- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee
Decreto Legge
8 aprile 2008, n. 59
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e da
procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle
politiche agricole alimentari e forestali, della salute, del lavoro e
della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie
locali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
...(omissis)...
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale in attuazione
della direttiva 2000/60/CE. Esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia resa in data 12 gennaio 2006, nella causa C-85/05.
Procedura di infrazione n. 2004/59
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le regioni possono motivatamente prorogare il termine del
23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi idrici purche' non si verifichi un ulteriore deterioramento
dello stato dei corpi idrici e sussistano tutte le seguenti
condizioni:
a) i miglioramenti necessari per il raggiungimento del buono
stato di qualita' ambientale non possono essere raggiunti entro i
termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi idrici possono essere
conseguiti per motivi tecnici solo in fasi successive al 23 dicembre
2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati
sarebbe sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del
corpo idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative motivazioni sono
espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e 121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a
due ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta
eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di
conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessita' delle stesse per il
miglioramento progressivo entro il termine previsto, la
giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nella
attuazione delle misure, nonche' il relativo calendario di attuazione
delle misure devono essere riportati nei piani di cui alla
lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame dei
piani.»;
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono stabilire di
conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di
cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto
antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni
naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro
raggiungimento. Devono, in ogni caso, ricorrere le seguenti
condizioni:
a) la situazione ambientale e socioeconomica non consente di
prevedere altre opzioni significativamente migliori sul piano
ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga conseguito il migliore stato
ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non
potevano ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita'
umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al
loro stato di qualita', tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attivita' umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si verifichi alcun ulteriore
deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative
motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino
idrografico e del piano di tutela di cui agli articoli 117 e 121 e
tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione
di detti piani.»;
c) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le regioni non violano le disposizioni del presente
decreto nei casi in cui:
a) il mancato raggiungimento del buon stato delle acque
sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o,
ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacita' di
impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e
sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche
fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni
idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei;
b) l'incapacita' di impedire il deterioramento da uno stato
elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto
a nuove attivita' sostenibili di sviluppo umano purche' sussistano le
seguenti condizioni:
1) siano state avviate le misure possibili per mitigare
l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui
agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle
alterazioni e gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui
alla lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi
per l'ambiente e la societa', risultanti dal conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi
derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana,
per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo
sostenibile;
4) per motivi di fattibilita' tecnica o di costi
sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle
alterazioni del corpo idrico non possano essere conseguiti con altri
mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.».
...(omissis)...
Art. 6.
Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui
all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle
discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonche' allo smaltimento dei rifiuti. Pocedura di infrazione n.
2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa
in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione
2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura
di infrazione n. 2006/4482
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i
piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le
discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la
data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un
termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non puo'
essere successivo al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il
provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al
comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di
adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende
anticipato al 1° ottobre 2008.».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, la lettera c) e' soppressa.
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE,
relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte
di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05.
Procedura di infrazione n. 2003/2204
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui
all'articolo 5, commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti:
«all'articolo 5, comma 15,»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono
inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi
usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli,
ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio
obbligatorio di raccolta,»;
2) al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla
raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite
dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5,
comma 3.»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori
degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai
gestori degli impianti».
...(omissis)...
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Scotti, Ministro della giustizia
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Amato, Ministro dell'interno
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Turco, Ministro della salute
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Scotti