- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Modifiche al regolamento ISVAP n. 31 del 1º giugno 2009 e successive
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni
Provvedimento del 4 febbraio 2014
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 4 febbraio 2014
Modifiche al regolamento ISVAP n. 31 del 1º giugno 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca dati
sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n.
15). (14A00905)
(GU n.35 del 12-2-2014)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in
particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra
nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro,
l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni
private ed, in particolare, gli articoli 135 e 316, il primo dei
quali istituisce presso l'ISVAP (ora IVASS) la banca dati dei
sinistri r.c.auto e attribuisce all'Istituto medesimo la facolta' di
stabilire con regolamento le modalita' con le quali le imprese
comunicano i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati ed il
secondo prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di
omissione ovvero erroneita' o incompletezza delle comunicazioni
periodiche alla banca dati sinistri;
Visto il regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca dati
sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;
Ritenuta la necessita' di integrare, ai soli fini sanzionatori,
l'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009, per
stabilire un criterio unitario di individuazione delle comunicazione
periodiche che prescinda dalla frequenza dei flussi dei dati
riguardanti i sinistri r.c.auto trasmessi dalle imprese;
adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1
Integrazione all'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno
2009
1. All'articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31 del 1° giugno 2009,
sono aggiunti i seguenti commi:
"6. Ai soli fini sanzionatori si considera quale comunicazione
periodica di cui all'articolo 316 del decreto, indipendentemente
dalla frequenza dei flussi dei dati riguardanti i sinistri, l'insieme
delle trasmissioni effettuate dall'impresa in ciascuna settimana di
calendario rientrante nel periodo di osservazione assunto in sede di
accertamento delle eventuali violazioni.
7. Ai medesimi fini di cui al comma 6, per i procedimenti
sanzionatori avviati fino al 31 dicembre 2012 si considera quale
comunicazione periodica quella relativa all'insieme delle
trasmissioni effettuate dall'impresa in un arco temporale di 20
giorni o frazione di esso.".
Art. 2
Ambito di applicazione ed entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai
procedimenti sanzionatori avviati a partire dal giorno della sua
entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Art. 3
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet
dell'IVASS.
Roma, 4 febbraio 2014
p. Il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco