- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Disciplina dell'attività peritale
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
Provvedimento 23 ottobre 2015
CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.
PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2015
Regolamento concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni e integrazioni (Codice delle assicurazioni private -
Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i
natanti, Capo VI - Disciplina dell'attivita' peritale). (Regolamento
n. 1). (15A09311)
(GU n.291 del 15-12-2015)
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
IL PRESIDENTE
E AMMINISTRATORE DELEGATO
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con sede in
Roma, via Yser n. 14, interamente partecipata dal Ministero
dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, sull'istituzione ed il
funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare le disposizioni ivi contenute ai Capi
I, II e III;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private, come integrato e modificato dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare gli
articoli 157, comma 1 e 158, comma 3;
Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - successivamente
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - il cui art. 13, comma
35, ha trasferito a CONSAP la tenuta del Ruolo dei periti
assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza
spettante all'ISVAP;
Visto il vigente Statuto che prevede, quale oggetto principale
della CONSAP, l'esercizio in regime di concessione di servizi
assicurativi pubblici, nonche' l'espletamento di altre attivita' e
funzioni di interesse pubblico affidate alla Societa' stessa sulla
base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed,
altresi', l'espletamento di attivita' affidate da amministrazioni
dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009,
n. 102;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attivita' peritale»: l'attivita' professionale volta
all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei
natanti come indicato nell'art. 156 del Codice delle assicurazioni
private;
b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
c) «CONSAP»: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.;
d) «perito»: il perito assicurativo - iscritto al Ruolo - che
svolge l'attivita' di cui alla lettera a);
e) «Ruolo»: il Ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
f) «IVASS» (gia' Isvap): Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
g) «responsabile del procedimento»: il Titolare del Servizio
competente secondo l'organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo
periti assicurativi individuato quale referente per il procedimento;
h) «Servizio competente»: il Servizio competente secondo
l'organigramma CONSAP sulla gestione del Ruolo dei periti
assicurativi, cosi' come pubblicato nel sito internet CONSAP.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. CONSAP con il presente Regolamento disciplina le modalita' di
accesso all'attivita' peritale e lo svolgimento della stessa, nei
limiti indicati al precedente art. 1, lettera a).
2. L'attivita' peritale non puo' essere svolta da soggetti non
iscritti nel Ruolo di cui al successivo art. 3, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice. Nel caso in cui
l'attivita' peritale sia svolta nell'ambito di una societa' o
associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere
in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
3. In caso di delega dell'incarico, e' necessario che il perito
delegante ottenga l'accettazione della delega da parte del soggetto
committente.
Art. 3
Ruolo dei periti assicurativi
1. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l'attivita'
peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 4.
2. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) codice fiscale;
e) sedi operative;
f) recapiti telefonici;
g) e-mail;
h) PEC.
3. CONSAP assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo
sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi
dell'art. 5 del presente Regolamento, nonche' delle risultanze delle
verifiche svolte ai sensi dell'art. 18.
4. CONSAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la
consultazione sul proprio sito internet, www.consap.it, alla sezione
Ruolo periti assicurativi.
Art. 4
Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo
1. Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo il perito deve:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 158, comma
1 del Codice;
b) avere superato la prova di idoneita' di cui al successivo art.
9;
c) non essere iscritto nel Registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Codice;
d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo
pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario
lavorativo a tempo pieno;
e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante
partecipazioni di controllo in societa' ovvero esercizio di cariche
sociali, l'attivita' di riparatore di veicoli o di natanti.
Art. 5
Regole di comportamento dei periti
1. Nell'esecuzione dell'incarico i periti debbono attenersi ai
principi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalita',
conformando altresi' la propria condotta a criteri di imparzialita'.
In particolare, devono astenersi dallo svolgimento di incarichi nei
quali sussistano situazioni di conflitto di interessi.
2. I periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento
professionale.
3. I periti iscritti nel Ruolo sono tenuti a comunicare a CONSAP:
a) la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione, entro
dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento;
b) la variazione delle informazioni fornite all'atto
dell'iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione
stessa, mediante il modello di cui all'allegato n. 6 scaricabile dal
sito internet della CONSAP.
Titolo II
DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO
Art. 6
Finalita' del tirocinio
Lo svolgimento del tirocinio di cui all'art. 158, comma 1, lettera
f), del Codice e' finalizzato all'acquisizione della pratica
professionale inerente l'attivita' peritale.
Art. 7
Obblighi del perito e del tirocinante
1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte
dell'aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuita' e
ne assicura l'effettivita'. Al tale fine, il perito non potra',
contemporaneamente, accogliere presso di se piu' di quattro
tirocinanti.
2. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuita' alle
attivita' peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie
acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia, il perito
da' atto della partecipazione del tirocinante all'attivita' peritale.
3. Al tirocinante non e' consentita la redazione autonoma di
perizie ne' lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle
perizie stesse.
4. Il perito informa CONSAP dell'inizio del tirocinio da parte del
tirocinante con comunicazione conforme al modello di cui all'allegato
1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale comunicazione
dovra' pervenire tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con
raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma.
5. A conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice copia
al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al
modello di cui all'allegato n. 2 scaricabile dal sito internet della
CONSAP. Tale comunicazione, a cura del tirocinante, dovra' essere
inviata tramite PEC all'indirizzo consap@pec.consap.it o con
raccomandata A/R indirizzata a CONSAP Ruolo periti assicurativi -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., via Yser, 14 -
00198 Roma.
6. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire
presso altro perito, ciascun perito rilascia al tirocinante la
dichiarazione di cui al comma 5, limitatamente al periodo di
tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione.
7. Su specifica richiesta di CONSAP il tirocinante fornisce prova
della partecipazione all'attivita' peritale, esibendo copia delle
perizie alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il perito ha
dato atto della sua presenza.
Titolo III
PROVA DI IDONEITA'
Art. 8
Titoli di ammissione alla prova di idoneita'
1. Per l'ammissione alla prova di idoneita' e' richiesto:
a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a
seguito di un corso di durata quinquennale oppure quadriennale
completato dal corso integrativo annuale o previsto per legge o di un
titolo di studio estero equipollente;
b) l'aver svolto, per un periodo non inferiore ai 24 mesi, il
tirocinio di cui all'art. 158, comma 1, lettera f), del Codice,
risultante dalla dichiarazione di cui al precedente art. 7, comma 5.
Art. 9
Prova di idoneita'
1. CONSAP indice, di norma una volta l'anno, una prova di idoneita'
con apposito bando pubblicato sul proprio sito internet.
2. Nel bando CONSAP stabilisce la sede e le modalita' di
svolgimento dell'esame, fornisce ogni altra informazione al riguardo
e determina le modalita' di presentazione della domanda di ammissione
alla prova.
3. La prova di idoneita', ai sensi dell'art. 158, comma 3, del
Codice, consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed
economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita' peritale, quali, a
mero titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni,
r.c. auto, circolazione stradale e della navigazione, estimo,
meccanica, etc. L'esame si articola in una prova scritta, consistente
in un questionario a risposta multipla sulle suddette materie e nella
redazione di una perizia di danno.
Art. 10
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneita' e' nominata
da CONSAP con proprio provvedimento ed e' composta da:
a) un dirigente CONSAP con funzioni di Presidente;
b) due funzionari CONSAP;
c) due componenti esterni esperti nelle singole materie di esame,
ovvero esperti in ambito assicurativo;
d) due o piu' componenti con funzioni di supplenza.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti
CONSAP.
2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, potra'
avvalersi di ulteriori esperti esterni, nominati da Consap, aventi
compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.
3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi
in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51
del Codice di procedura civile, ne' devono aver tenuto corsi di
formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.
4. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente e
decide a maggioranza con la presenza di almeno tre quinti dei
componenti. A parita' di voti prevale quello del Presidente.
Titolo IV
PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE,
CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE
Art. 11
Domanda di iscrizione nel Ruolo
1. La domanda di iscrizione e' presentata a CONSAP in conformita'
al modello di cui all'allegato n. 3 scaricabile dal sito internet di
CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP -
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 -
00198 Roma.
2. CONSAP procede all'iscrizione nel Ruolo sulla base
dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica
agli istanti, eventualmente anche in via telematica, l'intervenuta
iscrizione con l'indicazione della data di decorrenza e del numero di
iscrizione.
Art. 12
Cancellazione dal Ruolo
1. CONSAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo:
a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento disciplinare di
radiazione adottato ai sensi del Titolo XVIII, Capo VIII, del Codice;
b) in caso di rinuncia all'iscrizione a seguito di presentazione
a CONSAP di apposita domanda conforme al modello di cui all'allegato
n. 4 scaricabile dal sito internet di CONSAP ed inviata con
raccomandata A/R indirizzata a CONSAP - Concessionaria Servizi
Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma;
c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art.
158, comma 1, lettere a), b), c), e d) del Codice;
d) in caso di sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'art.
158, comma 2 del Codice;
e) in caso di mancato versamento del contributo di gestione di
cui all'art. 337 del Codice, previa diffida di CONSAP o di altro
soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine
previsto per provvedere.
2. La cancellazione dal Ruolo e' disposta da CONSAP con
provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato tramite
Raccomandata A.R. inviata all'indirizzo comunicato dall'interessato
stesso.
3. CONSAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se
richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento
disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori
propedeutici all'avvio dello stesso.
Art. 13
Reiscrizione nel Ruolo
1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere
iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti
previsti dall'art. 160 del Codice e risultino in possesso dei
requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere a), b), c), d) e
comma 2, del Codice stesso. In caso di cancellazione conseguente ad
un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione e'
necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 158,
commi 1 e 2, del Codice.
2. La domanda di reiscrizione e' presentata a CONSAP in conformita'
al modello di cui all'allegato n. 5 scaricabile dal sito internet di
CONSAP ed inviata con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP -
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 -
00198 Roma.
3. CONSAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalita'
stabilite dal precedente art. 12.
Art. 14
Unita' organizzativa e responsabile del procedimento
1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale, e' il Servizio competente secondo l'organigramma CONSAP sulla
gestione del Ruolo dei periti assicurativi, cosi' come riportato nel
sito internet della Societa'.
2. Il Responsabile del procedimento e' il Titolare preposto al
Servizio di cui al comma precedente.
Art. 15
Termini per la conclusione dei procedimenti
1. Per il procedimento d'iscrizione previsto dall'art. 158 del
Codice e di reiscrizione previsto dall'art. 160 del Codice, il
termine e' di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
2. Per il procedimento di cancellazione, su istanza di parte,
previsto dall'art. 159 del Codice, il termine e' di 90 giorni dal
ricevimento della domanda.
Art. 16
Rigetto delle domande di iscrizione
e reiscrizione
1. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo, comunica all'istante, tramite
raccomandata A.R. inviata all'indirizzo comunicato dall'interessato,
i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni
dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di
presentare per iscritto le proprie osservazioni e di inviare
documentazione integrativa.
2. Il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento
decorre nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o
di ricezione della documentazione integrativa.
Titolo V
VERIFICHE
Art. 17
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
e decadenza dai benefici
1. CONSAP effettua, ai sensi dell'art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle
dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini
dell'ammissione alla prova di idoneita' e dell'iscrizione nel Ruolo.
2. Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci e' sanzionato
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e comporta, ai sensi dell'art. 75 del medesimo
decreto, la decadenza dall'idoneita' conseguita o dall'iscrizione nel
Ruolo.
Art. 18
Verifiche periodiche
1. CONSAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei
requisiti di iscrizione nonche' l'assenza delle altre cause di
cancellazione di cui all'art. 159 del Codice.
2. Ai fini della verifica di cui sopra, CONSAP potra' richiedere
all'interessato la produzione di un certificato penale aggiornato,
l'attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione
governativa di cui alla vigente normativa, nonche' ogni altro
documento eventualmente ritenuto opportuno.
3. CONSAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi del
precedente art. 12, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1
abbiano esito negativo.
Titolo VI
SANZIONI
Art. 19
Sanzioni disciplinari
1. CONSAP, ai sensi dell'art. 331, comma 1-bis del Codice, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 329 del
medesimo Codice, provvede alla contestazione degli addebiti nei
confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di
violazioni delle norme del Codice, dei vigenti Regolamenti in materia
e di altre disposizioni generali o particolari impartite da CONSAP.
2. CONSAP disciplina, con apposito Regolamento, la procedura di
irrogazione delle predette sanzioni ai sensi dell'art. 331 del
Codice.
Titolo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20
Comunicazione del tirocinio in corso
alla data di entrata in vigore del Regolamento
1. Per i tirocini iniziati precedentemente alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento e non ancora conclusi, il perito
informa CONSAP con comunicazione conforme al modello di cui
all'allegato 1 scaricabile dal sito internet della CONSAP. Tale
comunicazione dovra' pervenire tramite PEC all'indirizzo
consap@pec.consap.it o con raccomandata A/R indirizzata a CONSAP -
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 -
00198 Roma.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovra' pervenire
entro e non oltre il 30 giugno 2016. Le attestazioni di compiuto
tirocinio rilasciate in difetto di tale comunicazione a CONSAP,
saranno oggetto di verifica come previsto al precedente art. 7, comma
8.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Pubblicazione - Entrata in vigore
Il presente Regolamento e' pubblicato sul sito internet di CONSAP e
sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo a
tale ultima pubblicazione.
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e'
abrogato il Regolamento Isvap n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive
modifiche ed integrazioni.
Roma, 23 ottobre 2015
Il Presidente e amministratore delegato: Masi
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Parte di provvedimento in formato grafico
Documenti allegati
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