• Normativa
  • Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Documenti di circolazione, Patente di guida
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 30 luglio 2021

Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 30 luglio 2021

Disposizioni in  materia  di  qualificazione  iniziale  e  formazione
periodica per  conducenti  professionali  ai  sensi  della  direttiva
2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645. (21A05381)

(GU n.221 del 15-9-2021)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE;
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione  iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
  Vista la direttiva (UE)  2018/645  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la  direttiva  2003/59/CE
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica  dei  conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione
I «Documento informatico»  che  detta  disposizioni  in  ordine  alla
dematerializzazione della documentazione amministrativa,  prevedendo,
altresi', la progressiva digitalizzazione delle procedure, al fine di
agevolare il processo di dematerializzazione con conseguente drastica
riduzione della documentazione in forma cartacea;
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2005,  n.  286,  che  ha
recepito  la  direttiva  2003/59/CE,  come  modificato  dal   decreto
legislativo 10 giugno 2020, n. 50 e, in particolare, il capo II;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e  di  attuazione  del
nuovo codice della strada»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17
maggio  1995,  n.  317,  e  successive   modificazioni,   concernente
«Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole»;
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013, recante  «Disposizioni
in materia di rilascio del documento  comprovante  la  qualificazione
per l'esercizio  dell'attivita'  professionale  di  autotrasporto  di
persone e cose, denominata qualificazione CQC»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
20 settembre 2013, recante  «Disposizioni  in  materia  di  corsi  di
qualificazione iniziale e formazione periodica per  il  conseguimento
della  carta  di  qualificazione  del  conducente,   delle   relative
procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»;
  Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni coordinate  in
materia di corsi di qualificazione iniziale  e  formazione  periodica
per  il  conseguimento  della  qualificazione  CQC,  delle   relative
procedure d'esame e di soggetti erogatori  dei  corsi  e  dei  titoli
attestanti    detta    qualificazione,    al    fine    di    attuare
l'informatizzazione delle procedure di  comunicazione  di  avvio  del
corso e di attestazione della frequenza degli allievi alle lezioni;
  Ritenuto opportuno dettare disposizioni finalizzate ad  ottimizzare
le  modalita'  di  fruizione  dei  corsi  di  formazione   periodica,
prevedendo anche la possibilita'  di  erogarne  un  modulo  all'anno,
nell'arco dei cinque anni di validita' della  stessa,  come  previsto
alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE;
  Ritenuto, altresi', opportuno procedere all'emanazione di un nuovo,
unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione
iniziale  e  formazione  periodica   per   il   conseguimento   della
qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame  e  di  soggetti
erogatori dei corsi;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
                  Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto reca disposizioni in  materia  di  corsi  di
qualificazione iniziale e di  formazione  periodica,  rispettivamente
per il conseguimento ed  il  rinnovo  di  validita'  della  carta  di
qualificazione del conducente, in  attuazione  delle  previsioni  del
decreto legislativo n. 286 del 2005, ed in dettaglio in materia di:
    a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti  erogatori  dei
corsi;
    b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalita' per  il  loro
svolgimento;
    c) procedure  di  esame  per  il  conseguimento  della  carta  di
qualificazione del conducente  e  validita'  del  titolo  abilitativo
conseguito;
    d) attivita' di vigilanza, ispezione e controlli documentali  sui
soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarita' dei corsi  stessi  e
relative sanzioni.

                               Art. 2
 
           Requisiti soggettivi per l'erogazione dei corsi
        di qualificazione iniziale e di formazione periodica
 
  1. Sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto,  i  corsi
di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui  all'art.
1, possono essere svolti da:
    a) autoscuole che svolgono corsi di teoria  e  di  guida  per  il
conseguimento  di  tutte  le   categorie   di   patenti   di   guida,
eventualmente anche attraverso l'adesione ad un consorzio;
    b) centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di
autoscuole,  che  svolgono  corsi  di  teoria  e  di  guida  per   il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C,  CE,
D1, D1E, D, DE;
    c) enti di formazione funzionalmente collegati ad:
      1)  associazioni  di  categoria  dell'autotrasporto  di  merci,
membri   del   Comitato   centrale   per   l'albo   nazionale   degli
autotrasportatori;
      2) associazioni di  categoria  dell'autotrasporto  di  persone,
firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
      3)   federazioni,   confederazioni,    nonche'    articolazioni
territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2.
  2. Gli enti di formazione di cui al comma  1,  lettera  c),  devono
aver  maturato,  anche  indirettamente  all'interno  delle   predette
associazioni di cui al medesimo comma 1, lettera c), punti 1),  2)  e
3), almeno tre anni  nel  settore  della  formazione  in  materia  di
autotrasporto.
  3. Possono svolgere corsi di sola formazione periodica  le  aziende
esercenti  servizi  automobilistici  per  il  trasporto  pubblico  di
persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un  numero
di addetti alla guida non inferiore a ottanta unita'.

