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  • Dott.ssa Maristella Giuliano, Dott.ssa Micaela Ercolani e Dott.ssa Tiziana Santucci

Inapplicabilità dell’attenuate del risarcimento del danno ai reati di fuga ed omissione di soccorso stradale

Corte di Cassazione IV Sezione penale
Sentenza 1 febbraio 2019, n. 5050 - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano

Reato di fuga – reato di omissione di soccorso stradale – art. 189 comma 6 e comma 7 codice della strada - attenuante ex art 62, n. 6 codice penale – applicabilità – esclusione

I reati di fuga e di omissione di soccorso stradale, di cui all’art. 189 comma 6 e comma 7 del codice della strada, sono reati omissivi di pericolo che si realizzano istantaneamente, in cui il bene giuridico tutelato non è  l’integrità della persona o la salvaguardia dei suoi beni, bensì la solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione. Pertanto non è applicabile l’attenuate del risarcimento del danno di cui all’art 62, n. 6 del codice penale in quanto, nei reati di pericolo, le condotte riparatorie sono incompatibili con la condotta incriminata  e non sono in grado di offrire nessuna forma compensativa nei confronti del danneggiato.

 


(…)

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Brescia il 24 gennaio 2018, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia all'esito del giudizio abbreviato il 21 maggio 2015, appellata dall’imputato, sentenza con cui M.L. è stato riconosciuto responsabile dei reati di fuga e di omissione di soccorso stradale di cui all'art. 189, rispettivamente commi 6 e 7, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatti commessi il 21 gennaio 2012, e condannato, riconosciuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito, alla sanzione di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena, con conferma nel resto.

2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, che si affida ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione di legge.

Premette il ricorrente di avere domandato sia nella discussione all'esito del giudizio di primo grado (v. verbale del 21 maggio 2015) sia con l'impugnazione di merito (pp. 3-5) l'applicazione dell’attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., avendo - si stima tempestivamente - prodotto in sede di richiesta di giudizio abbreviato documentazione dalla quale risulta che G.B. ha dichiarato di essere stato integralmente risarcito di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro, parte da compagnia assicurativa e parte da M.L., con prova del versamento di somma di denaro che si stima congrua, e che l'attenuante invocata sarebbe stata negata dalla Corte di appello con motivazione (pp. 4-5) che si ritiene erronea ed illegittima.

In particolare, la Corte di merito ha - testualmente - ritenuto che « [...] il reato di cui all'art. 189 c.d.s. non è un reato che ha come bene giuridico protetto l'integrità della persona o la salvaguardia dei suoi beni. Inoltre è un reato omissivo di pericolo che si perfeziona istantaneamente allorché il conducente coinvolto nel sinistro viola l'obbligo di fermarsi. Ne consegue, rispetto a questo reato, l'impossibilità di riconoscere il risarcimento del danno che, invece, deriverebbe dall'eventuale delitto di lesioni colpose che si fosse verificato nello stesso contesto. In tal senso si cfr. Cass 4.11.2008 n. 10486/09 che pur affrontando una diversa questione incidentalmente precisa che: “Il reato di fuga in caso di investimento di persona ha, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge. Ne consegue che, rispetto al reato di fuga, è da escludere che possa valere, ai fini e per gli effetti del meccanismo estintivo suddetto, il risarcimento del danno correlato al diverso, concorrente, reato di lesioni personali colpose patite dalla persona offesa in conseguenza del medesimo sinistro stradale”. Va, quindi, respinta la richiesta di riconoscimento dell’attenuante invocata».

Sottolinea il ricorrente essere sfuggita ai giudici di merito la circostanza che nel caso di specie all'imputato sono contestati sia il reato di fuga (art. 186, comma 6, del d. lgs. n. del 285 del 1992) che quello di omissione di soccorso (art. 186, comma 7, del d. igs. n. 285 del 1992), rispetto al quale si rileva la presenza di feriti quale elemento strutturale della fattispecie e la circostanza che la Corte di legittimità nella motivazione della sentenza n. 19683 del 2011 avrebbe ammesso la compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen con il reato di omissione di soccorso stradale.

Si invoca, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata. 


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che il reato non è prescritto (infatti, 21 gennaio 2012 + sette anni e sei mesi = 21 luglio 2019).

Ciò posto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1. Ritiene il Collegio che non si possano trarre utili nel senso auspicato dal ricorrente dalla motivazione di Sez. 4, n. 19683/11 del 21/04/2011, Frassica, non mass. (espressamente richiamata dalla difesa).

Invero, a favore della tesi del riconoscimento potrebbe, in linea del tutto astratta, valorizzarsi la puntualizzazione della S.C., secondo cui, posto che, «In tema di circolazione stradale, il reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente, di cui all'art. 189, comma settimo, C. d.s., implica una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del reato di fuga, previsto dal comma sesto del predetto art. 189, non essendo sufficiente la consapevolezza che dall'incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell'integrità fisica» (così Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Trinche, Rv. 266969-01). Potrebbe, in altre parole, ipoteticamente ritenersi configurabile l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ove si sia in presenza, in concreto, di “feriti”, ai quali, proprio per effetto del mancato o intempestivo soccorso, sia derivato un danno, purché tale danno emerga positivamente dimostrato.

1.2. La suggerita impostazione, però, a ben vedere, non persuade.

Si osserva, in primo luogo, che - in una situazione certamente diversa ma per qualche aspetto paragonabile - la S.C. ha recentemente precisato che «La circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento delle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della c.d. regolarità causale» (Sez. 4, n. 31634 del 27/04/2018, Giussani, Rv. 273083-01; v. spec. in motivazione, sub punto n. 3 del “considerato in diritto”): da tale argomento, infatti, discende che il nesso tra allontanamento illecito dal luogo del sinistro e danno è, da un punto di vista generale, fuori dalla relazione di “regolarità causale” con il reato di cui all'art.189, comma 7, del codice della strada.

Inoltre, sempre in una recente pronunzia, si è rilevato, dopo avere - condivisibilmente - premesso che la condotta omissiva sanzionata dall'art. 189, comma 7, del codice della strada può considerarsi un'ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall'art. 593, comma 2, cod. pen., che «Secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l'incolumità personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sociale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo. In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 593 cod. pen., e proprio la necessità di prevenire un danno futuro impone l'obbligo di un intervento soccorritore. Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell'art.189, comma 1, cod. strada, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso che SÌ rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. Trattasi, in sostanza di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post [...] il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell'obbligo giuridico di attivarsi previsto dall'art. 189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all'utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso [..]» (così, testualmente, ai punti nn. 2.2. e 2.3. del “considerato in diritto” di Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, Barbieri, Rv. 273255-OL).

1.3.Dovendosi, dunque, dare continuità alla interpretazione secondo cui gli illeciti di omissione di soccorso, sia codicistico che speciale, sono reati istantanei di pericolo e che il bene tutelato, in sostanza, è la solidarietà sociale, discende quale conseguenza logica la esclusione della compatibilità con una impostazione tutta incentrata sul danno, che è presupposto logico imprescindibile per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. (si è infatti già puntualizzato, sia pure in fattispecie non sovrapponibile al caso in esame, richiamata espressamente dalla Corte di merito, che nei «reati di pericolo [...] fe condotte riparatorie appaiono oggettivamente incompatibili, nel senso che non costituiscono un actus contrarius rispetto alla condotta incriminata, né sono in grado di realizzare qualche forma di compensazione nei confronti della persona offesa»: così Cass., Sez. 4, n. 10486 del 04/11/2008, dep. 2009, P.G. in proc. Pallanca, Rv. 243191-01, in motivazione, ultima pagina; la massima ufficiale della richiamata decisione recita: «Nel procedimento dinanzi al giudice di pace non è applicabile ai reati di pericolo la speciale causa di estinzione del reato conseguente all'avvenuto risarcimento del danno ed alla eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose dell'illecito. (Fattispecie in tema di reato di fuga di cui all'art. 189, comma sesto, cod. strada)»; in conformità, cfr. Sez. 4, N. 39563 del 07/02/2007, P.G. in proc. Cainelli, Rv. 237769-01; Sez. 4, n. 36366 del 07/07/2005, Lai, Rv. 232229-01).

Del resto, si è precisato che «Il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita 0 l'integrità fisica della persona» (Sez. 4, n. 21049 del 06/04/2018, Barbieri, Rv. 273255-01).

L'attenuante del risarcimento del danno sarebbe, invece, ben compatibile (naturalmente, ricorrendone le condizioni: cfr. Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017, dep. 2018, M.V., Rv. 271969-01), come correttamente affermato dai giudici di merito alla p. 5 della sentenza impugnata, con l'eventuale reato di lesioni colpose che sia connesso a quelli di fuga e/o di omissione di soccorso stradale.

2.Consegue il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso € condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 


Così deciso il 17/01/2019

Depositato in cancelleria 01/02/2019