- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo, Documenti di circolazione, Patente di guida
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Decreto 30 luglio 2021
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 30 luglio 2021
Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione
periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva
2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645. (21A05381)
(GU n.221 del 15-9-2021)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE;
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE
sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione
I «Documento informatico» che detta disposizioni in ordine alla
dematerializzazione della documentazione amministrativa, prevedendo,
altresi', la progressiva digitalizzazione delle procedure, al fine di
agevolare il processo di dematerializzazione con conseguente drastica
riduzione della documentazione in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha
recepito la direttiva 2003/59/CE, come modificato dal decreto
legislativo 10 giugno 2020, n. 50 e, in particolare, il capo II;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17
maggio 1995, n. 317, e successive modificazioni, concernente
«Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013, recante «Disposizioni
in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione
per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di
persone e cose, denominata qualificazione CQC»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di
qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento
della carta di qualificazione del conducente, delle relative
procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»;
Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni coordinate in
materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica
per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative
procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi e dei titoli
attestanti detta qualificazione, al fine di attuare
l'informatizzazione delle procedure di comunicazione di avvio del
corso e di attestazione della frequenza degli allievi alle lezioni;
Ritenuto opportuno dettare disposizioni finalizzate ad ottimizzare
le modalita' di fruizione dei corsi di formazione periodica,
prevedendo anche la possibilita' di erogarne un modulo all'anno,
nell'arco dei cinque anni di validita' della stessa, come previsto
alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE;
Ritenuto, altresi', opportuno procedere all'emanazione di un nuovo,
unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione
iniziale e formazione periodica per il conseguimento della
qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti
erogatori dei corsi;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente
per il conseguimento ed il rinnovo di validita' della carta di
qualificazione del conducente, in attuazione delle previsioni del
decreto legislativo n. 286 del 2005, ed in dettaglio in materia di:
a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei
corsi;
b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalita' per il loro
svolgimento;
c) procedure di esame per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente e validita' del titolo abilitativo
conseguito;
d) attivita' di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui
soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarita' dei corsi stessi e
relative sanzioni.
Art. 2
Requisiti soggettivi per l'erogazione dei corsi
di qualificazione iniziale e di formazione periodica
1. Sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto, i corsi
di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'art.
1, possono essere svolti da:
a) autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida,
eventualmente anche attraverso l'adesione ad un consorzio;
b) centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di
autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D, DE;
c) enti di formazione funzionalmente collegati ad:
1) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci,
membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli
autotrasportatori;
2) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone,
firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3) federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni
territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2.
2. Gli enti di formazione di cui al comma 1, lettera c), devono
aver maturato, anche indirettamente all'interno delle predette
associazioni di cui al medesimo comma 1, lettera c), punti 1), 2) e
3), almeno tre anni nel settore della formazione in materia di
autotrasporto.
3. Possono svolgere corsi di sola formazione periodica le aziende
esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di
persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero
di addetti alla guida non inferiore a ottanta unita'.
Art. 3
Requisito oggettivo del corpo docenti
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' requisito oggettivo
per il conseguimento del nulla osta di cui all'art. 5 o
dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7, per l'erogazione dei
corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, che il
soggetto erogatore degli stessi si avvalga di un corpo docenti
composto dalle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione in corso di
validita';
b) istruttore di guida, in possesso di patente di guida
comprendente almeno le categorie CE e D, munito di abilitazione in
corso di validita';
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale,
medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico
iscritto all'ordine professionale che abbia svolto, per almeno due
anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione
connessi all'attivita' di autotrasporto. In alternativa al docente
medico, ma limitatamente ai soli argomenti del programma di cui
all'allegato 1, sezione 1, punto 3.4, del decreto legislativo n. 286
del 2005, la docenza potra' essere affidata ad uno psicologo che
abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in
psicologia del traffico;
d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso
almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito
di un corso di studi quinquennale e che abbia maturato almeno due
anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto o che abbia
pubblicato testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa
dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione
aziendale:
1) insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano
conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione,
sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone
che di merci;
2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di
secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale,
che abbiano svolto, per almeno due anni, attivita' di docenza
nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di
autotrasporto.
3. Gli enti di formazione autorizzati ad erogare solo la parte
teorica del corso di qualificazione iniziale, ai sensi dell'art. 6,
comma 2, o i soli corsi per la formazione periodica, ai sensi del
medesimo art. 6, comma 3, nonche' le aziende di trasporto pubblico
locale autorizzate ai sensi dell'art. 7 non hanno l'obbligo di
avvalersi dell'istruttore di guida.
Art. 4
Requisito oggettivo di locali ed attrezzature
1. Costituisce requisito oggettivo per il conseguimento del nulla
osta o dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi di qualificazione
iniziale e di formazione periodica, oltre il requisito di cui
all'art. 3, la disponibilita', almeno:
a) quanto ad autoscuole e centri di istruzione automobilistica,
di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di
locali conformi a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317;
b) quanto ad enti di formazione ed aziende di trasporto pubblico
locale, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera c), e
comma 3, di un'aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata di
una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli
allievi e servizi igienici, conformi a quanto previsto dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
In ogni caso la superficie dell'aula destinata agli allievi deve
garantire almeno mq 1,5 per ogni allievo. L'altezza minima dei locali
e la proporzione tra la superficie dell'aula ed i posti a sedere
degli allievi sono conformi a quanto previsto dal regolamento
edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
2. Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie
minore rispetto a quella indicata nel comma 1.
3. Qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di
autotrasporto a nome dell'ente di formazione, ai relativi corsi
possono partecipare anche i dipendenti di altre imprese; qualora
invece l'aula ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto
sia abilitata a nome dell'impresa stessa, ai relativi corsi possono
partecipare soltanto i dipendenti della medesima impresa.
4. Nell'aula sono presenti:
a) un personal computer o un notebook con connessione internet
attiva;
b) uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base
biometrica, di cui all'art. 22, connesso con l'applicativo dedicato
di cui all'art. 13.
5. Il materiale didattico, anche su supporto audiovisivo e
digitale, per le lezioni teoriche prevede almeno:
a) le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa;
b) l'impianto di illuminazione degli autoveicoli;
c) dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) descrizione degli interventi di primo soccorso;
e) segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi
sporgenti;
f) descrizione delle principali componenti del motore a
combustione, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di
accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione; descrizione delle
principali componenti del motore a trazione elettrica;
g) gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della
carrozzeria degli autoveicoli;
i) l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli
impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
l) raffigurazione gli organi di traino dei veicoli industriali,
le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa
classificazione di detti veicoli;
m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del
tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del
rimorchio;
n) pannelli con fasce di ingombro.
6. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica
dichiarano di disporre, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio
1995, n. 317, di veicoli muniti di doppi comandi, conformi alle
caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle
patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, dall'allegato
II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e
successive modificazioni.
7. Nei soli casi di cui all'art. 6, comma 1, gli enti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), devono disporre di veicoli muniti di
doppi comandi conformi alle caratteristiche prescritte per quelli
utili al conseguimento delle patenti:
a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del
decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, quando effettuano la
formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;
b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del
citato decreto legislativo n. 59 del 2011, quando effettuano la
formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
9. Tutti i veicoli utilizzati per lo svolgimento della parte
pratica dei corsi di qualificazione iniziale devono essere dotati di
tachigrafo analogico o digitale.
Art. 5
Procedimento per il rilascio del nulla osta alle autoscuole ed ai
centri di istruzione automobilistica per l'erogazione di corsi di
qualificazione iniziale e di formazione periodica
1. Al fine di organizzare ed erogare corsi di qualificazione
iniziale e di formazione periodica, le autoscuole ed i centri di
istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), inviano apposita richiesta di nulla osta alla Direzione generale
territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui
sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di
essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'autoscuola o al
centro di istruzione automobilistica.
2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e
l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia il nulla osta
all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale
e di formazione periodica.
3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al
comma 1 richiedono alla Direzione generale territoriale competente
l'aggiornamento del nulla osta. A tal fine trasmettono alla stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno
tre giorni liberi prima del loro verificarsi dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla
disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio,
non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del
termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica.
4. L'autoscuola che aderisce ad un consorzio che ha formato un
centro di istruzione automobilistica, puo' richiedere il nulla osta
all'organizzazione dei corsi di qualificazione iniziale specificando
di svolgerne solo la parte teorica, demandando la parte pratica al
centro di istruzione. In tal caso, l'istanza di rilascio del nulla
osta indica il numero di targa dei veicoli messi a disposizione dal
predetto centro di istruzione e, in allegato, una dichiarazione di
quest'ultimo attestante la disponibilita', in favore dell'autoscuola
medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte
pratica del corso.
5. Nel caso di cui al comma 4, il nulla osta e' rilasciato
all'autoscuola, che e' responsabile, ai sensi dell'art. 20, anche di
eventuali irregolarita' commesse dal centro di istruzione
automobilistica nello svolgimento della parte pratica di corso allo
stesso demandata.