                               Art. 3
 
                Requisito oggettivo del corpo docenti
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' requisito  oggettivo
per  il  conseguimento  del  nulla  osta  di   cui   all'art.   5   o
dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7, per l'erogazione  dei
corsi di qualificazione iniziale e di formazione  periodica,  che  il
soggetto erogatore degli  stessi  si  avvalga  di  un  corpo  docenti
composto dalle seguenti figure professionali:
    a) insegnante di  teoria  munito  di  abilitazione  in  corso  di
validita';
    b)  istruttore  di  guida,  in  possesso  di  patente  di   guida
comprendente almeno le categorie CE e D, munito  di  abilitazione  in
corso di validita';
    c) medico  specialista  in  medicina  sociale,  medicina  legale,
medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero  medico
iscritto all'ordine professionale che abbia svolto,  per  almeno  due
anni,  attivita'  di  docenza  nell'ambito  di  corsi  di  formazione
connessi all'attivita' di autotrasporto. In  alternativa  al  docente
medico, ma limitatamente ai  soli  argomenti  del  programma  di  cui
all'allegato 1, sezione 1, punto 3.4, del decreto legislativo n.  286
del 2005, la docenza potra' essere  affidata  ad  uno  psicologo  che
abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master  in
psicologia del traffico;
    d) esperto in materia di organizzazione  aziendale,  in  possesso
almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito
di un corso di studi quinquennale e che  abbia  maturato  almeno  due
anni di  esperienza  in  un'impresa  di  autotrasporto  o  che  abbia
pubblicato testi  specifici  sull'attivita'  giuridica-amministrativa
dell'autotrasporto. Sono  equiparati  all'esperto  di  organizzazione
aziendale:
      1) insegnanti  di  teoria  di  cui  al  punto  a)  che  abbiano
conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso  alla  professione,
sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di  persone
che di merci;
      2) soggetti, in possesso almeno di  diploma  di  istruzione  di
secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale,
che abbiano  svolto,  per  almeno  due  anni,  attivita'  di  docenza
nell'ambito  di  corsi  di  formazione  connessi   all'attivita'   di
autotrasporto.
  3. Gli enti di formazione autorizzati  ad  erogare  solo  la  parte
teorica del corso di qualificazione iniziale, ai sensi  dell'art.  6,
comma 2, o i soli corsi per la formazione  periodica,  ai  sensi  del
medesimo art. 6, comma 3, nonche' le aziende  di  trasporto  pubblico
locale autorizzate ai  sensi  dell'art.  7  non  hanno  l'obbligo  di
avvalersi dell'istruttore di guida.

                               Art. 4
 
            Requisito oggettivo di locali ed attrezzature
 
  1. Costituisce requisito oggettivo per il conseguimento  del  nulla
osta o dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi di qualificazione
iniziale e  di  formazione  periodica,  oltre  il  requisito  di  cui
all'art. 3, la disponibilita', almeno:
    a) quanto ad autoscuole e centri di  istruzione  automobilistica,
di cui rispettivamente all'art. 2, comma  1,  lettere  a)  e  b),  di
locali conformi a quanto  prescritto  dall'art.  3  del  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
    b) quanto ad enti di formazione ed aziende di trasporto  pubblico
locale, di cui rispettivamente all'art. 2, comma  1,  lettera  c),  e
comma 3, di un'aula di superficie non inferiore a mq  25,  dotata  di
una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli
allievi  e  servizi  igienici,  conformi  a   quanto   previsto   dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
In ogni caso la superficie  dell'aula  destinata  agli  allievi  deve
garantire almeno mq 1,5 per ogni allievo. L'altezza minima dei locali
e la proporzione tra la superficie dell'aula  ed  i  posti  a  sedere
degli  allievi  sono  conformi  a  quanto  previsto  dal  regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
  2. Eventuali ulteriori aule  possono  avere  anche  una  superficie
minore rispetto a quella indicata nel comma 1.
  3. Qualora l'aula sia ubicata presso  una  sede  di  un'impresa  di
autotrasporto a nome  dell'ente  di  formazione,  ai  relativi  corsi
possono partecipare anche i  dipendenti  di  altre  imprese;  qualora
invece l'aula ubicata presso una sede di un'impresa di  autotrasporto
sia abilitata a nome dell'impresa stessa, ai relativi  corsi  possono
partecipare soltanto i dipendenti della medesima impresa.
  4. Nell'aula sono presenti:
    a) un personal computer o un notebook  con  connessione  internet
attiva;
    b) uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base
biometrica, di cui all'art. 22, connesso con  l'applicativo  dedicato
di cui all'art. 13.
  5.  Il  materiale  didattico,  anche  su  supporto  audiovisivo   e
digitale, per le lezioni teoriche prevede almeno:
    a) le segnalazioni stradali: segnaletica  verticale,  segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa;
    b) l'impianto di illuminazione degli autoveicoli;
    c) dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
    d) descrizione degli interventi di primo soccorso;
    e) segnali relativi al trasporto di merci  pericolose  e  carichi
sporgenti;
    f)  descrizione  delle  principali  componenti   del   motore   a
combustione, gli impianti di raffreddamento,  di  lubrificazione,  di
accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione;  descrizione  delle
principali componenti del motore a trazione elettrica;
    g) gli elementi frenanti,  le  sospensioni,  la  struttura  della
carrozzeria degli autoveicoli;
    i) l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli
impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
    l) raffigurazione gli organi di traino dei  veicoli  industriali,
le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli;
    m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per  quello  del
tipo ad aria  compressa,  compresi  gli  elementi  di  frenatura  del
rimorchio;
    n) pannelli con fasce di ingombro.
  6.  Le  autoscuole  ed  i  centri  di  istruzione   automobilistica
dichiarano di disporre,  ai  sensi  dell'art.  7-bis,  comma  3,  del
decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  17  maggio
1995, n. 317, di veicoli  muniti  di  doppi  comandi,  conformi  alle
caratteristiche prescritte per quelli utili  al  conseguimento  delle
patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e  DE,  dall'allegato
II, lettera B, del decreto legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  e
successive modificazioni.
  7. Nei soli casi di cui all'art.  6,  comma  1,  gli  enti  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), devono disporre di veicoli muniti di
doppi comandi conformi alle  caratteristiche  prescritte  per  quelli
utili al conseguimento delle patenti:
    a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del
decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  quando  effettuano  la
formazione sia teorica che pratica per il conseguimento  della  carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;
    b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del
citato decreto legislativo n.  59  del  2011,  quando  effettuano  la
formazione sia teorica che pratica per il conseguimento  della  carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
  9. Tutti i  veicoli  utilizzati  per  lo  svolgimento  della  parte
pratica dei corsi di qualificazione iniziale devono essere dotati  di
tachigrafo analogico o digitale.

                               Art. 5
 
Procedimento per il rilascio del nulla osta  alle  autoscuole  ed  ai
  centri di istruzione automobilistica per l'erogazione di  corsi  di
  qualificazione iniziale e di formazione periodica
 
  1. Al fine  di  organizzare  ed  erogare  corsi  di  qualificazione
iniziale e di formazione periodica, le  autoscuole  ed  i  centri  di
istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a)  e
b), inviano apposita richiesta di nulla osta alla Direzione  generale
territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  cui
sono allegati i curricula dei docenti designati e,  per  ciascuno  di
essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  resa
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  dagli  stessi  docenti  all'autoscuola  o  al
centro di istruzione automobilistica.
  2. La Direzione generale  territoriale  competente,  verificata  la
sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  prescritti  e
l'assolvimento  dell'imposta  di  bollo,  rilascia  il   nulla   osta
all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale
e di formazione periodica.
  3. Nel caso di eventuali modifiche  del  personale  docente,  della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di  cui  al
comma 1 richiedono alla Direzione  generale  territoriale  competente
l'aggiornamento del nulla osta. A tal fine  trasmettono  alla  stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata  almeno
tre  giorni  liberi  prima   del   loro   verificarsi   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, attestante  le  variazioni  e  la  rispettiva  conformita'  alla
disciplina  vigente.  Tale  dichiarazione  e'  condizione  necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento  di  eventuali  verifiche  da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente  per  territorio,
non sia sospesa l'attivita'  didattica.  Ai  fini  del  rispetto  del
termine  di  cui  al  secondo  periodo,  fa  fede  la   ricevuta   di
trasmissione o di avvenuta notifica.
  4. L'autoscuola che aderisce ad un  consorzio  che  ha  formato  un
centro di istruzione automobilistica, puo' richiedere il  nulla  osta
all'organizzazione dei corsi di qualificazione iniziale  specificando
di svolgerne solo la parte teorica, demandando la  parte  pratica  al
centro di istruzione. In tal caso, l'istanza di  rilascio  del  nulla
osta indica il numero di targa dei veicoli messi a  disposizione  dal
predetto centro di istruzione e, in allegato,  una  dichiarazione  di
quest'ultimo attestante la disponibilita', in favore  dell'autoscuola
medesima, di istruttori e  veicoli  per  l'espletamento  della  parte
pratica del corso.
  5. Nel caso di  cui  al  comma  4,  il  nulla  osta  e'  rilasciato
all'autoscuola, che e' responsabile, ai sensi dell'art. 20, anche  di
eventuali   irregolarita'   commesse   dal   centro   di   istruzione
automobilistica nello svolgimento della parte pratica di  corso  allo
stesso demandata.
  6. Nel caso in cui il nulla osta sia rilasciato ai sensi del  comma
5, al centro di  istruzione  automobilistica  confluiscono  solo  gli
allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al  consorzio  che  ha
formato il centro stesso. L'allievo cosi' conferito e'  iscritto  nei
registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC, di
cui all'art. 12, comma 1, sia dell'autoscuola che del centro  stesso.
Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro.

