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L'Autorità garante dei diritti delle persone con disabilità

Senato della repubblica

 


Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 804
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore GENTILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013

Istituzione dell'Autorità garante per la tutela dei diritti
delle persone con disabilità

Onorevoli Senatori. -- In questo disegno di legge mi sono ampiamente soffermato sugli aspetti pedagogici e normativi che hanno caratterizzato, a partire dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, il tormentato cammino della integrazione scolastica e sociale dei diversamente abili, e mi sono fermamente convinto della assoluta necessità della istituzione di una Autorità garante della disabilità.

L'esigenza della costituzione di un'Autorità nazionale che garantisca i diritti delle persone disabili nasce, invero, dalla constatazione di una anomala situazione per la quale -- a fronte di una legislazione che in materia può dirsi la più avanzata in Europa -- tali diritti rimangono spesso inattuati e, ancor più spesso, violati.

Invero, i princìpi costituzionali che sanciscono i diritti delle persone disabili all'educazione, all'istruzione e allo studio, alla salute e al lavoro, (articoli 3, 32, 33, 34 e 38 della Carta costituzionale), hanno trovato astratta attuazione con l'emanazione di numerose leggi tra le quali vanno enumerate, per la loro fondamentale importanza, la legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; la legge 12 marzo 1999, n. 68, per il diritto al lavoro dei disabili e la legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Con la legge quadro n. 104 del 1992 vengono dettati i principì generali per i diritti della persona handicappata finalizzati alla rimozione delle cause invalidanti, alla promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale.

All'articolo 5 della legge sono, invero, previste attività ed adempimenti doverosi da parte di enti, strutture, servizi, tra i quali quelli tendenti a:

-- garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

-- assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione sopraggiunta;

-- attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-- garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

-- promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

La legge si dilunga, poi, a disciplinare minuziosamente i diritti del disabile alla prevenzione, cura e riabilitazione (articoli 6 e 7), all'inserimento e all'integrazione sociale (articolo 8), all'educazione, all'istruzione, all'integrazione scolastica, in ordine alla quale si indicano strumenti e modalità di attuazione, (articoli 12 e 16), all'integrazione lavorativa (articolo 18), alla rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative (articolo 23), alla eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (articolo 24).

Per quanto riguarda in particolare l'integrazione scolastica, la legge quadro all'articolo 12 -- dopo aver garantito il diritto alla educazione e alla istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie (comma 2) e dopo aver precisato che l'esercizio del diritto all'educazione e alla istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap (comma 4) -- elenca (al comma 5), una serie di strumenti clinici e didattici-metodologici da redigere da parte degli operatori socio-sanitari e di quelli scolastici, in via obbligatoria, in quanto considerati necessari per lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile, che la legge (articolo 12, comma 5), ritiene specificatamente essere l'obiettivo dell'integrazione scolastica.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 1994 -- emanato in attuazione del citato articolo 12 e indirizzato specificamente agli operatori delle aziende sanitarie locali (ASL) -- disciplina minuziosamente il contenuto degli atti summenzionati che devono necessariamente riportare una serie di dati quanto mai significativi e decisivi per individuare le potenzialità residue dell'alunno e gli interventi specifici da adottare.

Inoltre, l'articolo 13 della legge quadro prevede la stipula di accordi di programma tra enti locali, organi scolastici ed ASL finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta, non solo di progetti educativi, ma anche di quelli riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche.

Per quanto concerne, poi, la legge n. 68 del 1999, sulla tutela del diritto al lavoro per i disabili, la stessa si propone la promozione dell'inserimento lavorativo e della integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili soprattutto attraverso l'introduzione di una nuova metodologia per l'avviamento al lavoro e, cioè, attraverso il collocamento mirato che permette di collocare le persone disabili in attività compatibili con le loro effettive potenzialità lavorative, tenendo conto delle loro abilità, competenze ed inclinazioni e riconoscendo, cosi rilevanza giuridica alla capacità professionale del disabile. Tale obiettivo si attua anche con la previsione, in via necessaria, di forme di sostegno e di tutoraggio e, soprattutto, attraverso una triplice tipologia di convenzioni da stipulare tra l'ufficio provinciale del collocamento e i datori di lavoro pubblici e privati, convenzioni che rappresentano lo strumento fondamentale per un collocamento mirato alla valorizzazione della professionalità del disabile.

