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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici

Senato della Repubblica
S 819

DISEGNO DI LEGGE N. 819

d'iniziativa dei senatori PERGREFFI, CAMPARI, FAGGI, PEPE, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei veicoli storici

Onorevoli Senatori. – I veicoli storici rappresentano un autentico patrimonio storico e culturale che viene preservato e tramandato di generazione in generazione soprattutto grazie ad un folto numero di appassionati e di collezionisti presenti in tutto il mondo.

I possessori di veicoli storici possono considerarsi i conservatori di tale patrimonio ed è quindi indispensabile sostenerli affinché questo non si disperda.

Il presente disegno di legge si prefigge di tutelare il patrimonio culturale e tecnologico delle auto storiche e di creare le condizioni per fare sì che venga incoraggiata la conoscenza, la conservazione e la divulgazione di quei veicoli che, pur non avendo raggiunto la vetustà prevista, sono destinati ad entrare negli anni futuri nel novero dei veicoli storici.

Il collezionismo di tali veicoli è seguito e coordinato a livello mondiale dalla Fédération Internationale Véhicules Anciens (FIVA). La FIVA promuove e protegge l'eredità storica dei veicoli e fornisce i collegamenti tra le associazioni che rappresentano i possessori dei veicoli storici in tutto il mondo al fine di regolamentare in maniera organica il movimento. L'attività svolta dalla FIVA ha ottenuto una rilevante considerazione anche in ambito europeo. Infatti risulta sempre maggiore l'integrazione dei corpus legislativi dei singoli Paesi con le direttive emanate dall'Unione europea.

È opportuno ricordare il testo dell'emendamento 26), approvato il 29 settembre 2005 dal Parlamento europeo nell'ambito del Programma di azione per la sicurezza sulle strade della Commissione europea: «Il Parlamento Europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta affinché ogni futura legge consideri attentamente qualsiasi effetto non intenzionale, ma tuttavia potenzialmente negativo sull'uso, e di conseguenza anche sulla conservazione, di tali veicoli».

I veicoli di interesse storico, in quanto circolanti, possono essere considerati alla stregua di un museo viaggiante a disposizione della collettività, un esempio tangibile dell'evoluzione della scienza e della tecnica applicata ai trasporti, un patrimonio storico meritevole di tutela, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione. Pertanto il presente disegno di legge si prefigge di modificare la normativa vigente, al fine di introdurre norme che favoriscano il pluralismo associativo, prevedendo alcuni princìpi e criteri per il riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici, oltre alla fruibilità dei veicoli identificati come «di interesse storico con vetustà inferiore a 30 anni». Così, l'articolo 1 del presente disegno di legge reca una speciale disciplina delle associazioni di amatori di veicoli di interesse storico, definendo le caratteristiche che le stesse associazioni devono possedere per essere autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a certificare la storicità dei veicoli. Prevede, altresì, l'istituzione di una commissione, composta dai rappresentanti delle associazioni, che ha il compito di identificare i veicoli di età inferiore a trenta anni di cui va promossa e incentivata la conservazione.

L'articolo 2, modificando l'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, definisce il veicolo storico, sulla base dei parametri europei, come qualsiasi veicolo stradale a motore di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette. Tale definizione evita, pertanto, l'inopportuna classificazione tra i veicoli storici di moltissimi veicoli semplicemente «vecchi», ai quali non è corretto riservare alcun beneficio. L'articolo elimina, poi, la definizione di «veicoli d'epoca», sostituendola con «veicoli di interesse storico con vetustà inferiore a 30 anni» e prevede per i veicoli storici l'attribuzione di una targa di identificazione contraddistinta dalla lettera H (historicum).

L'articolo 3 prevede che, quando vi sia la necessità di disporre eventuali divieti di circolazione, i comuni considerino i veicoli storici muniti di targa «H» alla stregua dei veicoli meno inquinanti, esonerandoli da qualunque tipo di restrizione per la circolazione stradale.

I restanti articoli introducono ulteriori modifiche al codice della strada, che si rendono necessarie al fine di tutelare il patrimonio rappresentato dai veicoli storici, i quali, non potendo essere assimilati ad alcun altro tipo di veicolo e non potendo sottostare alla normativa generale, devono essere classificati in una categoria a parte e devono rispondere ad una specifica normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disciplina delle associazioni amatoriali

di collezionisti di veicoli storici)

1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire, su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, di seguito denominate «associazioni», per le quali è prevista la registrazione al fine di poter certificare i veicoli storici.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute l'Automotoclub storico italiano (ASI) e l'Associazione amatori veicoli storici (AAVS), in quanto federate alla Fédération Internationale Véhicules Anciens (FIVA); il Registro storico Lancia, il Registro italiano Fiat, il Registro italiano Alfa Romeo, la Federazione motociclistica italiana (FMI), e l'Automobile Club d’ Italia (ACI).

