• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Documenti di circolazione, Patente di guida
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
circolare protocollo n. 28444 del 14 settembre 2021

Disciplina della qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri di cui alla direttiva 2003/59/CE e s.m., attuata nell’ordinamento nazionale dalla sezione II del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, da ultimo modificato dall’art. 1, co. 5 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121

 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E
NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
 

 
 
 
A
 
Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi
 
Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi
 
 
 
E, p.c.

 
Capo di Gabinetto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
 
Ministero dell’interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti
Speciali della Polizia di Stato
dipps.300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it  
 
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it
 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
 
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it
 
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it
 
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it
 
CONFARCA
confarca@confarca.it
 
UNASCA
unasca@unasca.it
 
U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.itDGT
   
 
Oggetto: Disciplina  della  qualificazione  iniziale  e  formazione  periodica  dei  conducenti  di
taluni  veicoli  stradali  adibiti  al  trasporto  di  merci  o  di  passeggeri  di  cui  alla
direttiva 2003/59/CE e s.m., attuata nell’ordinamento nazionale dalla sezione II
del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, da ultimo modificato dall’art. 1, co. 5 del
decreto legge 10 settembre 2021, n. 121.
 
PREMESSE:
Come è noto la disciplina in oggetto è stata introdotta nell’ordinamento comunitario dalla Direttiva 2003/59,
da ultimo dalla direttiva 2018/645, (di seguito DIRETTIVA). Il legislatore nazionale vi ha dato attuazione con
la sezione II del decreto legislativo n. 286 del 2005, modificato – tra l’altro - dal dlg. 2 del 2013 per coordinarlo
con la nuova disciplina delle patenti di guida introdotta dalla Direttiva 2006/126 e succ. mod. e, da ultimo dal
decreto legislativo n. 50 del 2020, recante attuazione della citata direttiva 2018/645.
Infine,  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  14  e  22  del  DLG  286  del  2005  sono  state  di  recente  modificate
dall’articolo  1,  comma  5,  del  DL  10  settembre  2021,  n.  121,  recante:  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del
Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità  sostenibili,  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”.
All’esito delle modifiche introdotte dal DLG n. 50 del 2020, che tra l’altro hanno riguardato parziali modifiche
ai  programmi  di  qualificazione  iniziale  e  di  formazione  periodica,  si  è  reso  necessario  disporre  un  nuovo
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  Mobilità  sostenibile,  DM  311  del  30  luglio  2021,  recante
“Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi
della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645”:  esso  è  destinato  a  sostituire
gradualmente, secondo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, il DM 20 settembre 2013 e succ. mod.,
afferente alle stesse materie: il DM 311 del 30 luglio 2021 è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tanto premesso, quanto alla disciplina posta dal DLG n. 286 del 2005, e succ. mod. ed integrazioni (di seguito
DLG  286/2005),  di  seguito  si  ritiene  opportuno  rappresentare  solo  quelle  che  costituiscono  le  novità
intervenute  su  un  impianto  normativo  i  cui  contenuti,  per  ampia  parte,  restano  conformi  a  quanto  già
ampiamente noto .
Quanto  alla  disciplina  dell’allegato  DM  311  del  30  luglio  2021  (di  seguito  DM  311/21),  si  fa  rinvio  ad  una
circolare specifica di prossima emanazione, intesa a rappresentare le principali novità e la logica alla quale
le stesse sono sottese, nonché i conseguenti effetti di tali novità su situazioni particolari che pure erano
state disciplinate con le pregresse circolari.  
IL DLG 285/2005
Le principali modifiche intervenute nella disciplina del DLG 286 del 2005, al netto quindi di ulteriori che, pur
intervenendo sul testo letterale, non innovano sotto un profilo sostanziale la disciplina già nota, riguardano:
2.a)   il campo di applicazione (art. 14);
2.b)  le deroghe (art. 16);
2.c)   le modalità di comprova della qualificazione CQC merci da parte di un conducente titolare di
patente  rilasciata  da  uno  Stato  extraUE  o  extra  SEE,  dipendente  da  un’impresa  stabilita  in  uno  Stato
membro, ivi compresa l’Italia, o impiegati presso di essa (art. 22, co. 7);
2.d)  i contenuti del programma di qualificazione iniziale e di formazione periodica (All. I);
2.e)   la previsione della possibilità di erogare una parte della formazione (sia qualificazione iniziale
che periodica) con Tecnologie della Informazione e Comunicazione, di seguito T.I.C., come l’e-learning,
da disciplinarsi con apposito DM “con particolare riferimento all'affidabile identificazione del discente e
ad adeguati mezzi di controllo.” (All. I).
Per quanto riguarda i temi di cui ai punti 2.d) e 2.e), di essi si darà conto nella preannunciata circolare che
recherà istruzioni applicative del DM 311 del 30 luglio 2021.
2.a)  IL CAMPO DI APPLICAZIONE
L’articolo 1, comma 5, lett. a), del DL n. 121 del 2021, ha nuovamente modificato il testo dell’articolo 14 del
DLG 286/2005 che quindi oggi recita: “L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli
adibiti al trasporto di cose e di passeggeri per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione  periodica
disciplinati dal presente Capo.”.
Rispetto  al  testo  vigente  all’indomani  dell’entrata  in  vigore  del  DLG  n.  50  del  2020,  la  nuova  modifica  -
inserendo le parole “adibiti al trasporto di cose e di passeggeri” - ha riallineato la disposizione in commento
alle previsioni di cui all’articolo 1 della DIRETTIVA ed allo spirito della stessa, prevedendo che un’attività di
guida,  svolta  su  veicoli  per  i  quali  è  richiesta  una  patente  di  categoria  cd.  “superiore”,  richieda  la
qualificazione CQC solo se rientra nell’esercizio di un’attività di trasporto di cose o passeggeri.
Ne deriva che il campo di applicazione OGGETTIVO, ed al netto delle deroghe di cui si dirà più avanti:
- non è più esteso fino a ricomprendere, quasi con automatismo, la mera guida di veicoli per i quali è
necessaria una patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE (come previsto dall’articolo 14,
come  modificato  dal  DLG  50  del  2020):  occorre  anche  che  i  veicoli  siano  adibiti  ad  un’attività  di
trasporto.  Ne  consegue  che  non è più soggetto agli obblighi della disciplina CQC in commento il
conducente di veicoli la cui guida, pur richiedendo il possesso di una patente di categoria superiore,
non è qualificabile come “attività di trasporto”;
- non  riguarda  solo  l’attività  di  trasporto  professionale,  come  era  previsto  nella  precedente
formulazione  dell’articolo  14  commento  precedente  al  DLG  n.50  del  2020,  ma  anche l’attività di
trasporto in conto proprio, essendo certamente questa definibile come “attività di trasporto di cose
o passeggeri”.
2.b)  LE DEROGHE
Ai  sensi  dell’articolo  16  del  DLG  286/2005  restano  esclusi  dall’ambito  di  applicazione  su  delineato,  i
conducenti che si trovano alla guida dei seguenti veicoli:
- ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di
polizia, nonché (come da modifica introdotta dal DLG 50 del 2020) quelli relativi ai servizi di trasporto
sanitario di emergenza ed i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate. Citando la circolare
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato prot. n. 6220 del 04/09/2020, il cui contributo
in parte de qua si ritiene valido anche alla luce delle ultime modifiche all’articolo 14 del DLG 286/2005 su
esposte,  i  predetti  veicoli  (quelli  messi  a  disposizione)  “possono  essere  individuati  come  veicoli
immatricolati a nome di imprese di trasporto che sono utilizzati, in regime di appalto ovvero oggetto di