Per quanto concerne, infine, la legge quadro n. 328 del 2000, l'articolo 14 prevede la predisposizione di un progetto individuale di vita per le persone disabili. Secondo tale norma per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché dei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale.

In sostanza, in virtù della legge quadro n. 328 del 2000, il disabile ha il diritto di chiedere, e le istituzioni preposte l'obbligo di predisporre, un progetto individuale di vita per realizzare la piena integrazione nel tessuto familiare, nel mondo scolastico, in quello formativo, lavorativo e sociale.

A fronte di siffatto, ampio e incisivo quadro normativo, che denota la natura composita, anzi estremamente complessa del processo di piena integrazione, si contrappone una realtà nella quale l'attuazione di tale progetto incontra costantemente ostacoli, disfunzioni, inadempienze.

Le norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche soprattutto per gli edifici privati aperti al pubblico, vengono, ancora oggi, sistematicamente disattese, né risultano irrogate, se non di rado, le sanzioni previste dall'articolo 24 della legge quadro n. 104 del 1992 (dichiarazioni di inabilità o inagibilità degli edifici, irrogazione delle forti ammende previste, provvedimenti di sospensione dei rispettivi albi professionali per i progettisti ed i direttori dei lavori).

Per quanto attiene al diritto al lavoro, si deve rilevare che:

a) i datori di lavoro pubblici e privati nell'assumere nuovi dipendenti, spesso, non rispettano la quota di riserva obbligatoria prevista dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999;

b) gli uffici territoriali per l'impiego non irrogano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 68 del 1999, e il mancato intervento sanzionatorio si risolve sostanzialmente nel negare il diritto al lavoro a molte persone disabili.

Per quanto attiene alla legge n. 328 del 2000, va rilevato che, a distanza di più di cinque anni dall'entrata in vigore della legge, i progetti individuali di vita per le persone disabili stentano a decollare per ritardi o omissioni nei provvedimenti attuativi da parte dei Comuni e delle ASL, e per la mancata erogazione dei finanziamenti da parte delle regioni.

Per quanto concerne l'integrazione scolastica, diffuse e insistenti sono le lamentazioni degli operatori scolastici nei confronti dell'ente locale o della ASL. Esse riguardano una serie di disfunzioni che effettivamente sono sotto gli occhi di tutti: scarsi collegamenti fra scuola e servizi sanitari; insufficienza e talvolta latitanza di operatori psico-sociosanitari; mancanza o debole concretezza operativa di convenzioni, intesa, accordi di programma; quasi totale mancanza di funzionali momenti aggiornativi in comune fra operatori interni ed esterni alla scuola, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati, pur previsti dall'articolo 14 della legge quadro n. 104 del 1992; indisponibilità o insufficienza di strutture, trasporti, mense, materiale tecnologico, sussidi didattici strumentazioni speciali (per vidiolesi, audiolesi, e così via), personale ausiliario.

In particolare, il mancato o insufficiente raccordo delle competenze, pur esplicitamente previsto dalla normativa (articolo 13, legge n. 104 del 1992, e decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994), contribuisce a rendere problematici tutti i discorsi sulla continuità orizzontale e sulla sinergia delle iniziative e dei programmi.

In sostanza, i rapporti tra gli operatori scolastici e le équipes specialistiche del territorio, pur da tutti ritenuti indispensabili, e senza i quali l'integrazione diventa pressoché impossibile, risultano spesso difficili, a volte conflittuali.

L'insegnante, in alcuni casi, non viene neanche a conoscenza di quale sia la diagnosi medica concernente l'alunno disabile. In altri casi, la diagnosi funzionale non viene redatta tempestivamente ovvero non viene redatta secondo le modalità e i contenuti dettagliatamente indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 previsti come necessari dalla norma.