                               Art. 6
 
Procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  agli  enti   di
  formazione per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale  e
  formazione periodica o di sola formazione periodica
 
  1. Al fine di organizzare ed  erogare  i  corsi  di  qualificazione
iniziale, sia per la parte  teorica  che  pratica,  e  di  formazione
periodica per la carta di  qualificazione  del  conducente  afferente
allo specifico settore di ciascuno di essi, gli enti di formazione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), inviano  apposita  richiesta  di
autorizzazione  alla  Direzione  generale  territoriale   competente,
soggetta all'imposta di bollo ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642,  cui  sono  allegati  i
curricula dei docenti designati e, per  ciascuno  di  essi,  relativa
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, dagli stessi docenti all'ente di formazione.
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono  richiedere  l'autorizzazione
per organizzare corsi di  qualificazione  iniziale  per  l'erogazione
della sola parte teorica del corso, demandando la  parte  pratica  ad
un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica,  titolare
di nulla osta ai  sensi  dell'art.  5.  In  tal  caso,  l'istanza  di
rilascio  dell'autorizzazione  indica  il   soggetto   che   provvede
all'erogazione della parte pratica del corso e del  numero  di  targa
dei  veicoli  da  questo  messi  a  disposizione,  nonche'   espressa
dichiarazione del medesimo soggetto attestante la disponibilita',  in
favore dell'ente, di istruttori e veicoli  per  l'espletamento  della
parte pratica del corso.
  3. Gli enti di cui al comma 1 possono  richiedere  l'autorizzazione
anche per organizzare ed erogare solo corsi di  formazione  periodica
per  la  carta  di  qualificazione  del  conducente  afferente   allo
specifico settore.
  4. La Direzione generale  territoriale  competente,  verificata  la
sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  prescritti  e
l'assolvimento  dell'imposta  di  bollo,  rilascia   l'autorizzazione
all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale
e di formazione periodica, conformemente all'istanza di cui ai  commi
1 e 2, o di sola formazione periodica, conformemente  all'istanza  di
cui al comma 3.
  5. Nel caso di eventuali modifiche  del  personale  docente,  della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di  cui  al
comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione
generale territoriale competente. A tal fine, trasmettono alla stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata  almeno
tre  giorni  liberi  prima  del   loro   verificarsi,   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, attestante  le  variazioni  e  la  rispettiva  conformita'  alla
disciplina  vigente.  Tale  dichiarazione  e'  condizione  necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento  di  eventuali  verifiche  da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente  per  territorio,
non sia sospesa l'attivita'  didattica.  Ai  fini  del  rispetto  del
termine  di  cui  al  secondo  periodo,  fa  fede  la   ricevuta   di
trasmissione o di avvenuta notifica.

                               Art. 7
 
Procedimento per il  rilascio  dell'autorizzazione  alle  aziende  di
  servizi automobilistici per il trasporto pubblico  di  persone  per
  l'erogazione dei corsi di formazione periodica
 
  1. Al fine di organizzare ed erogare ai propri dipendenti corsi  di
formazione periodica per la carta di  qualificazione  del  conducente
per il trasporto di persone, le aziende di trasporto pubblico  locale
di cui all'art. 2, comma 3, inviano in bollo  apposita  richiesta  di
autorizzazione  alla  Direzione  generale  territoriale   competente,
soggetta all'imposta di bollo ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  642,  cui  sono  allegati  i
curricula dei docenti designati e, per  ciascuno  di  essi,  relativa
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, dagli stessi docenti all'azienda.
  2. La Direzione generale  territoriale  competente,  verificata  la
sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  prescritti  e
l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia alle aziende di cui al
comma 1 l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione, in  favore
dei propri dipendenti, dei  corsi  di  formazione  periodica  per  il
trasporto di persone.
  3. Nel caso di eventuali modifiche  del  personale  docente,  della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di  cui  al
comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione
generale territoriale competente. A tal fine trasmettono alla  stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata  almeno
tre  giorni  liberi  prima  del   loro   verificarsi,   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, attestante  le  variazioni  e  la  rispettiva  conformita'  alla
disciplina  vigente.  Tale  dichiarazione  e'  condizione  necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento  di  eventuali  verifiche  da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente  per  territorio,
non sia sospesa l'attivita'  didattica.  Ai  fini  del  rispetto  del
termine  di  cui  al  secondo  periodo,  fa  fede  la   ricevuta   di
trasmissione o di avvenuta notifica.

