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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Inammissibile l'opposizione al preavviso di fermo su un veicolo
Corte di Cassazione sezione VI civile
Sentenza n. 4259 del 3 marzo 2015
Opposizione al preavviso di fermo amministrativo su un veicolo – mancata iscrizione al PRA - inammissibilità
E’ ammessa l’opposizione al provvedimento di fermo amministrativo a condizione che lo stesso provvedimento sia stato iscritto al Pubblico Registro Automobilistico. L’opposizione è inammissibile se esperita contro l’atto di preavviso di fermo. Infatti, il fermo amministrativo su un veicolo per poter produrre effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica del soggetto, che consistono nel divieto di circolare con il veicolo stesso, necessita dell'iscrizione presso il PRA. Prima dell’iscrizione del provvedimento di fermo viene inviato al debitore un atto che prende il nome di preavviso di fermo amministrativo e che consiste in un mero avvertimento ad adempiere al pagamento di quanto dovuto. Decorso inutilmente il tempo assegnato per l’adempimento, il provvedimento viene iscritto al PRA e diviene esecutivo.