Mancano collegamenti efficaci e continuativi con l'équipe multidisciplinare dell'ASL non disponibili a portarsi in classe per osservare o intervenire sull'alunno disabile soprattutto ai fini della elaborazione del profilo dinamico funzionale, da redigersi obbligatoriamente a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994; ma soprattutto le équipes non partecipano sufficientemente alla programmazione educativa e didattica, non danno concrete indicazioni sui contenuti e sui metodi riguardanti il quotidiano rapporto con l'alunno disabile inserito nella classe, nonostante che espressamente la normativa (articolo 12 della legge quadro e articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994) obblighi gli operatori socio-sanitari a redigere congiuntamente ai docenti, la programmazione educativa individualizzata per l'alunno disabile.

Se questo è vero, come è effettivamente vero, ne consegue che la effettività della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti ai disabili e disciplinati da valida normativa, primaria e secondaria, non può -- attesa la vastità, la molteplicità e la complessità del problema -- essere garantita dalla sola possibilità di adire l'Autorità giudiziaria, anche se essa appare molto attenta, soprattutto negli ultimi anni, nel far rispettare i diritti sanciti dal legislatore ed esaltati dal Giudice costituzionale. Ne sono prova le numerose sentenze di merito circa il diritto degli alunni in situazione di handicap a essere iscritti nelle classi comuni, a ottenere la nomina di insegnanti per attività di sostegno, a vedersi assicurata l'assegnazione di un assistente per l'autonomia e la comunicazione, a ricevere l'uso di ausili didattici tecnologici, a non subire passivamente il rifiuto di trasporto a scuola a carico dei comuni, e in genere a non essere discriminati negativamente.

Ma tutto ciò non basta: invero, dalle omissioni e dalle disfunzioni, ne consegue che -- fermo restando il diritto inderogabile dell'alunno disabile ad ottenere le provvidenze previste dalla legge ed, in particolare, l'assegnazione di un docente specializzato e la previsione di una didattica differenziata attuata attraverso gli strumenti della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, e fermo restando che è quanto mai importante l'attenzione estremamente garantista della magistratura per la tutela del diritto allo studio e alla integrazione delle persone disabili -- la complessità e l'ampiezza del problema postula, comunque, inderogabilmente che una Autorità di garanzia, del tutto autonoma ed indipendente -- capillarmente articolata sul territorio, estesa anche a livello provinciale (e non solo regionale, data la vastità, anche territoriale, del problema) -- venga istituita per vigilare, segnalare, intervenire in via sostitutiva, sanzionare comportamenti positivi o omissivi, che comportino lesione di diritti o, comunque, emarginazione ed esclusione sociale.

Sarà opportuno precisare formalmente ed esplicitamente che tali poteri di controllo, di intervento sostitutivo e sanzionatorio dovranno essere estesi -- oltre che ai comportamenti di qualsiasi genere che violano le norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche, sulla tutela del diritto al lavoro, sul diritto all'assistenza sanitaria e alla riabilitazione e, comunque, sulla integrazione sociale nel senso più ampio del termine -- anche e soprattutto a quei comportamenti, positivi o omissivi, che violano le norme che assicurano il diritto allo studio e alla integrazione scolastica e le norme che garantiscono il diritto -- da considerarsi diritto soggettivo perfetto -- alla realizzazione del progetto individuale di vita.

L'istituzione dell'Authority nazionale avrà un significato di grande rilevanza anche se saprà attivarsi ed essere di penetrante stimolo per il legislatore affinché venga finalmente approvata la legge -- da anni giacente in Parlamento -- che rende obbligatori e cogenti quegli strumenti assolutamente indispensabili per il raggiungimento della piena integrazione che sono gli «accordi di programma» previsti dall'articolo 14 della legge quadro, perché solo con la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestiti da enti pubblici o privati, si potrà ottenere una integrazione di qualità, si potrà pervenire ad un valido progetto di vita, si potrà, in conclusione, ottenere un miglioramento della qualità della vita del disabile.

DISEGNO DI LEGGE
Capo I

ISTITUZIONE E NOMINA

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante per latutela dei diritti delle persone con disabilità)

1. È istituita l'Autorità garante per la tutela del diritti delle persone con disabilità, di seguito denominata «Autorità», al fine di garantire, in conformità ai princìpi di cui agli articoli 2, 3, 4, 24, 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 41 della Costituzione, i diritti di tali persone.

2. Tra le persone tutelate rientrano tutti i cittadini che presentino minorazioni sensoriali, fisiche o psichiche o combinazioni di esse, accertate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri dalla International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) della Organizzazione mondiale della sanità.

3. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

4. L'Autorità è costituita dal Garante diritti con sede centrale in Roma e dai difensori diritti nelle sedi decentrate in ogni singola regione, nelle province autonome di Trento e Bolzano e in ogni singola provincia.

Art. 2.

(Ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale del Garante diritti è un organo collegiale, composto da dieci membri e dal Presidente, nominato dai Presidente della Repubblica.

2. I componenti sono:

a) quattro di nomina ministeriale, di cui: un rappresentante del Ministero delle pari opportunità; due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) tre componenti di alta e riconosciuta professionalità designati dal Consiglio nazionale della disabilità e nominati dal Presidente di cui: un componente scelto fra magistrati della Corte di cassazione che abbia svolto attività culturale e scientifica, almeno decennale, relativa alle problematiche della integrazione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità; un componente scelto fra le organizzazioni imprenditoriali; un componente scelto fra le associazioni sindacali a livello nazionale;

c) tre personalità di rilievo culturale distintesi in attività di impegno sociale ed estratte a sorte tra le persone con disabilità che si candidano.

3. Il minimo numero di persone disabili nell'organo collegiale è fissato a tre, di modo che vi siano rappresentate tutte le categorie di disabilità: fisica, intellettiva e sensoriale.

Art. 3.

(Sezioni decentrate)

1. In ogni regione, provincia autonoma di Trento e Bolzano e in ogni singola provincia è istituita una sezione decentrata.

2. La sezione decentrata è composta da uno o più responsabili, definiti «difensori diritti».

3. Il reclutamento e il regolamento sono stabiliti dal Presidente, su delibera dei componenti del collegio, in modo da assicurare l'efficienza e l'armonizzazione dei compiti dell'ufficio centrale e delle sezioni decentrate.

Art. 4.

(Centro informatico)

1. L'ufficio centrale si dota di un centro informatico.

2. Ogni sezione decentrata è collegata al centro informatico.

3. Nel centro informatico è istituito un registro delle segnalazioni e un sistema di supporto al sistema qualità.

Capo II

FUNZIONI

Art. 5.

(Funzioni dell'ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale del Garante diritti, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione delle leggi a favore delle persone con disabilità;

b) raccoglie le segnalazioni presentate dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano e, dopo verifica, assume tutte le misure giudiziarie ed extragiudiziarie necessarie ad assicurare la corretta applicazione della normativa in materia di disabilità;

c) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla integrazione scolastica e sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro garantite dalle vigenti leggi.

2. Per le persone già inserite nel mondo del lavoro sarà compito del Garante diritti assumere ogni iniziativa volta ad evitare ogni disparità di trattamento tra i lavoratori portatori di handicap ed i loro colleghi che hanno mansioni, anzianità, titolo di studio equivalenti.

3. Il Garante diritti assume, altresì, le iniziative opportune, a cominciare dalla prevenzione, a impedimento del fenomeno mobbing, verso il quale i lavoratori con disabilità sono particolarmente succubi. Si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui al comma 1, lettera c).

4. Il Garante diritti, anche attraverso i propri uffici decentrati:

a) avvia le forme di sostegno e di tutoraggio, soprattutto attraverso una triplice tipologia di convenzioni da stipulare tra l'ufficio provinciale del collocamento e i datori di lavoro pubblici e privati, convenzioni che rappresentano lo strumento fondamentale per un collocamento mirato alla valorizzazione della professionalità della persona con disabilità;

b) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali e provinciali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera c). Qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali e provinciali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, provvedendo direttamente, in caso di perdurante inerzia, ad assumere poteri sostitutivi e ad irrogare sanzioni secondo quanto previsto all'articolo 12;

c) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

d) segnala agli organi regionali e provinciali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione del soggetti interessati, di associazioni, di organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;

e) propone agli organi regionali e provinciali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto del diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 2, e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possano riguardare anche dette persone;

f) propone agli organismi centrali e locali competenti iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi del diritti e delle garanzie delle persone di cui all'articolo 1, comma 2;

g) cura la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità;

h) segnala al Governo e alle Assemblee legislative l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore.

5. Il Garante diritti coopera con altre Autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tal fine, il Garante diritti invita rappresentanti di altre Autorità a partecipare alle proprie riunioni ed è invitato alle riunioni di altre Autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse. Stimola altresì il legislatore affinché vengano approvate le leggi che rendono obbligatori e cogenti gli strumenti necessari per il raggiungimento della piena integrazione, quali gli accordi di programma previsti dall'articolo 14 della legge n. 104 del 1992.

6. Interagisce con gli analoghi enti ed organismi europei al fine di omogeneizzare la normativa e la prassi esecutiva.

7. Il Garante diritti svolge altresì la funzione di controllo o assistenza in materia di disabilità prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari.

8. Controlla, secondo criteri di rotazione e per campione, la destinazione dei finanziamenti, la correttezza dei bilanci e dei documenti contabili delle associazioni di rappresentanza di persone con disabilità. In caso di mancata esibizione del bilanci e della documentazione contabile, il Garante diritti segnala l'associazione inadempiente all'Agenzia delle entrate ed alle altre Autorità preposte ai controlli.

9. Vigila sulla corretta utilizzazione di fondi destinati alla disabilità. In particolare verifica che, qualora interventi previsti dalla legge non venissero attuati a causa dell'inadeguatezza delle risorse, tali risorse non siano state stornate. Nel caso in cui le risorse siano effettivamente insufficienti comunica al Governo una lista di priorità da finanziare adeguatamente.

10. Predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa vigente in materia di disabilità, nonché sul livello di recepimento della normativa europea; che è trasmessa al Parlamento e al Governo, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, avvalendosi anche di analoghe relazioni delle sezioni decentrate.

11. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun Ministro consultano il Garante diritti all'atto della predisposizione di qualunque atto di natura legislativa suscettibile di incidere sulla normativa in tema di disabilità.

12. Al fine di garantire un servizio efficace ed efficiente, nell'assegnazione della priorità ai casi di competenza il Garante diritti valuta la gravità complessiva del caso e non solo in base al grado di disabilità.

Art. 6.

(Funzioni delle sezioni decentrate)

1. Le sezioni decentrate operano secondo il principio di sussidiarietà, che si esplica sia territorialmente che funzionalmente. Le sezioni provinciali espletano principalmente funzioni di coordinamento, assistenza e conciliazione. Le sezioni regionali espletano principalmente funzioni di vigilanza, controllo e d'ispezione. L'ufficio centrale espleta funzioni di sanzione e di sostituzione che, in alcuni casi, delega agli uffici decentrati. Le sezioni regionali possono delegare singoli casi di vigilanza, controllo ed ispezione alle sezioni provinciali.

2. Le sezioni decentrate svolgono le seguenti funzioni:

a) vigilano sull'attuazione delle leggi emanate per la difesa del diritti delle persone con disabilità su propria iniziativa, su segnalazione delle singole persone con disabilità o su indicazione dell'ufficio centrale, mediante consultazione del centro informatico, e si attivano per risolvere i casi;

b) raccordano le competenze fra scuola, aziende sanitarie locali (ASL) ed enti comunali o provinciali affinché vengano resi operativi gli «accordi di programma» per ottenere una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestiti da enti pubblici o privati, per pervenire ad un valido progetto di vita della persona con disabilità prevista dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

c) verificano e accertano i casi segnalati, anche se relativi all'onestà e professionalità degli operatori di servizi a persone con disabilità;

d) dietro segnalazione e su indagine a campione, anche avvalendosi della collaborazione di enti statali, verificano l'esistenza di falsi invalidi;

e) avviano indagini, su segnalazione e a campione, anche in collaborazione con enti statali, per accertare la veridicità e la correttezza delle certificazioni e autocertificazioni prodotte da aziende, previste dalla legislazione a favore delle persone con disabilità;

f) verificano e controllano sistematicamente la veridicità e correttezza del rispetto delle condizioni previste, dalle leggi a tutela delle persone con disabilità, che hanno permesso all'azienda privata e pubblica l'accesso alle commesse o finanziamenti pubblici;

g) interagiscono con le ASL per armonizzare il rilascio dei certificati attinenti alle disabilità;

h) effettuano consulenza confidenziale alle persone con disabilità per valutare la correttezza della situazione d'impiego, di studio, di richiesta assistenza sociale;

i) mediano e conciliano problemi in maniera informale e amichevole;

l) agiscono insieme alla persona con disabilità nella raccolta delle prove e nella promozione delle cause, e ne garantiscono l'anonimato, qualora richiesto;

m) assistono e tutelano la persona con disabilità nel processi giudiziari;

n) riportano sistematicamente le attività e segnalazioni all'ufficio centrale, mediante il sistema informatico messo a disposizione dall'ufficio centrale.

Art. 7.

(Funzioni del centro informatico)

1. Il centro informatico svolge le seguenti funzioni:

a) registra e gestisce le segnalazioni in arrivo da persone con disabilità, sezioni decentrate, componenti ed altri;

b) gestisce la efficiente comunicazione tra persone con disabilità, difensori diritti delle sezioni decentrate, componenti d'ufficio centrale e Garante diritti;

c) supporta i compiti delle sezioni decentrate;

d) studia, implementa e cura la formazione di protocolli e procedure atti a facilitare la risoluzione spedita di singoli casi;

e) mette a punto un sistema per monitorare l'inerzia sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, anche avvalendosi della collaborazione degli enti statali;

f) funge da strumento per il Sistema qualità quale strumento di controllo su azioni intraprese per ogni caso aperto su segnalazione e strumento per indicare la performance dell'ufficio centrale e delle sezioni decentrate;

g) istituisce e gestisce un registro dove viene depositata la corrispondenza elettronica pervenuta in copia, da utilizzare come conoscenza dei fatti da parte dell'Autorità;

h) mette a disposizione strumenti per dare valore legale alla corrispondenza elettronica relativa alle segnalazioni e alla corrispondenza in copia fra soggetto tutelato e azienda o ente;

i) raccoglie e divulga le normative relative all'ostilità dell'ambiente verso le persone con disabilità. Commissiona la produzione di sistemi informativi e software di cui dotare i comuni, province e regioni ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 328 del 2000, oppure raccomanda l'acquisto di sistemi già in commercio, se adatti allo scopo. Può altresì, istruire modifiche necessarie al fine di favorire l'integrazione dei servizi ed il monitoraggio. Può controllare l'adeguatezza del software e può proporre eventuali re-ingegnerizzazioni necessarie anche al fine di eliminare i disservizi;

l) pubblica sul sito informativo le statistiche sulle attività svolte dall'Autorità in modo da favorire la trasparenza verso il pubblico anche in funzione di deterrente.

Art. 8.

(Incompatibilità e revoca del Presidente)

1. Il Presidente è dotato di senso istituzionale, di forte dedizione, di spirito di indipendenza, di alta e riconosciuta professionalità, ha competenze nel campo dei diritti delle persone con disabilità.

2. La sua carica è incompatibile con le cariche di:

a) membro del Parlamento;

b) ministro;

c) consigliere ed assessore regionale, provinciale o comunale;

d) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica;

e) amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi pubblici;

f) rappresentanza nei partiti politici.

3. Il Presidente non è revocabile, salvo le incompatibilità elencate al comma 1.

4. La carica del Presidente dura due anni, è riconfermabile per quattro anni, in base a risultati conseguiti, dopodiché non può più ricoprire tale carica.

Art. 9.

(Incompatibilità e revoca dei componenti d'ufficio centrale)

1. La carica dei componenti non deve risultare in conflitto d'interesse, è incompatibile con le cariche indicate all'articolo 8, comma 1, i componenti hanno specifiche competenze nel campo dei diritti delle persone con disabilità e sono fortemente motivati.

2. I componenti che rappresentano associazioni od organizzazioni non possono rappresentare le stesse organizzazioni negli anni successivi in modo da assicurare una rotazione.

3. La carica del componenti dura due anni. È estendibile su decisione del Presidente, ad un massimo di quattro anni qualora il componente consegua particolari meriti.

4. I componenti non sono ricandidabili per tre anni dopo la fine della loro ultima carica nell'ufficio centrale.

5. I componenti, per tutto il periodo di servizio, mantengono i diritti acquisiti nel precedente incarico al fini di carriera e di previdenza.

6. Tutti i componenti sono tenuti all'integrità, correttezza e impegno nell'adempimento dei loro compiti, pena la revoca da parte del Presidente, su delibera dell'organo collegiale.

Art. 10.

(Reclutamento e revocanelle sezioni decentrate)

1. I difensori diritti delle sezioni decentrate sono designati dal rispettivi consigli o consulte regionali e provinciali sulla disabilità e nominati dal Presidente. Hanno ottime capacità di mediazione, sono preferibilmente ma non necessariamente laureati in legge.

2. I difensori diritti delle sezioni decentrate non devono risultare in conflitto d'interesse.

3. I difensori diritti delIe sezioni decentrate sono sanzionati e revocati dal Presidente su delibera dell'ufficio centrale, qualora il loro operato non risulti efficace ed efficiente o qualora la loro integrità risulti compromessa.

Art. 11.

(Prestazioni)

1. L'ufficio centrale e le sezioni decentrate si danno un proprio regolamento interno, la cui operatività è misurata dal Sistema qualità informatizzato.

2. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'ufficio, le attività sono misurate attraverso indicatori di qualità. Tale insieme di regole e di misuratori è aggiornato periodicamente al fine del suo continuo miglioramento.

Art. 12.

(Poteri di sanzione e di sostituzione)

1. In caso di inerzia, il Garante diritti si sostituisce agli enti preposti ad irrogare le sanzioni previste dalle vigenti norme a tutela di persone con disabilità.

2. Il Garante diritti può delegare singoli casi di sostituzione o sanzione alle sezioni decentrate.

3. Il Garante diritti esercita i poteri di sostituzione e di sanzione, in particolare nei seguenti casi:

a) irroga le sanzioni previste dall'articolo 24 della legge quadro n. 104 del 1992, per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) nel caso di mancato od insufficiente raccordo delle competenze, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 1994, il Garante diritti, anche attraverso le proprie sezioni decentrate, si sostituisce agli enti locali ed ASL per attivare convenzioni, intese, accordi di programma tendenti all'integrazione scolastica delle persone con disabilità; sanziona altresì comportamenti che violano le norme che assicurano il diritto allo studio e alla integrazione scolastica.

4. Sanziona comportamenti che violano le norme che garantiscono il diritto alla realizzazione del progetto individuale di vita previsto dall'articolo 14 della legge n. 328 del 2000, e all'integrazione sociale.

5. In caso di inerzia degli uffici per il collocamento, il Garante diritti predispone e successivamente stipula, con i datori di lavoro pubblici e privati, le convenzioni e i tirocini così come previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

6. In caso di inerzia degli uffici territoriali per l'impiego nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati che non rispettano la quota di riserva prevista dall'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, il Garante diritti irroga le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni.

7. Qualora l'accesso a commesse o finanziamenti pubblici non rispetti le condizioni previste dall'articolo 7 della legge n. 68 del 1999 e altre leggi a tutela delle persone con disabilità, il Garante diritti1i revoca.

Art. 13.

(Poteri di vigilanza, controllo e ispezione)

1. Per l'espletamento dei propri compiti, il difensore diritti può richiedere ad aziende ed enti di fornire informazioni e documentazione.

2. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

3. In caso di necessità, il Garante diritti conferisce mandato al difensore diritti di ottenere informazioni, atti o documentazione ai fini della presente legge.

4. Il difensore diritti può, su delibera dell'organo collegiale, avvalersi di esperti, professionisti o enti statali, ai fini del controllo sull'invalidità per verificare e accertare i casi segnalati dì irregolarità.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante diritti ai sensi della presente legge, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi al Garante diritti o suo delegato, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con una sanzione pecuniaria immediata e commisurata all'efficace effetto deterrente.

2. I trasgressori recidivi di cui al comma 1 sono puniti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Capo III

FINANZIAMENTO

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

1. L'Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa.

2. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

3. Il finanziamento di base è dato dal Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando una quota dell'8 per mille afferente allo Stato italiano deliberata annualmente in sede di bilancio statale.

4. Parte dei costi derivanti dal funzionamento dell'Autorità sono coperti da introiti derivanti da sanzioni comminate dal Garante diritti come previsto all'articolo 12. Parte del finanziamento proviene da licenze statali sul gioco.

 

Documenti allegati