• Normativa
  • Veicoli ed equipaggiamenti, Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta a casco
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Dispositivi anti abbandono

LEGGE
1 ottobre 2018, n. 117

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi

 

LEGGE 1 ottobre 2018, n. 117

Introduzione  dell'obbligo  di  installazione  di   dispositivi   per
prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. (18G00136)

(GU n.238 del 12-10-2018)
 

 Vigente al: 27-10-2018  

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1
 
Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto
  legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  concernenti  l'obbligo  di
  installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono  di  bambini
  nei veicoli chiusi
 
  1. All'articolo 172 del codice della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «all'articolo  1,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo  2002»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f),  del  regolamento
(UE) n. 168/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
gennaio 2013»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2  e
N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti  da
residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta' inferiore  a
quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta  di  cui
al comma 1,  ha  l'obbligo  di  utilizzare  apposito  dispositivo  di
allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino,  rispondente  alle
specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
    c) al comma 10, primo periodo, dopo la  parola:  «bambini,»  sono
inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui  al  comma
1-bis»;
    d) alla rubrica, dopo la  parola:  «ritenuta»  sono  inserite  le
seguenti: «e sicurezza».
  2.  Le  caratteristiche  tecnico-costruttive   e   funzionali   del
dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis,  del  codice  della
strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
introdotto dal comma 1  del  presente  articolo,  sono  definite  con
decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
al comma 2 e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019.

                               Art. 2
 
            Campagne di informazione e sensibilizzazione
 
  1. Per il triennio 2019-2021, il Ministro  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute,  nell'ambito
delle campagne per  la  sicurezza  stradale  e  di  sensibilizzazione
sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo  e  sulle
corrette  modalita'  di  utilizzo  dei  dispositivi  di  allarme  per
prevenire l'abbandono di bambini, previsti dall'articolo  172,  comma
1-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285,  introdotto  dall'articolo  1,  comma  1,  della
presente legge, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e  2021.  Al  relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,
per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. I messaggi delle  campagne  di  cui  al  comma  1  costituiscono
messaggi di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 3 della  legge  7
giugno 2000, n. 150.

                               Art. 3
 
              Incentivi per l'acquisto dei dispositivi
 
  1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme  volti
a  prevenire  l'abbandono   dei   bambini   nei   veicoli,   previsti
dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto  dall'articolo
1,  comma  1,  della  presente  legge,  con  appositi   provvedimenti
legislativi possono essere previste,  nel  rispetto  della  normativa
europea sugli aiuti  di  Stato,  agevolazioni  fiscali  limitate  nel
tempo.

                               Art. 4
 
                 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1.  Salvo  quanto   previsto   dall'articolo   2,   comma   2,   le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della  presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 1° ottobre 2018
 
                             MATTARELLA
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


 

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