6. Nel caso in cui il nulla osta sia rilasciato ai sensi del comma
5, al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli
allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha
formato il centro stesso. L'allievo cosi' conferito e' iscritto nei
registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC, di
cui all'art. 12, comma 1, sia dell'autoscuola che del centro stesso.
Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro.
Art. 6
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli enti di
formazione per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e
formazione periodica o di sola formazione periodica
1. Al fine di organizzare ed erogare i corsi di qualificazione
iniziale, sia per la parte teorica che pratica, e di formazione
periodica per la carta di qualificazione del conducente afferente
allo specifico settore di ciascuno di essi, gli enti di formazione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), inviano apposita richiesta di
autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente,
soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i
curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dagli stessi docenti all'ente di formazione.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione
per organizzare corsi di qualificazione iniziale per l'erogazione
della sola parte teorica del corso, demandando la parte pratica ad
un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica, titolare
di nulla osta ai sensi dell'art. 5. In tal caso, l'istanza di
rilascio dell'autorizzazione indica il soggetto che provvede
all'erogazione della parte pratica del corso e del numero di targa
dei veicoli da questo messi a disposizione, nonche' espressa
dichiarazione del medesimo soggetto attestante la disponibilita', in
favore dell'ente, di istruttori e veicoli per l'espletamento della
parte pratica del corso.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione
anche per organizzare ed erogare solo corsi di formazione periodica
per la carta di qualificazione del conducente afferente allo
specifico settore.
4. La Direzione generale territoriale competente, verificata la
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e
l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia l'autorizzazione
all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale
e di formazione periodica, conformemente all'istanza di cui ai commi
1 e 2, o di sola formazione periodica, conformemente all'istanza di
cui al comma 3.
5. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al
comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione
generale territoriale competente. A tal fine, trasmettono alla stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno
tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla
disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio,
non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del
termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica.
Art. 7
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle aziende di
servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone per
l'erogazione dei corsi di formazione periodica
1. Al fine di organizzare ed erogare ai propri dipendenti corsi di
formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente
per il trasporto di persone, le aziende di trasporto pubblico locale
di cui all'art. 2, comma 3, inviano in bollo apposita richiesta di
autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente,
soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i
curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dagli stessi docenti all'azienda.
2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e
l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia alle aziende di cui al
comma 1 l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione, in favore
dei propri dipendenti, dei corsi di formazione periodica per il
trasporto di persone.
3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della
sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al
comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione
generale territoriale competente. A tal fine trasmettono alla stessa
Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno
tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla
disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria
affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da
parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio,
non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del
termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di
trasmissione o di avvenuta notifica.
Art. 8
Accesso ai corsi
1. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto
da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica e'
richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B
nonche', nel caso di corso di qualificazione iniziale per il
trasporto di persone, una eta' non inferiore a 21 anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, prima dello svolgimento della parte
pratica del corso relativa alle ore di guida, e' altresi' condizione
minima il possesso:
a) di un foglio rosa di categoria C1 o C, per conseguire la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;
b) di un foglio rosa di categoria D1 o D, per conseguire la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.
3. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto
da un ente di formazione di cui all'art. 4 e' richiesto il possesso
della patente di guida almeno della categoria:
a) C1 o C1E, per conseguire la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un
corso di qualificazione iniziale accelerato cui all'art. 19, comma
2-bis), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive
modificazioni;
b) C o CE, per conseguire la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un
corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma
2, del decreto legislativo n. 286 del 2005 o di un corso di
qualificazione iniziale accelerato, di cui al medesimo art. 19, comma
2-bis;
c) D1 o D1E, per conseguire una carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un
corso di qualificazione iniziale accelerato di cui all'art. 19, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005;
d) D o DE, per conseguire una carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un
corso di qualificazione iniziale ordinario di cui all'art. 19, comma
2, o a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale
accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 286 del 2005.
Art. 9
Programma del corso di qualificazione
iniziale ordinario e disciplina delle assenze
1. Il programma del corso di qualificazione iniziale ordinario, sia
per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha durata
di duecentottanta (280) ore, suddivise in duecentosessanta (260) ore
di corso teorico e venti (20) ore di corso pratico.
2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune,
i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte
specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4,
rispettivamente alle lettere a) e b).
