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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Pubblico Registro Automobilistico

Corte di Cassazione VI Sezione civile
Ordinanza n.18254 del 24 luglio 2017

Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) – trasferimento di proprietà – valore probatorio – risarcimento danni da circolazione stradale

L'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un'autovettura, prevista dall'art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, non solo è volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, ma costituisce prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale quale proprietario del veicolo.

(…)

 

Ritenuto

 che, con ricorso affidato ad un unico motivo, l'Impresa XXX ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, in data 9 dicembre 2015, che, in accoglimento del gravame interposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, condannava la anzidetta società - ritenendola proprietaria, al momento del sinistro stradale in cui rimaneva vittima A. A. (ottenendo, di conseguenza, la pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984), del veicolo condotto dal relativo responsabile, B. B., assicurato presso l'Impresa assicurativa YYY - al pagamento in favore dello stesso INPS della somma di euro 8.643,71, oltre accessori, a titolo di surroga ai sensi della legge n. 990 del 1969;

 che resiste con controricorso l'INPS, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati A. A., B. B. e l'Impresa assicurativa YYY;

 che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;

 

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

 

Considerato

 che, con l'unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 232 cod. proc. civ., 2729, 1350, 2644 cod. civ. e 23 della legge n. 990 del 1969, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuta carente la prova sul trasferimento dall'Impresa XXX al B. B., avvenuto nell'aprile 1997, del veicolo che aveva investito il A. A. il 5 agosto 1997, dando invece rilievo alla volturazione e trascrizione al P.R.A. del trasferimento avvenuta tra il 5 settembre 1997 ed il 4 novembre 1997, senza tener conto della mancata risposta del B. B. all'interrogatorio formale sulla circostanza della vendita nell'aprile 1997 e risultando la trascrizione al P.R.A. una mera presunzione semplice; che il motivo è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato (Cass. n. 9314/2010; Cass. n. 24681/2014; Cass. n. 4755/2016), per cui l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico (p.r.a.) del trasferimento di proprietà di un'autovettura, prevista dall'art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, non solo è volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, ma costituisce prova presuntiva in ordine all'individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale quale proprietario del veicolo;

 che, in base a tale principio, il giudice di appello ha, dunque, ritenuto che l'Impresa XXX non avesse fornito la prova circa la "anteriorità dell'effettivo trasferimento dell'autovettura", posto che la registrazione del trasferimento era avvenuta il 4 novembre 1997 e in essa la data del trasferimento medesimo era situata al "05.07.1997" (da intendersi, invero, al 5 settembre 1997, come dallo stesso ricorrente evidenziato e come dallo sviluppo logico del ragionamento del giudice di appello traspare);

 che sono, quindi, destituite di fondamento le doglianze di parte ricorrente (ribadite nella memoria, che, in ogni caso, stante la sua funzione solo illustrativa, non può integrare o emendare le censure dedotte con l'atto introduttivo della presente impugnazione), non essendo apprezzabili come sussistenti, nella sentenza di appello, i dedottierrores in iudicando, avendo la Corte territoriale ascritto alle risultanze del P.R.A. soltanto un valore di prova presuntiva, ritenendola non superata in forza della mancata prova contraria che avrebbe dovuto fornire dalla società;

 che tale apprezzamento non può dirsi inficiato dai rilievi di parte ricorrente (che evidenziano le fonti prova che sarebbero state acquisite in giudizio), atteso che, in relazione all'omessa considerazione della mancata risposta all'interrogatorio formale del B. B., non è sindacabile l'esercizio della facoltà del giudice del merito di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (Cass. n. 19833/2014), altresì dovendosi evidenziare che l'interpello proveniva dall'Impresa XXX e non dall'INPS, che nella trascrizione al P.R.A. era indicata una data di trasferimento del veicolo successiva al sinistro e che - sotto l'ulteriore profilo dedotto dalla società ricorrente - la "pacificità" dei fatti era stata ritenuta dall'Impresa assicurativa YYY e non dall'INPS;

 che il ricorso va, pertanto, rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento, in favore dell'INPS, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014;

 che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

 

Per questi motivi

 Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 25 maggio 2017.

 

Il Presidente: AMENDOLA

Il Consigliere estensore: VINCENTI

 

 

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2017.

 

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