazionale o
internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione,
numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza.
2. Per il settore del trasporto su strada di merci, sono resi
accessibili i dati relativi alle sole imprese iscritte al REN per le
quali sia stato completato l'iter di conseguimento
dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di
trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 e
che siano iscritte, con lo status di "definitiva", all' Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
3. Per il settore del trasporto su strada di persone, sono resi
accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al REN. Per
le imprese gia' operanti al 4 dicembre 2011, la pubblicazione
riguardera' solo quelle che hanno completato l'iter di conseguimento
dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di
trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009.
4. La Divisione 7 - Centro elaborazione dati (CED) - della
Direzione generale per la motorizzazione provvede alle operazioni
tecniche necessarie per rendere accessibili al pubblico,
esclusivamente in modalita' consultazione, secondo le indicazioni
riportate al successivo art. 2, i dati di cui al precedente comma del
presente articolo, a partire dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 2
Procedure di consultazione dei dati
1. La consultazione dei dati di cui all'art. 1, comma 1 del
presente decreto, avviene tramite il Portale dell'Automobilista,
all'indirizzo web www.ilportaledellautomobilista.it
2. Ai fini della consultazione del REN sono utilizzati, quali
criteri di ricerca, in alternativa, i seguenti dati:
a) numero di iscrizione al REN;
b) partita IVA o codice fiscale.
Capo II
Art. 3
Registro elettronico nazionale delle imprese
di trasporto su strada Sezione «Sanzioni»
1. La sezione «Sanzioni» del REN di cui all'art. 11, comma 2, punto
2 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre
2011, ad accesso riservato, e' articolata nelle seguenti
Sottosezioni, che contengono:
a) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni
di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una
sanzione, commesse sul territorio di altro Stato membro da parte di
imprese di trasporto su strada stabilite in Italia, comunicate
secondo le procedure previste dalla normativa europea (sottosezione
A);
b) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni
di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una
sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di
trasporto su strada stabilite in Italia, che affluiscono al REN
secondo le procedure previste dalla normativa nazionale (sottosezione
B);
c) i dati relativi al numero, categoria e tipo delle infrazioni
di cui all'art. 6, paragrafo 1, comma 3, lettera b), del regolamento
(CE) n. 1071/2009, che hanno dato luogo ad una condanna o ad una
sanzione, commesse sul territorio nazionale da parte di imprese di
trasporto su strada stabilite in altro Stato membro, comunicate
secondo le procedure previste dalla normativa europea e nazionale
(sottosezione C);
d) dati relativi ai soggetti dichiarati inidonei a dirigere le
attivita' di trasporto di un'impresa e misure di riabilitazione
applicabili, ovvero motivi per i quali la perdita dell'onorabilita'
non viene disposta in quanto giudicata sproporzionata, ovvero i dati
relativi alla dichiarazione di inidoneita' per l'impresa
(sottosezione D).
2. I requisiti relativi ai dati da inserire nelle sottosezioni
individuate nelle lettere da a) a d) del precedente comma sono almeno
quelli individuati dalla Decisione della Commissione n. 2009/992/UE
del 17 dicembre 2009.
3. Le modalita' e, se del caso, i termini di inserimento dei dati
di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, salvo non gia' indicati
in altre norme vigenti e i modi di accesso ai medesimi dati saranno
definiti con successive disposizioni.
Art. 4
Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il trattamento dei dati e' svolto nel rispetto dei principi
fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) e per i fini di cui agli
articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Art. 5
Istruzioni tecnico - amministrative
1. Le istruzioni tecnico - amministrative relative agli adempimenti
di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' e dalla
Direzione generale per la motorizzazione.
Art. 6
Disposizioni finali
1. E' abrogato il decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
23 luglio 2012, recante «Disposizioni di prima attuazione, per il
trasporto su strada di viaggiatori dell'art. 4, comma 4 del decreto
del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di
Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la
professione di trasportatore su strada.»
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo.
Roma, 10 novembre 2015
Il Capo del dipartimento: Fumero