4. Le nuove associazioni al fine dell'iscrizione al registro di cui al comma 6 documentano che ad esse sono associati almeno venti club o scuderie, operativi da almeno tre anni e con almeno trenta soci iscritti; tali associazioni devono inoltre essere riconosciute da parte della FIVA.

5. Le associazioni conservano i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai soggetti ad esse associati.

6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro al quale i soggetti di cui ai commi 3 e 4 devono essere iscritti.

7. Le associazioni rilasciano su richiesta dei proprietari, senza alcun obbligo di associazione, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, una certificazione di storicità che dà diritto a richiedere una targa di identificazione, secondo quanto specificato con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il simbolo «H» (historicum), da affiancare alla targa di origine del veicolo. Tale targa con il simbolo «H», con dimensioni, colori e caratteri identici su tutto il territorio nazionale è rilasciata da un unico ente statale. Su tale targa con il simbolo «H» sono indicati i dati della vettura relativi a marca, modello, anno di costruzione e numero di telaio. Inoltre in una banca dati aggiornata dalle associazioni sotto la loro responsabilità ed accessibile a tutte le Forze dell'ordine,sono registrate le auto cui è stata rilasciata tale certificazione di storicità.

8. Le associazioni, con il patrocinio dello Stato, pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli storici. A tale fine, è istituita una apposita commissione, costituita dai rappresentanti delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, che ha il compito di identificare i veicoli di età compresa tra i venti e i trenta anni di cui deve essere promossa e incentivata la conservazione. Tale identificazione è effettuata tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

a) numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli prodotti e/o immatricolati;

b) passato sportivo del modello di veicolo considerato;

c) impatto che la commercializzazione del veicolo considerato ha avuto sulla società;

d) peculiarità tecniche ed innovative impiegate nella costruzione del veicolo.

9. I veicoli di cui al secondo periodo del comma 8 sono assimilati ai veicoli di interesse storico e sono loro attribuite le stesse agevolazioni in materia di circolazione concesse ai veicoli storici. Per tali veicoli, per il periodo compreso tra il ventesimo e il trentesimo anno dalla data di produzione, deve essere previsto il pagamento di una tassa di proprietà agevolata (bollo auto) pari a 1/10 rispetto all'importo pieno dovuto secondo le norme vigenti per le auto prive di targa «H».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 60

del codice della strada)

1. All'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico con vetustà inferiore a trenta anni»;

c) al comma 3, alinea, le parole: «I veicoli d'epoca sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di interesse storico con vetustà inferiore a trenta anni sono soggetti»;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. È considerato veicolo storico qualsiasi veicolo stradale a motore, con i suoi accessori, di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.

4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che hanno subìto importanti e documentate modifiche e sono classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –- Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale.

4-ter. I veicoli storici sono muniti della targa supplementare “H” (historicum), di cui all'articolo 100, comma 2-bis.»;

e) al comma 6, le parole: «Chiunque circola con veicoli d'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque circola con veicoli di interesse storico con vetustà inferiore a trenta anni».

2. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare gli articoli 214 e 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità all'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 7

del codice della strada)

1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le limitazioni alla circolazione dei veicoli di interesse storico, anche con vetustà inferiore a trenta anni, all'interno dei centri abitati sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante;».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 47

del codice della strada)

1. All'articolo 47, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«n-bis) veicoli di interesse storico;

n-ter) veicoli di interesse storico con vetustà inferiore a trenta anni».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 80

del codice della strada)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«4-bis. Per i veicoli di interesse storico muniti della targa supplementare con il simbolo “H” di cui all'articolo 100, comma 2-bis, la revisione è disposta ogni due anni. Tali veicoli saranno esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 85

del codice della strada)

1. All'articolo 85, comma 2, lettera g), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «veicoli a trazione animale» sono aggiunte le seguenti: «e i velocipedi».

Art. 7.

(Modifiche all'articolo 93

del codice della strada)

1. All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo».

2. La possibilità di cui al comma 1 è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che negli anni sono stati reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 100

del codice della strada)

1. All'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera “H” (historicum), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e di omologazione da parte dei soggetti autorizzati»;

b) al comma 5, le parole: «ai commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 2-bis, 3 e 4»;

c) al comma 11, le parole: «dei commi 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2, 2-bis, 3».

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Per gli autoveicoli iscritti nei registri riconosciuti ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le condizioni più favorevoli per l'utente.

 

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