- Normativa, Tutela del consumatore
- Sanzioni pecuniarie, Contestazione, verbalizzazione e notificazione, Tutela del consumatore
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie
Decreto Legislativo
15 febbraio 2016, n. 37
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 37
Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24
febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione
europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni
pecuniarie. (16G00045)
(GU n.60 del 12-3-2016)
Vigente al: 27-3-2016
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24
febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione
europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni
pecuniarie;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in
particolare, l'articolo 18, lettera c);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le
disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del
24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione
europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili
con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti
fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto
processo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione
pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata
da:
1) una autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento
penale di condanna;
2) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e'
pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purche' alla
persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso
all'autorita' giudiziaria penale;
3) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e'
pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purche' alla
persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso
all'autorita' giudiziaria;
4) una autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione di cui
al numero 3);
b) «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:
1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di
condanna;
2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle
vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora
le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;
3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di
procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
4) una somma di denaro per la quale vi e' condanna al
versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di
assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.
c) «Stato della decisione» lo Stato in cui e' emessa una delle
decisioni di cui al comma 1, lettera a);
d) «Stato di esecuzione» lo Stato al quale e' trasmessa una
decisione a fini di esecuzione.
Art. 3
Autorita' competenti
1. Le autorita' competenti per le finalita' di cui al presente
decreto sono il Ministero della giustizia e l'autorita' giudiziaria,
secondo le attribuzioni ivi individuate.
Capo II
TRASMISSIONE ALL'ESTERO
Art. 4
Competenza
1. Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la
decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede
l'autorita' amministrativa che si e' pronunciata in merito alla
sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione
della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorita' competente
dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di
un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona
giuridica, ha la propria sede legale.
Art. 5
Condizioni di trasmissione
1. La trasmissione all'autorita' competente dello Stato di
esecuzione e' disposta immediatamente dopo che la decisione sulle
sanzioni pecuniarie e' divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che
lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del
certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di
esecuzione.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione
sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al
presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato
di esecuzione che ne fa richiesta.
3. Se e' ignota l'autorita' competente dello Stato di esecuzione,
l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari,
anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
Art. 6
Trasmissione all'estero
1. Il provvedimento e' inviato, unitamente alla decisione sulle
sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto
debitamente compilato, all'autorita' competente dello Stato di
esecuzione.
2. Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la decisione e'
trasmessa all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta.
Art. 7
Effetti del riconoscimento
1. Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione
riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone
informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la
trasmissione, l'autorita' italiana non e' piu' tenuta all'adozione
dei provvedimenti necessari all'esecuzione.
2. L'autorita' italiana riassume il potere di procedere
all'esecuzione se:
a) l'autorita' competente dello Stato di esecuzione da' notizia
della mancata esecuzione, totale o parziale;
b) l'autorita' competente dello Stato di esecuzione ha rifiutato
il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla
violazione dei diritti fondamenti o dei principi giuridici
fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il
rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi
fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o
in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia
ricevuto esecuzione;
c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna,
sia stata concessa l'amnistia o la grazia.
3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento,
totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4, comma
1, ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato di
esecuzione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo
oggetto di esecuzione.
Capo III
TRASMISSIONE DALL'ESTERO
Art. 8
Competenza
1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di
appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di
un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona
giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il
provvedimento e' trasmesso dall'estero.
2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la
dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte
di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite
il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di
decisione.
Art. 9
Condizioni per il riconoscimento
1. La Corte di appello riconosce la decisione sulle sanzioni
pecuniarie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la persona condannata dispone nel territorio dello Stato di
beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha
la propria sede legale;
b) il fatto per cui e' stata emessa la decisione e' previsto come
reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi
costitutivi o dalla denominazione, salvo quanto previsto
dall'articolo 10.
Art. 10
Ambito di applicazione
1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia
incriminazione, se il reato per il quale e' chiesta la trasmissione
si riferisce ad una delle seguenti fattispecie:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari
delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio
1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'
europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di
specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze
vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di
cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti
d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti
falsi;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di
crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traffico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della
Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio;
nn) violazioni del codice della strada, comprese quelle relative
alle ore di guida, ai periodi di riposo e violazioni delle norme sul
trasporto pericoloso;
oo) contrabbando di merci;
pp) violazione dei diritti di proprieta' intellettuale;
qq) minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche
in occasione di eventi sportivi;
rr) danneggiamento;
ss) furto;
tt) i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati
nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a
norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.
2. In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra
la definizione dei reati per i quali e' richiesta la trasmissione,
secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.
