- Giurisprudenza
- Contestazione, verbalizzazione e notificazione
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Notifica ordinanza-ingiunzione
Corte di Cassazione II sez. civile
21 novembre 2006 n. 24673
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative l’autorità che ha emanato il provvedimento può delegare propri funzionari a stare in giudizio, purché la delega provenga da un organo dotato del potere di impegnare l’amministrazione all’esterno. Ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada le notifiche delle violazioni si intendono validamente compiute se effettuate alla residenza, domicilio o sede del soggetto, così come risultanti dai pubblici registri o dall’archivio nazionale dei veicoli tenuto presso la direzione generale della M.T.C.T. E’ onere dell’interessato effettuare, tempestivamente, la comunicazione della variazione dei dati suddetti, pena l’imputazione a suo carico di eventuali effetti negativi conseguenti alla impossibilità del suo reperimento. Peraltro, ove il cittadino abbia diligentemente adempiuto il suddetto onere, non può rispondere di tali effetti negativi, quando essi siano riconducibili all’inefficienza della pubblica amministrazione nell’aggiornamento dei relativi archivi.
Documenti allegati
- cassazione24673_02.pdf 64 KB