3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono
individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis,
1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo 286
del 2005, consta di duecentoventi (220) ore ed e' suddivisa in tre
aree:
a) area circolazione stradale (135 ore) comprende: conoscenza
delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in
maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche e del
funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il
veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di
funzionamento; capacita' di ottimizzare il consumo di carburante;
capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare
la guida di conseguenza; capacita' di caricare il veicolo
rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo;
capacita' di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai
pericoli della strada La docenza delle materie di questa area e' di
competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a);
b) area autotrasporto (50 ore), comprende: conoscenza del
contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa
regolamentazione; capacita' di prevenire fenomeni e traffici
criminali; capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine
dell'azienda. La docenza delle materie di questa area e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.
3, comma 1, lettera d);
c) area medica (35 ore), comprende: sensibilizzazione agli
infortuni sul lavoro; capacita' di prevenire i rischi fisici;
consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale. La
docenza delle materie di questa area e' di competenza del medico, o
dello psicologo per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c);
4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di
quaranta (40) ore e si articola nelle seguenti materie:
a) per il trasporto di cose, in conformita' all'allegato 1,
sezione 1, punti 1.4, 2.2, e 3.7, del decreto legislativo n. 286 del
2005: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di
sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione
relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato,
nonche' delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della
transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.
3, comma 1, lettera d);
b) per il trasporto di persone, in conformita' all'allegato 1,
sezione 1, punti 1.5, 2.3, e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del
2005 e successive modificazioni: capacita' di assicurare la sicurezza
e il comfort dei passeggeri; conoscenza della regolamentazione
relativa al trasporto di persone; fondamenti di logistica
sostenibile; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di
persone e dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie
di questa parte e' di competenza dell'esperto di organizzazione
aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune,
i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte
specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7,
rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza delle del programma
del corso pratico, parte comune e specialistica, e' di competenza
dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
6. La parte comune del corso pratico consta di quindici (15) ore e
si articola nei seguenti moduli:
a) modulo 1, guida in autostrada (2 ore);
b) modulo 2, uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di
illuminazione e di emergenza (2 ore);
c) modulo 3, uso degli attrezzi per interventi di piccola
manutenzione ordinaria (1 ora);
d) modulo 4, sostituzione pneumatico (1 ora);
e) modulo 5, montaggio catene da neve (2 ore);
f) modulo 6, uso del cronotachigrafo (1 ora);
g) modulo 7, manovre di precisione: slalom, retromarcia in un
passaggio stretto (3 ore);
h) modulo 8, manovre di frenata di emergenza (3 ore).
7. La parte specialistica del corso, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di
cinque (5) ore e si articola nei seguenti moduli:
a) per il trasporto di cose:
1) modulo a.1) esercizi di sistemazione del carico e
posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della
merce (1 ora);
2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico
(1 ora);
3) modulo a.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
4) modulo a.4) uso degli estintori (1 ora);
b) per il trasporto di persone:
1) modulo b.1) uso degli estintori, sperimentazione del
funzionamento dei sistemi di emergenza quali, a titolo
esemplificativo, uscite di sicurezza, stacca batterie (1 ora);
2) modulo b.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle
variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
3) modulo b.3) manovre particolari, quali posizionamento in
sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli (30
minuti);
4) modulo b.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore (2 ore);
5) modulo b.5) esercizi per il perfezionamento di una guida
confortevole per i passeggeri (1 ora).
8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,
lettere a), b), g) e h) e di cui al comma 7, lettera a), punti 1) e
3), e lettera b), punti 3), 4) e 5) sono individuali. La rimanente
parte di programma del corso pratico puo' essere anche svolta con
lezioni collettive e dimostrative.
8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,
lettere g) e h), e di cui al comma 7, lettera a), punto 3), e lettera
b), punto 4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta
qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto
2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore
di guida con abilitazione in corso di validita' e registrate nella
memoria del simulatore stesso.
9. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, otto ore di guida
individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere svolte
anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto
la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che
abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualita' di
conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella
del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine,
l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega
all'esercizio di tale attivita', che deve essere tenuta a bordo
durante le esercitazioni.
10. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso
pratico di cui al comma 6, lettere c), d), e) e f) possono essere
erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di
ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle
ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Con
decreto dirigenziale sono dettate le disposizioni relative alle
caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari a
garantire che tali strumenti garantiscano elevata qualita' ed
efficacia della formazione, con particolare riferimento
all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di
controllo.
11. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, quaranta
(40) ore di assenza, di cui non piu' di ventotto (28) relative alla
parte comune del corso, e non piu' di dodici (12) relative alla parte
specialistica.
12. Alle venti (20) ore di lezione del corso pratico non sono
consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro due mesi
dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di
frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il
mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio
dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.