                               Art. 8
 
                          Accesso ai corsi
 
  1. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione  iniziale  svolto
da un'autoscuola o da un  centro  di  istruzione  automobilistica  e'
richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B
nonche',  nel  caso  di  corso  di  qualificazione  iniziale  per  il
trasporto di persone, una eta' non inferiore a 21 anni.
  2. Nel caso di cui al comma 1, prima dello svolgimento della  parte
pratica del corso relativa alle ore di guida, e' altresi'  condizione
minima il possesso:
    a) di un foglio rosa di categoria C1 o C, per conseguire la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;
    b) di un foglio rosa di categoria D1 o D, per conseguire la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
  3. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione  iniziale  svolto
da un ente di formazione di cui all'art. 4 e' richiesto  il  possesso
della patente di guida almeno della categoria:
    a) C1 o C1E,  per  conseguire  la  carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di cose, a seguito  di  frequenza  di  un
corso di qualificazione iniziale accelerato cui  all'art.  19,  comma
2-bis),  del  decreto  legislativo  n.  286  del  2005  e  successive
modificazioni;
    b) C  o  CE,  per  conseguire  la  carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di cose, a seguito  di  frequenza  di  un
corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma
2, del decreto  legislativo  n.  286  del  2005  o  di  un  corso  di
qualificazione iniziale accelerato, di cui al medesimo art. 19, comma
2-bis;
    c) D1 o D1E, per  conseguire  una  carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di  un
corso di qualificazione iniziale accelerato di cui all'art. 19, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005;
    d) D o  DE,  per  conseguire  una  carta  di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di  un
corso di qualificazione iniziale ordinario di cui all'art. 19,  comma
2, o a seguito di frequenza di un corso  di  qualificazione  iniziale
accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del decreto  legislativo
n. 286 del 2005.

                               Art. 9
 
                Programma del corso di qualificazione
            iniziale ordinario e disciplina delle assenze
 
  1. Il programma del corso di qualificazione iniziale ordinario, sia
per il trasporto di cose che per il trasporto di persone,  ha  durata
di duecentottanta (280) ore, suddivise in duecentosessanta (260)  ore
di corso teorico e venti (20) ore di corso pratico.
  2. Il programma del corso teorico si articola in una parte  comune,
i  cui  contenuti  sono  disciplinati  dal  comma  3,  ed  una  parte
specialistica, dedicata alla formazione per  il  conseguimento  della
carta di qualificazione del  conducente  per  il  trasporto  di  cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono  disciplinati  dal  comma  4,
rispettivamente alle lettere a) e b).
  3. La parte comune del  programma  teorico,  le  cui  materie  sono
individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3,  1.3-bis,
1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del  decreto  legislativo  286
del 2005, consta di duecentoventi (220) ore ed e'  suddivisa  in  tre
aree:
    a) area circolazione stradale  (135  ore)  comprende:  conoscenza
delle caratteristiche del  sistema  di  trasmissione  per  usarlo  in
maniera ottimale; conoscenza delle  caratteristiche  tecniche  e  del
funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter  controllare  il
veicolo,  minimizzarne  l'usura,  e   prevenirne   le   anomalie   di
funzionamento; capacita' di ottimizzare  il  consumo  di  carburante;
capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare
la  guida  di  conseguenza;  capacita'   di   caricare   il   veicolo
rispettandone  i  principi  di  sicurezza  e  di  corretto  utilizzo;
capacita' di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai
pericoli della strada La docenza delle materie di questa area  e'  di
competenza dell'insegnante di teoria di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a);
    b)  area  autotrasporto  (50  ore),  comprende:  conoscenza   del
contesto    sociale    dell'autotrasporto    e     della     relativa
regolamentazione;  capacita'  di  prevenire   fenomeni   e   traffici
criminali; capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine
dell'azienda.  La  docenza  delle  materie  di  questa  area  e'   di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera d);
    c)  area  medica  (35  ore),  comprende:  sensibilizzazione  agli
infortuni  sul  lavoro;  capacita'  di  prevenire  i  rischi  fisici;
consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica  e  mentale.  La
docenza delle materie di questa area e' di competenza del  medico,  o
dello psicologo per gli argomenti di competenza, di cui  all'art.  3,
comma 1, lettera c);
  4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta  di
quaranta (40) ore e si articola nelle seguenti materie:
    a) per il trasporto  di  cose,  in  conformita'  all'allegato  1,
sezione 1, punti 1.4, 2.2, e 3.7, del decreto legislativo n. 286  del
2005: capacita' di caricare il veicolo rispettandone  i  principi  di
sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza  della  regolamentazione
relativa al trasporto di merci;  conoscenza  del  contesto  economico
dell'autotrasporto  di  merci  e  dell'organizzazione  del   mercato,
nonche' delle prospettive di sviluppo del settore  nell'ottica  della
transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera d);
    b) per il trasporto di persone, in  conformita'  all'allegato  1,
sezione 1, punti 1.5, 2.3, e 3.8 al decreto legislativo  n.  286  del
2005 e successive modificazioni: capacita' di assicurare la sicurezza
e  il  comfort  dei  passeggeri;  conoscenza  della  regolamentazione
relativa  al  trasporto   di   persone;   fondamenti   di   logistica
sostenibile; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto  di
persone e dell'organizzazione del mercato. La docenza  delle  materie
di questa parte  e'  di  competenza  dell'esperto  di  organizzazione
aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
  5. Il programma del corso pratico si articola in una parte  comune,
i  cui  contenuti  sono  disciplinati  dal  comma  6,  ed  una  parte
specialistica, dedicata alla formazione per  il  conseguimento  della
carta di qualificazione del  conducente  per  il  trasporto  di  cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono  disciplinati  dal  comma  7,
rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza delle del  programma
del corso pratico, parte comune e  specialistica,  e'  di  competenza
dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
  6. La parte comune del corso pratico consta di quindici (15) ore  e
si articola nei seguenti moduli:
    a) modulo 1, guida in autostrada (2 ore);
    b) modulo 2, uso  dei  dispositivi  di  segnalazione  visiva,  di
illuminazione e di emergenza (2 ore);
    c) modulo  3,  uso  degli  attrezzi  per  interventi  di  piccola
manutenzione ordinaria (1 ora);
    d) modulo 4, sostituzione pneumatico (1 ora);
    e) modulo 5, montaggio catene da neve (2 ore);
    f) modulo 6, uso del cronotachigrafo (1 ora);
    g) modulo 7, manovre di precisione:  slalom,  retromarcia  in  un
passaggio stretto (3 ore);
    h) modulo 8, manovre di frenata di emergenza (3 ore).
  7.  La  parte  specialistica  del  corso,  per   i   candidati   al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta  di
cinque (5) ore e si articola nei seguenti moduli:
    a) per il trasporto di cose:
      1)  modulo  a.1)  esercizi  di  sistemazione   del   carico   e
posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della
merce (1 ora);
      2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio  energetico
(1 ora);
      3)  modulo  a.3)  perfezionamento  nell'uso  dei   sistemi   di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
      4) modulo a.4) uso degli estintori (1 ora);
    b) per il trasporto di persone:
      1)  modulo  b.1)  uso  degli  estintori,  sperimentazione   del
funzionamento   dei   sistemi   di   emergenza   quali,   a    titolo
esemplificativo, uscite di sicurezza, stacca batterie (1 ora);
      2) modulo  b.2)  sistemazione  dei  bagagli  e  verifica  delle
variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
      3) modulo b.3) manovre  particolari,  quali  posizionamento  in
sicurezza del veicolo  per  il  carico  e  scarico  dei  bagagli  (30
minuti);
      4)  modulo  b.4)  perfezionamento  nell'uso  dei   sistemi   di
rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore (2 ore);
      5) modulo b.5) esercizi per il  perfezionamento  di  una  guida
confortevole per i passeggeri (1 ora).
  8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui  al  comma  6,
lettere a), b), g) e h) e di cui al comma 7, lettera a), punti  1)  e
3), e lettera b), punti 3), 4) e 5) sono  individuali.  La  rimanente
parte di programma del corso pratico puo'  essere  anche  svolta  con
lezioni collettive e dimostrative.
  8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui  al  comma  6,
lettere g) e h), e di cui al comma 7, lettera a), punto 3), e lettera
b), punto 4), possono essere svolte anche su un  simulatore  di  alta
qualita', conforme alle caratteristiche  tecniche  stabilite  con  il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  17  agosto
2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di  un  istruttore
di guida con abilitazione in corso di validita'  e  registrate  nella
memoria del simulatore stesso.
  9. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, otto ore di  guida
individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere  svolte
anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi,  sotto
la supervisione di un dipendente di un'impresa di  autotrasporto  che
abbia maturato  almeno  dieci  anni  di  esperienza  in  qualita'  di
conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a  quella
del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine,
l'impresa  di  autotrasporto  rilascia  al  dipendente   una   delega
all'esercizio di tale attivita',  che  deve  essere  tenuta  a  bordo
durante le esercitazioni.
  10. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle  del  corso
pratico di cui al comma 6, lettere c), d), e)  e  f)  possono  essere
erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per  un  numero  di
ore non superiore al venti per cento della durata  complessiva  delle
ore di programma  ivi  previste  per  ciascuna  area  didattica.  Con
decreto dirigenziale  sono  dettate  le  disposizioni  relative  alle
caratteristiche tecniche ed agli standard  di  qualita'  necessari  a
garantire  che  tali  strumenti  garantiscano  elevata  qualita'   ed
efficacia   della    formazione,    con    particolare    riferimento
all'affidabile identificazione del discente e ad  adeguati  mezzi  di
controllo.
  11. Alle lezioni di teoria sono consentite,  al  massimo,  quaranta
(40) ore di assenza, di cui non piu' di ventotto (28)  relative  alla
parte comune del corso, e non piu' di dodici (12) relative alla parte
specialistica.
  12. Alle venti (20) ore di  lezione  del  corso  pratico  non  sono
consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro due  mesi
dalla  fine  del  corso  ordinario,  per  conseguire  l'attestato  di
frequenza. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  12.  Il
mancato recupero delle  ore  di  assenza  non  consente  il  rilascio
dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