comodato o requisizione, per una delle esigenze indicate dalla norma, a condizione che sia destinato solo
alle attività di trasporto che rientrano nell'ambito delle funzioni e dei compiti assegnati a tali servizi di
emergenza, soccorso, protezione civile, ecc.”.
Si  rammenta  che  in  tale  casistica  di  deroga  rientrano  anche  i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano
apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e
per  il  contrasto  al  contrabbando  di  armi  e  di  sostanze  stupefacenti,  così  come  già  rappresentato  dalla
scrivente DG con nota prot. n. 93685 del 29.10.2009;
-  utilizzati  per  stati  di  emergenza  o  destinati  a  missioni  di  salvataggio  nonché  (come  da  modifica
introdotta dal DLG 50 del 2020) quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali,
anche fuori dell'ambito di specifiche operazioni di salvataggio;
- utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali: (come da modifica introdotta
dal DLG 50 del 2020) è stata eliminata la condizione per cui il trasporto doveva essere eseguito oltre che
per  fini  non  commerciali,  anche  a  fini  privati.  Pertanto,  anche  in  tal  caso  citando  la  predetta  circolare
prot. n. 6220 del 04/09/2020, si conferma che “per effetto della modifica, per esonerare il conducente
dalla qualificazione iniziale e dalla formazione periodica, è sufficiente che il trasporto venga eseguito a
fini non commerciali (senza scopo di lucro), anche se svolto non per fini personali”: si pensi, ad esempio a
“trasporti eseguiti dalle ONLUS in cui il conducente non svolge l' attività per suoi fini (privati) ma, qualora
il trasporto non abbia fini commerciali (senza scopo di lucro), può considerarsi esentato dalla CQC.”;
-  che  trasportano  materiale,  attrezzature  o  macchinari  utilizzati  dal  conducente  nell'esercizio  della
propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente,
intendendo  come  “attività  principale”  quella  che  occupa  più  del  30%  dell'orario  di  lavoro  mensile
continuativo. Sempre citando la predetta circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione
Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di
Stato prot. n. 6220 del 04/09/2020, si condivide l’utilità di questo criterio per “risolvere quelle casistiche,
molto frequenti nella prassi, in cui il conducente che è stato assunto dall'impresa con mansione diversa
da  autista  (es  operario,  magazziniere,  ecc.)  di  fatto,  dall'esame  dei  documenti  che  registrano  la  sua
attività, risulta che svolge in modo continuativo l'attività di guida in modo assolutamente prevalente o
esclusivo.”;
- per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 (ma non D1E o DE, che non sono menzionati) e
che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione
ubicato  in  prossimità  della  più  vicina  sede  di  manutenzione  utilizzata  dall'operatore  del  trasporto,  a
condizione  che  la  guida  del  veicolo  non  costituisca  l'attività  principale  del  conducente,  come  innanzi
definita.
Costituiscono deroghe nuove, introdotte dal DLG 50 del 2020, quelle riferibili a:
- conducenti di veicoli che operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa del conducente o da cui
egli dipende;
- conducenti che non offrono servizi di trasporto: ancora ritenendo di condividere in parte de qua quanto
già disposto dalla più volte citata circolare prot. n. 6220 del 04/09/2020 “In tale esenzione rientrano tutti
i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al
trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino
scarichi al di fuori di attività di autotrasporto”;
-  trasporto  occasionale  che  non  incide  sulla  sicurezza  stradale,  intendendosi,  ai  sensi  del  comma  3
dell’articolo 16 in commento, come trasporto occasionale: “il viaggio di un veicolo,  per  la  cui guida è
richiesta la patente di guida delle categorie  C1,  C1E,  C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non
hanno  la  qualifica  di  conducenti  professionali  e  purché  la  specifica  attività  di  autotrasporto  non
costituisca  la  fonte  principale  di  reddito”;  come  trasporto  non  incidente  sulla  sicurezza  stradale:  “il
trasporto non eccezionale svolto in conformità  alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.”;
- veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o
di  pesca  per  il  trasporto  di  merci  nell'ambito  della  loro  attività  di  impresa,  a  meno  che  la  guida  rientri
nell'attività principale del conducente, come già definita, o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si
trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.
2.C)   LE MODALITÀ DI COMPROVA DELLA QUALIFICAZIONE CQC MERCI DA PARTE DI UN CONDUCENTE TITOLARE DI
PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO EXTRA UE O EXTRA SEE, DIPENDENTE DA UN’IMPRESA STABILITA IN UNO STATO
MEMBRO, IVI COMPRESA L’ITALIA, O IMPIEGATI PRESSO DI ESSA  
E’  noto  che  l’articolo  22  del  DLG  286  del  2005  disciplina  le  modalità  attraverso  le  quali  può  essere
comprovato l’assolvimento degli obblighi di cui alla disciplina CQC in commento.
Conclusa  una  fase  transitoria  (che  ha  in  un  primo  momento  disciplinato  il  riconoscimento  dei  diritti
acquisiti ed il conseguimento della qualificazione iniziale attraverso il rilascio una CQC card) già con il DLG
n. 2 del 2013 il legislatore nazionale ha previsto che tale qualificazione fosse comprovata dai conducenti
titolari di patente di guida italiana attraverso la cd. patente-CQC, ovvero, come è noto, una patente nella
quale,  in  corrispondenza  della  categoria  di  patente  presupposta  dall’abilitazione  CQC  posseduta,  è
apposto il codice unionale "95" seguito dalla data di scadenza della qualificazione stessa.
Diverse le modalità con le quali deve comprovare l’assolvimento degli obblighi in parola il conducente
titolare  di  patente  rilasciata  da  Stato  extra  UE  o  extra  SEE  che  dipenda  da  un'impresa  stabilita  in  uno
Stato membro o impiegati presso la stessa. Tale disciplina è stata modificata già dal DLG n. 50 del 2020
e, più di recente, dal citato DL n. 121 del 2021.
Pertanto  i  predetti  soggetti  possono  comprovare  la  propria  qualificazione  iniziale  e/o  formazione
periodica:
- attraverso una CQC card rilasciata dallo Stato membro ove ha sede l’impresa, per il trasporto di cose
e/o di persone;
- per il solo trasporto di persone, attraverso un certificato rilasciato da uno Stato membro, del quale
l'Italia abbia riconosciuto validità su territorio nazionale a condizione di reciprocità;
- per il solo trasporto di cose, attraverso l'attestato del conducente, rilasciato ai sensi del regolamento
(CE)  n.  1072/2009,  sul  quale  deve  essere  riportato  il  codice  "95".  Si  sottolinea  che  la  direttiva
2018/645 non solo ha aggiornato il riferimento al regolamento (1072/2009 al posto del precedente
484 del 2002), ma ha anche disposto che: “Ai fini della presente direttiva, lo Stato membro di rilascio
indica il codice dell'Unione «95» nella sezione dell'attestato riservata alle note qualora il conducente
in questione abbia soddisfatto le prescrizioni relative alla qualificazione e le prescrizioni relative alla
formazione di cui alla presente direttiva.”.
Il legislatore nazionale, al fine di dare attuazione alla predetta previsione, da ultimo con l’articolo 1, comma
5, lett. b), n. 3, punto 3.2, del DL n. 121 del 2021, ha precisato che: “Nel caso in cui l’impresa sia stabilita in
Italia, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto  con il Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sono  definite  le  modalità  di  rilascio  della  carta  di  qualificazione  del
conducente e di apposizione del codice unionale "95"”.
Per completezza di informazione si rammenta che poiché l'obbligo di apporre il codice “95” sull’attestato in
parola  è  stato  introdotto  dalla  direttiva  (UE)  2018/645  che  è  entrata  in  vigore  il  23  maggio  2018,  a
salvaguardia  dei  diritti  acquisiti  la  DIRETTIVA  dispone  che:  “Gli attestati di conducente in corso di validità
rilasciati dagli Stati membri dell'UE in conformità delle norme applicabili prima dell'entrata in vigore delle
disposizioni  dalla  direttiva  (UE)  2018/645  devono  essere  riconosciuti  validi  fino  alla  data  di  naturale
scadenza.”.
E’ conseguentemente soppressa ogni precedente diversa istruzione già impartita al riguardo.
  (ing. Pasquale D’Anzi)