Art. 11
Procedimento e decisione di riconoscimento
1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai
fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni
pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto,
tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la Corte
di appello competente ai sensi dell'articolo 8 fa richiesta di
riconoscimento senza ritardo alla medesima Corte di appello.
2. In caso di incompletezza del certificato allegato al presente
decreto, di manifesta difformita' rispetto alla decisione sulle
sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini
della decisione sul riconoscimento, la Corte di appello, anche
tramite il Ministero della giustizia, puo' formulare richiesta allo
Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a
tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta
sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
3. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in
camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del
codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle
condizioni per l'accoglimento della richiesta e' emessa entro il
termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione
sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per
circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il
presidente della Corte ne informa lo Stato di emissione. In questo
caso il termine e' prorogato di trenta giorni.
4. Quando e' pronunciata la decisione di riconoscimento la Corte di
appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
5. Contro la decisione della Corte di appello puo' essere proposto
ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69.
6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine
per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.
7. La decisione divenuta irrevocabile e' immediatamente trasmessa
alle autorita' competenti dello Stato di emissione.
8. Se il riconoscimento e' negato perche' la decisione sulle
sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si
provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite
il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto
competente, informandone immediatamente l'autorita' competente dello
Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia
scritta.
Art. 12
Motivi di rifiuto del riconoscimento
1. La Corte di appello puo' rifiutare il riconoscimento della
decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi:
a) se mancano una o piu' delle condizioni di cui agli articoli 9,
comma 1, e 10;
b) se il certificato allegato al presente decreto e' incompleto o
non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni
pecuniarie e non e' stato completato o corretto entro il termine
fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
c) se risulta che la persona condannata e' stata giudicata in via
definitiva per gli stessi fatti in Italia o in altro Stato, diverso
da quello della decisione, e, in tale ultimo caso, la decisione sia
stata eseguita;
d) se, per i reati non elencati nell'articolo 10, i fatti oggetto
della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione
italiana;
e) se, per i fatti per i quali e' stato chiesto il
riconoscimento, si e' gia' verificata la prescrizione della pena,
sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana;
f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta
dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
g) se la sanzione e' stata irrogata nei confronti di una persona
che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per
l'eta', secondo la legge italiana;
h) se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte,
nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero
compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'ordinamento
italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove commessi
fuori dal suo territorio;
i) se, in base al certificato allegato al presente decreto, la
persona interessata:
1) in caso di procedura scritta, non e' stata informata,
secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite
un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei
relativi termini di ricorso; ovvero,
2) non e' comparsa personalmente al processo terminato con la
sentenza, a meno che il certificato attesti:
2.1) che, a tempo debito, e' stata citata personalmente e,
come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o
che ne e' stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in
modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche'
che e' stata informata del fatto che una decisione poteva essere
emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2.2) che, essendo al corrente della data fissata per il
processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se
originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in
giudizio; ovvero
2.3) che, informata del procedimento e della possibilita' di
comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al
diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento;
ovvero
2.4) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed
essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un
ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla
decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso
in appello entro il termine stabilito;
2.5) se la sanzione pecuniaria applicata e' inferiore a
settanta euro o all'equivalente di tale importo.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), e) ed i), la Corte di
appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta,
anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente
dello Stato di emissione e richiede, con qualsiasi mezzo che lasci
una traccia scritta, ogni informazione utile alla decisione.
Art. 13
Effetti del riconoscimento
1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento,
l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie e'
disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresi', le
disposizioni in materia di amnistia e grazia.
2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte
di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Quando risulta che la decisione si riferisce ad atti non
compiuti nel territorio dello Stato di emissione, la Corte di
appello, se per i fatti oggetto della decisione vi e' giurisdizione
dello Stato italiano, puo' decidere, ove l'ammontare della sanzione
sia superiore al massimo edittale previsto per atti dello stesso
tipo, di ridurre l'importo della stessa alla sanzione massima
indicata dalla legislazione italiana. Converte, se necessario,
l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano,
applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione
e' stata applicata.
4. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento,
totale o parziale, il procuratore generale presso la Corte di appello
consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita'
competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione
pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono
dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia.
5. Quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare
esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, e' possibile
l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi
abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al
presente decreto. L'entita' della sanzione alternativa e' determinata
secondo la legislazione italiana, ma non puo' superare il limite
massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della
decisione.
6. Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione
sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso
accordo con l'autorita' competente dello Stato della decisione.
Art. 14
Cessazione dell'esecuzione
1. L'Autorita' giudiziaria italiana ordina immediatamente la
cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie
una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della
decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutivita'
ovvero la revochi.
Art. 15
Spese
1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel
territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
Norme applicabili
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi
complementari, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato I
(di cui all'articolo 5, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico