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L’apposizione di targa diversa su ciclomotore rubato è riciclaggio

dott. Marco Massavelli Commissario Polizia Locale Rivoli (TO)

La targa del ciclomotore, anche se personale, concorre nell'individuare il ciclomotore e la sua provenienza: commette, pertanto, il reato di riciclaggio chi appone una targa personale su un ciclomotore oggetto di furto, ponendo in essere un ostacolo all'individuazione della provenienza furtiva  del mezzo: è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8788, del 28 febbraio 2019.

La Corte di Cassazione si sofferma sul rapporto tra il delitto di riciclaggio e la violazione amministrativa prevista dall’articolo 97, codice della strada, che sanziona chi circola con un ciclomotore munito di targa non propria. 

In particolare, l’imputato eccepisce che l'avere apposto una targa appartenente ad altro ciclomotore non avrebbe reso difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del veicolo sul quale la targa era stata apposta: infatti, nel caso di specie, tale difformità fu immediatamente rilevata dagli agenti operanti ed in ogni caso, data la non falsità della targa e dei documenti, non si verterebbe in ipotesi di riciclaggio non essendo stata eseguita alcuna operazione di camuffamento del bene.

Al riguardo, la Corte di Cassazione chiarisce che, nella definizione della condotta tipica del delitto di riciclaggio previsto e punito dall'articolo 648 bis, codice penale,  il legislatore ha individuato distinte categorie di atti materiali e giuridici: quelli che hanno ad oggetto la sostituzione, in senso fisico, del denaro, dei beni o delle altre utilità che risultino di provenienza delittuosa; gli atti di trasferimento, mediante negozi giuridici, delle medesime cose considerate dalla norma; infine, la categoria residuale, destinata a garantire la massima estensione della tutela, che individua ogni altra operazione, materiale o giuridica, che abbia la finalità (comune anche alle altre categorie di atti) di ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa. 

Alla stregua della definizione contenuta nella norma, è evidente che la condotta realizzata mediante l'esecuzione di un'operazione volta a ostacolare la provenienza delittuosa delinea una tipologia di reato a forma libera, la quale deve risultare caratterizzata dal tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obbiettivo di ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa del denaro o del bene 

In linea con tale inquadramento e considerando l'interesse tutelato dalla norma, si è affermato che il delitto di riciclaggio ricorre anche nell'ipotesi in cui il compimento delle operazioni, pur non impedendolo in modo definitivo, sia comunque idoneo a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Applicando tali coordinate alle fattispecie aventi ad oggetto l'accertamento di operazioni poste in essere su vetture e altri veicoli di provenienza delittuosa, si è più volte affermato che configura il delitto di riciclaggio anche la mera sostituzione della targa di un autoveicolo proveniente da furto, in quanto si tratta di condotta univocamente diretta ad ostacolare l'identificazione delittuosa dell'autovettura, e ciò perché la targa di un'autovettura costituisce il più significativo, immediato ed utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato.

I principi su esposti operano anche in relazione alla condotta del soggetto che, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa per il quale è necessaria, ai fini della legittima circolazione, la dotazione della targa indicata dall'articolo 97, codice della strada, vi apponga la targa di sua proprietà, in quanto attraverso tale condotta si produce l'effetto di ostacolo all'identificazione della provenienza del bene, che la norma intende sanzionare. 

L'apposizione della targa personale, su un veicolo di provenienza illecita, costituisce un primo ostacolo all'individuazione della provenienza del mezzo, fornendo un'apparenza di legittima disponibilità del veicolo al soggetto che abbia apposto la targa sul ciclomotore. Infatti, la disciplina prevista dall'articolo 97, codice della strada, richiede per la circolazione dei ciclomotori determinate formalità tra le quali sono comprese il possesso del certificato di circolazione (contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario) e della targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. La circostanza secondo cui la targa è personale, non esclude che essa concorra ad identificare la provenienza del veicolo; infatti la targa è "abbinata ad un solo veicolo" (articolo 97, comma 2, codice della strada) e, per tale ragione, il titolare la trattiene in caso di vendita del ciclomotore; la targa, dunque, concorre nell'individuare il ciclomotore e, quindi, la sua provenienza (come è confermato dalla stessa disposizione, al comma 3: "ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli (...), da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione").