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Disegno di legge in materia di commercializzazione e distribuzione del carburante

Senato della Repubblica
Disegno di legge S 416

d'iniziativa dei senatori PICHETTO FRATIN, GALLONE e TOFFANIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2018

Disposizioni in materia di distribuzione di carburanti

Onorevoli Senatori. – L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), con specifico riguardo all'ambito della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, al comma 920, ha disposto che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA devono essere documentati con la fattura elettronica.

Lo stesso articolo, al comma 925, prevede che agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1º luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 (comunicazioni all'anagrafe tributaria), sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Il presente disegno di legge reca modifiche alle disposizioni citate.

In particolare, l'articolo 1, al comma 1, prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2018, di documentare la cessione di carburante per autotrazione anche mediante l'utilizzo della scheda carburanti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.

Il comma 2 reca una modifica con la quale s'intende esplicitare l'esclusione dalla tassabilità del credito d'imposta previsto al comma 924 dell'articolo 1 della suddetta legge n. 205 del 2017 in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburante in ragione del 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1º luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il suddetto credito d'imposta è stato introdotto allo scopo di contenere gli effetti dei maggiori oneri sopportati dagli esercenti di impianti di distribuzione carburanti generati dalle misure finalizzate all'affidabilità fiscale attraverso la tracciabilità dei pagamenti e la diffusione della moneta elettronica. La modifica proposta si rende, dunque, necessaria poiché nel dispositivo normativo approvato, la non tassabilità del credito d'imposta risulta inespressa, nonostante le tabelle tecniche collegate al provvedimento contenessero la copertura finanziaria necessaria proprio in funzione delle maggiori entrate generate dal più efficace contrasto all'evasione e alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti consentito dalla medesima normativa.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fino al 31 dicembre 2018, gli esercenti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione possono documentare la cessione, effettuata nei confronti di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 925 è sostituito dal seguente:

«925. Il credito d'imposta di cui al comma 924 non è soggetto a tassazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 927 è sostituito dal seguente:

«927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926, lettere a), c) e d), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2018. La disposizione di cui al comma 926, lettera b), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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