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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime

Camera dei deputati
Proposta di legge C 1322

 

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 1322

d'iniziativa dei deputati 

COLLETTI, CATALDI, DORI

Modifica all'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa

Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge in oggetto tende a risolvere un problema causato dalla recente modifica, attuata dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, che ha introdotto nell'ordinamento le lesioni personali stradali gravi o gravissime, la cui disciplina trova spazio nel nuovo articolo 590-bis del codice penale. 

A causa della novella, il reato in oggetto risulta essere in ogni caso a procedibilità d'ufficio. 

Nessuna disposizione specifica è stata dettata dall'articolo 590-bis – né, invero, da altri articoli della legge n. 41 del 2016 – in materia di procedibilità delle lesioni colpose stradali gravi o gravissime. 

Il silenzio normativo dovrebbe far ritenere che si debba fare applicazione della ordinaria disciplina che si ricava dall'articolo 120 dello stesso codice penale: ove la legge non subordini la perseguibilità di un fatto criminoso all'istanza punitiva della persona offesa, si procede, nei confronti del soggetto indagato, ex officio. Il vero discrimine risale nell'interpretazione della natura dell'articolo 590-bis come fattispecie di reato autonoma ovvero rientrante nella più estesa fattispecie delle lesioni personali colpose. 

Ad una lettura organica sembra che l'intendimento non voluto del legislatore fosse stato quello di creare una fattispecie autonoma di reato: da ciò discenderebbe l'assunto della perseguibilità d'ufficio. 

Tale carattere, però, presenta notevoli perplessità all'atto pratico. 

In primis nascerebbe una moltitudine di procedimenti senza che la persona offesa del reato abbia alcun volere punitivo nei confronti dell'autore. Pensiamo solo al caso del passeggero di una automobile vittima di un incidente che, qualora dovessero residuare postumi dei danni superiori a 40 giorni di prognosi, vedrebbe incriminato il conducente; nonché all'obbligo in capo ai medici di pronto soccorso o agli altri medici di notificare all'autorità giudiziaria qualsiasi caso riguardante una vittima di incidente stradale che si rechi presso di loro esclusivamente per motivi di natura risarcitoria assicurativa. 

Prevedere, pertanto, la procedibilità a querela di parte per la fattispecie disciplinata dal primo comma dell'articolo 590-bis permetterebbe uno sgravio di lavoro per le procure nonché per tutti gli operatori sanitari ed anche un beneficio per le medesime vittime che, nella situazione attuale, possono trovarsi nelle condizioni di dover rinunciare alle proprie richieste risarcitorie per evitare conseguenze pregiudizievoli nei confronti del guidatore.

 PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa».

 

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