                               Art. 10
 
                Programma del corso di qualificazione
           iniziale accelerato e disciplina delle assenze
 
  1. Il programma del corso di  qualificazione  iniziale  accelerato,
sia per il trasporto di cose che per  il  trasporto  di  persone,  ha
durata di centoquaranta (140) ore, suddivise in centotrenta (130) ore
di corso teorico e dieci (10) ore di corso pratico.
  2. Il programma del corso teorico si articola in una parte  comune,
i  cui  contenuti  sono  disciplinati  dal  comma  3,  ed  una  parte
specialistica, dedicata alla formazione per  il  conseguimento  della
carta di qualificazione del  conducente  per  il  trasporto  di  cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono  disciplinati  dal  comma  4,
rispettivamente alle lettere a) e b).
  3. La parte comune del  programma  teorico,  le  cui  materie  sono
individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3,  1.3-bis,
1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo n. 286
del 2005, consta di centodieci (110) ore ed e' suddivisa in tre aree:
    a) area circolazione stradale  sessantotto  (68)  ore  comprende:
conoscenza delle caratteristiche  del  sistema  di  trasmissione  per
usarlo in maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche
e  del  funzionamento  dei  dispositivi  di   sicurezza   per   poter
controllare  il  veicolo,  minimizzarne  l'usura,  e  prevenirne   le
anomalie di funzionamento; capacita' di  ottimizzare  il  consumo  di
carburante; capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e
di adattare la guida di conseguenza; capacita' di caricare il veicolo
rispettandone  i  principi  di  sicurezza  e  di  corretto  utilizzo;
capacita' di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai
pericoli della strada. La docenza delle materie di questa area e'  di
competenza dell'insegnante di teoria di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a);
    b) area autotrasporto venticinque (25) ore comprende:  conoscenza
del   contesto   sociale   dell'autotrasporto   e   della    relativa
regolamentazione;  capacita'  di  prevenire   fenomeni   e   traffici
criminali; capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine
dell'azienda.  La  docenza  delle  materie  di  questa  area  e'   di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera d);
    c) area medica diciassette (17) ore, comprende: sensibilizzazione
agli infortuni sul lavoro; capacita' di prevenire  i  rischi  fisici;
sensibilizzazione   agli   infortuni   sul   lavoro;   consapevolezza
dell'importanza dell'idoneita' fisica e  mentale.  La  docenza  delle
materie di questa area e' di competenza del medico, o dello psicologo
per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
c);
  4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta  di
venti (20) ore e si articola nelle seguenti materie:
    a) per il trasporto  di  cose,  in  conformita'  all'allegato  1,
sezione 1, punti 1.4, 2.2 e 3.7,  del  decreto  legislativo  286  del
2005, capacita' di caricare il veicolo rispettandone  i  principi  di
sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza  della  regolamentazione
relativa al trasporto di merci;  conoscenza  del  contesto  economico
dell'autotrasporto  di  merci  e  dell'organizzazione  del   mercato,
nonche' delle prospettive di sviluppo del settore  nell'ottica  della
transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di  cui  all'art.
3, comma 1, lettera d);
    b) per il trasporto di persone, in  conformita'  all'allegato  1,
sezione 1, punti 1.5, 2.3 e 3.8 al decreto  legislativo  n.  286  del
2005:  capacita'  di  assicurare  la  sicurezza  e  il  comfort   dei
passeggeri; conoscenza della regolamentazione relativa  al  trasporto
di persone;  fondamenti  di  logistica  sostenibile;  conoscenza  del
contesto    economico     dell'autotrasporto     di     persone     e
dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie  di  questa
parte e' di competenza dell'esperto di  organizzazione  aziendale  di
cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
  5. Il programma del corso pratico si articola in una parte  comune,
i  cui  contenuti  sono  disciplinati  dal  comma  6,  ed  una  parte
specialistica, dedicata alla formazione per  il  conseguimento  della
carta di qualificazione del  conducente  per  il  trasporto  di  cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono  disciplinati  dal  comma  7,
rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza  del  programma  del
corso  pratico,  parte  comune  e  specialistica,  e'  di  competenza
dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
  6. La parte comune del corso pratico consta di sette ore  e  trenta
minuti (7,30) ore e si articola nei seguenti moduli:
    a) modulo 1) guida in autostrada (1 ora);
    b) modulo 2) uso  dei  dispositivi  di  segnalazione  visiva,  di
illuminazione e di emergenza (1 ora);
    c) modulo 3) sostituzione pneumatico (30 minuti);
    d) modulo 4) montaggio catene da neve (30 minuti);
    e) modulo 5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);
    f) modulo 6) manovre di precisione:  slalom,  retromarcia  in  un
passaggio stretto (2 ore);
    g) modulo 7) manovre di frenata di emergenza (2 ore).
  7.  La  parte  specialistica  del  corso,  per   i   candidati   al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta  di
due ore e trenta minuti (2,30) ore e si articola nei seguenti moduli:
    a) per il trasporto di cose:
      1) modulo a.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocita'
(30 minuti);
      2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio  energetico
(1 ora);
      3) modulo a.3) uso degli estintori (30 minuti);
      4)  modulo  a.4)  esercizi  di  sistemazione   del   carico   e
posizionamento in sicurezza del veicolo per carico  e  scarico  della
merce (30 minuti);
    b) per il trasporto di persone:
      1) modulo b.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza
del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
      2)  modulo  b.2)  perfezionamento  nell'uso  dei   sistemi   di
rallentamento ausiliari (freno motore  e/o  rallentatore)  (un'ora  e
trenta minuti);
      3) modulo b.3) esercizi per il  perfezionamento  di  una  guida
confortevole per i passeggeri (30 minuti).
  8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui  al  comma  6,
lettere a), b), f) e g), e di cui al comma 7, lettera a), punti 1)  e
2), e lettera b), punti 1), 2) e 3), sono individuali.  La  rimanente
parte di programma del corso pratico puo'  essere  anche  svolta  con
lezioni collettive e dimostrative.
  9. Le lezioni del programma del corso pratico di cui  al  comma  6,
lettere f) e g), possono essere svolte anche su un simulatore di alta
qualita', conforme alle caratteristiche  tecniche  stabilite  con  il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  17  agosto
2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di  un  istruttore
di guida con abilitazione in corso di validita'  e  registrate  nella
memoria del simulatore stesso.
  10. In alternativa a quanto previsto dal comma 9,  quattro  ore  di
guida individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7,  possono  essere
svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi,
sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto
che abbia maturato almeno dieci anni di  esperienza  in  qualita'  di
conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a  quella
del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine,
l'impresa  di  autotrasporto  rilascia  al  dipendente   una   delega
all'esercizio di tale attivita',  che  deve  essere  tenuta  a  bordo
durante le esercitazioni.
  11. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle  del  corso
pratico di cui al comma 6, lettere  c),  d)  ed  e),  possono  essere
erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per  un  numero  di
ore non superiore al venti per cento della durata  complessiva  delle
ore di  programma  ivi  previste  per  ciascuna  area  didattica.  Si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma  11,  ultimo
periodo.
  12. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, venti  (20)
ore di assenza, di cui non piu' di  quattordici  (14)  relative  alla
parte comune del corso e non piu' di  sei  (6)  relative  alla  parte
specialistica.
  13. Alle dieci (10) ore di  lezione  del  corso  pratico  non  sono
consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro  un  mese
dalla fine  del  corso  accelerato,  per  conseguire  l'attestato  di
frequenza. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  12.  Il
mancato recupero delle  ore  di  assenza  non  consente  il  rilascio
dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

                               Art. 11
 
Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e  per
  titolari  di &nbsp