- Normativa
- Norme di riforma del Codice della Strada
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
Legge di conversione del decreto legge
24 luglio 2008, n. 125
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008 , n. 92
Testo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008), coordinato con la
legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, recante:
«Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».
Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al sono
fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero (( o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea )) sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
(( Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle
misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal
territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le
modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30. ))
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni. (( In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo»; ))
b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo
Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero
l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero (( o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro )) dell'Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per
taluno dei delitti preveduti da questo titolo. (( Ferme restando le
disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza
personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato
sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20,
comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.». ))
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni. (( In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto,
anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo»;
«b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;
3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle
seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle
seguenti: «da dodici».
4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente
denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di
tipo mafioso anche straniere».
b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:
«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di
altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico
ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o
dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non e' inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio
stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita'
giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini,
ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;
b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). -
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione,
altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire
l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito
con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione
sanitaria»;
b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:
«Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita'
personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati
negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o
su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci
dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni».
«b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente
numero:
"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero
un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio"». ))
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: (( «sette»; ))
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il
fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite
dalle seguenti: «anni quindici»;
(( c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589,
secondo e terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «589,
secondo, terzo e quarto comma». ))
d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente
periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se
il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la
pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni
e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e
sei mesi a quattro anni»;
e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la
circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui
all'articolo 590, (( terzo comma, ultimo periodo, )) le concorrenti
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98
e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena
determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' (( aggiunto
)) il seguente:
«11-bis. (( l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si
trova )) illegalmente sul territorio nazionale.»:
«f-bis» (( all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e'
aggiunto il seguente:
«In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a
carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a
fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo
comma.». ))
Art. 2.
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
(( «0a) all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal
comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e
3-quinquies»;
2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;
Ob) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis le parole: «comma 3-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;
2) il comma 1-ter e' abrogato;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le
indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza
preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge,
da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente»;. »)
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su
richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di
cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la
detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di
difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente
onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica
ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi
dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti
divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu'
campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e
ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti,
la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di
effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle
merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita'
giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla
comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E'
fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a
fini giudiziari.»;
(( «a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le
seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"». ))
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:
«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in
relazione ai procedimenti di prevenzione (( antimafia»; ))
(( b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere:
"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri,
prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione
o l'accertamento di qualita' personali, previste
dall'articolo 495-ter del codice penale»; ))
c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia'
stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando
l'imputato in udienza non oltre il (( trentesimo )) giorno
dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio
direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei
confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso
confessione.». (( Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo
periodo, la parola «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente:
«trentesimo»; ))
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di
procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico
ministero puo' chiedere», sono sostituite (( dalle seguenti )) «salvo
che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero
chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato,
anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque
entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato
in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in
stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la
definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il
decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice
rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare
e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono
inserite le seguenti: (( «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624,
quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate
dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui
ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero
11-bis), del medesimo codice,. ))
(( Art. 2-bis.
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei
processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella
trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita'
organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle
norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti
di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti
con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato
diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad
arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare
personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con
giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti
organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei
processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.». ))
(( Art. 2-ter.
Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a
reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi
pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per i quali e' prevista la trattazione
prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2
dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito
dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici
possono individuare i criteri e le modalita' di rinvio della
trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in
ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione
dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena
eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006.
Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i
dirigenti degli uffici tengono, altresi', conto della gravita' e
della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo'
derivare dal ritardo per la formazione della prova e per
l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona
offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata
superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato
rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non puo' essere disposto se l'imputato si oppone
ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente
comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio
superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano
gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici
sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia, nonche' sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei
processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della
giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le
valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita puo' trasferire l'azione in sede
civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui
all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati
fino alla meta' e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle
cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.
Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice
di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in
ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la
legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di
procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena
possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1,
della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale, anche se risulti decorso il termine previsto
dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 puo' essere formulata anche
quando sia gia' stata in precedenza presentata altra richiesta di
applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del
pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice,
sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione
della precedente. ))
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di
durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «,
nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590,
terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato
di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope,»
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni
(( 01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al
capoverso «art. 187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1 e 8» ))
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato
commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, (( secondo comma, del
codice penale, )) salvo che il veicolo stesso appartenga a persona
estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere
affidato in custodia al trasgressore, (( salvo che risulti che abbia
commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui
alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti
si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
«b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo
quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il
fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo
I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»; ))
c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);
(( e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La
condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del
veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2,
lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione»; ))
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono
sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e'
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.».
(( 2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e'
disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle
seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del
comma 1,». ))
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, (( del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, )) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il
fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente.».
Art. 5.
Modifiche (( al testo unico di cui al )) decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286
(( 01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e'
commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la
permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo
alla meta'". ))
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
(( «5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio
ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui
abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione,
e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. )) La condanna
con provvedimento irrevocabile (( ovvero l'applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione
condizionale della pena, )) comporta la confisca dell'immobile, salvo
che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla
vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al
potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati
in tema di immigrazione clandestina.».
(( 1-bis) all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola:
«quindici» e' sostituita dalla seguente: "sette"».
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre
mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato. ))
Art. 6.
Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni
di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza
statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone (( preventivamente )) il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con
le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di
coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale
di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi',
alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, (( adotta con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento, )) al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la
sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono ((
preventivamente )) comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro
attuazione.
(( 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato
l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4
anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita'
pubblica e alla sicurezza urbana. ))
5. Qualora i provvedimenti (( adottati dai sindaci ai sensi dei
commi 1 e 4 comportino )) conseguenze sull'ordinata convivenza delle
popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice
un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci
interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto
opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale
interessato dall'intervento.
(( 5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria
o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea,
per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di
allontanamento dal territorio dello Stato. ))
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita'
dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo'
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il
prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo
14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia
del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste
dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per
l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte
del sindaco.
(( Art. 6-bis.
Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.
689
1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' sostituito dal seguente:
«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite
edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un
diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle
disposizioni del primo comma». ))
Art. 7.
(( Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito
dei piani coordinati di controllo del territorio ))
(( 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al
comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che
possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi
da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di
reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia
municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso
dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del
territorio, le modalita' di raccordo operativo tra la polizia
municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello
Stato». ))
(( Art. 7-bis.
Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della
criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del
territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un
contingente di personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque
volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i
compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei
prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque
aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e
congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere
autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta,
per un contingente non superiore a 3.000 unita'.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al
comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale
dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in
proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale
delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce
con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e
mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che
possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza
dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia
giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli
accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria,
il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso
i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei
carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le
disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al
comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il
trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la
corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di
un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20
della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al
trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia,
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008
e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro
per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 8.
Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del
Ministero dell'interno
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati
operante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti
d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale
della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza puo' altresi' accedere alle informazioni
concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di
polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il
Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli
rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti
autonomamente.».
1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita' rubati o
smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di
soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI. ))
(( Art. 8-bis.
Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti
al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del
Ministero dell'interno
1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al
Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale
e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle
informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo
comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a
quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli
correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato
all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati
autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i
dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le
modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti
modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma,
della legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. ))
Art. 9.
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di
permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in
tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti:
«centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione
delle medesime strutture.
Art. 10.
(( Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1
possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della
Direzione investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il
preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune
di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni.
2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui
all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e
quinto del medesimo articolo 4.
3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle
misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della
Repubblica di cui al comma 1»;
c) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della
Direzione investigativa antimafia»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono
essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali
possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto
per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso
del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque
degli aventi causa»;
d) all'articolo 2-ter:
«1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del
procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del
direttore della Direzione investigativa antimafia,";
2) il primo periodo del terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone
la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti
e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego";
3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del
procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del
direttore della Direzione investigativa antimafia,";
4) sono aggiunti in fine i seguenti com
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