Art. 10
Programma del corso di qualificazione
iniziale accelerato e disciplina delle assenze
1. Il programma del corso di qualificazione iniziale accelerato,
sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha
durata di centoquaranta (140) ore, suddivise in centotrenta (130) ore
di corso teorico e dieci (10) ore di corso pratico.
2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune,
i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte
specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4,
rispettivamente alle lettere a) e b).
3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono
individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis,
1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo n. 286
del 2005, consta di centodieci (110) ore ed e' suddivisa in tre aree:
a) area circolazione stradale sessantotto (68) ore comprende:
conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per
usarlo in maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche
e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter
controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le
anomalie di funzionamento; capacita' di ottimizzare il consumo di
carburante; capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e
di adattare la guida di conseguenza; capacita' di caricare il veicolo
rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo;
capacita' di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai
pericoli della strada. La docenza delle materie di questa area e' di
competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a);
b) area autotrasporto venticinque (25) ore comprende: conoscenza
del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa
regolamentazione; capacita' di prevenire fenomeni e traffici
criminali; capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine
dell'azienda. La docenza delle materie di questa area e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.
3, comma 1, lettera d);
c) area medica diciassette (17) ore, comprende: sensibilizzazione
agli infortuni sul lavoro; capacita' di prevenire i rischi fisici;
sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; consapevolezza
dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale. La docenza delle
materie di questa area e' di competenza del medico, o dello psicologo
per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera
c);
4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di
venti (20) ore e si articola nelle seguenti materie:
a) per il trasporto di cose, in conformita' all'allegato 1,
sezione 1, punti 1.4, 2.2 e 3.7, del decreto legislativo 286 del
2005, capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di
sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione
relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico
dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato,
nonche' delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della
transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte e' di
competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.
3, comma 1, lettera d);
b) per il trasporto di persone, in conformita' all'allegato 1,
sezione 1, punti 1.5, 2.3 e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del
2005: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei
passeggeri; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto
di persone; fondamenti di logistica sostenibile; conoscenza del
contesto economico dell'autotrasporto di persone e
dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie di questa
parte e' di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di
cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune,
i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte
specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose
ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7,
rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza del programma del
corso pratico, parte comune e specialistica, e' di competenza
dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).
6. La parte comune del corso pratico consta di sette ore e trenta
minuti (7,30) ore e si articola nei seguenti moduli:
a) modulo 1) guida in autostrada (1 ora);
b) modulo 2) uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di
illuminazione e di emergenza (1 ora);
c) modulo 3) sostituzione pneumatico (30 minuti);
d) modulo 4) montaggio catene da neve (30 minuti);
e) modulo 5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);
f) modulo 6) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un
passaggio stretto (2 ore);
g) modulo 7) manovre di frenata di emergenza (2 ore).
7. La parte specialistica del corso, per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di
due ore e trenta minuti (2,30) ore e si articola nei seguenti moduli:
a) per il trasporto di cose:
1) modulo a.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocita'
(30 minuti);
2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico
(1 ora);
3) modulo a.3) uso degli estintori (30 minuti);
4) modulo a.4) esercizi di sistemazione del carico e
posizionamento in sicurezza del veicolo per carico e scarico della
merce (30 minuti);
b) per il trasporto di persone:
1) modulo b.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza
del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
2) modulo b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di
rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (un'ora e
trenta minuti);
3) modulo b.3) esercizi per il perfezionamento di una guida
confortevole per i passeggeri (30 minuti).
8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,
lettere a), b), f) e g), e di cui al comma 7, lettera a), punti 1) e
2), e lettera b), punti 1), 2) e 3), sono individuali. La rimanente
parte di programma del corso pratico puo' essere anche svolta con
lezioni collettive e dimostrative.
9. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,
lettere f) e g), possono essere svolte anche su un simulatore di alta
qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto
2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore
di guida con abilitazione in corso di validita' e registrate nella
memoria del simulatore stesso.
10. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, quattro ore di
guida individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere
svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi,
sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto
che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualita' di
conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella
del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine,
l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega
all'esercizio di tale attivita', che deve essere tenuta a bordo
durante le esercitazioni.
11. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso
pratico di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), possono essere
erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di
ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle
ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 11, ultimo
periodo.
12. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, venti (20)
ore di assenza, di cui non piu' di quattordici (14) relative alla
parte comune del corso e non piu' di sei (6) relative alla parte
specialistica.
13. Alle dieci (10) ore di lezione del corso pratico non sono
consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro un mese
dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di
frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il
mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio
dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.
Art. 11
Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e per
titolari di