- Normativa
- Autotrasporto, trasporto ferroviario, marittimo ed aereo
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Disciplina autotrasporto - Controlli - Attuazione Dir 2006/22/CE
Decreto legislativo
4 agosto 2008 , n. 144
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008 , n. 144
Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per
l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per
l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - legge comunitaria 2007 - ed in particolare
l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo
codice della strada, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del
20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n.
2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del
Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti
su strada e che abroga e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del
Consiglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 giugno 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 10 luglio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
per i rapporti con le regioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le
imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano
nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del
Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di
controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia
sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga
e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del
20 dicembre 1985.
Art. 2.
Autorita' competenti
1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7
della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri
e i trasporti intermodali - Direzione generale del trasporto
stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in
dotazione a legislazione vigente.
2. L'Ufficio di coordinamento:
a) assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti
degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi
dell'articolo 8;
b) definisce gli obiettivi dell'attivita' nazionale di controllo;
c) trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai
sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;
d) rappresenta l'organismo principale di riferimento per la
Commissione e le autorita' competenti degli altri Stati membri.
3. Le attivita' di controllo su strada e le attivita' di controllo
presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque
svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero
dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed
attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in
materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per
ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.
Art. 3.
Sistemi di controllo
1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di
tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono
effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro
effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di
applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La
percentuale sara' portata al 3 per cento, dopo il 1° gennaio 2010. A
partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare
potra' essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che
potra' dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto
con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.
2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1,
almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi
controllati e' verificato su strada e almeno il 50 per cento nei
locali delle imprese.
Art. 4.
Determinazione del numero dei controlli
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di
ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro
che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.
2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n.
561/2006 e (CEE) n. 3821/85 e' effettuata, al 31 dicembre di ogni
anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati
nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle
indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso
regolamento (CE) n. 561/2006.
3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di
coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire
ai sensi dell'articolo 3.
Art. 5.
Comunicazione dei dati relativi ai controlli
1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno,
comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di
loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il
formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del
22 febbraio 1993.
2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati,
comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento
(CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione
ivi prevista.
Art. 6.
Controlli su strada
1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi
e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale,
in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le
relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati
almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la
situazione lo rende necessario, il controllo puo' essere concentrato
su un punto della Parte A dell'Allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su
strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna
discriminazione puo' essere operata in relazione al paese di
immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente,
al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e
destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.
3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione
casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo
sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le
aree di parcheggio; quando e' necessario a tutelare l'incolumita'
delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da
controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle
loro vicinanze.
4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre
rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si
tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui e'
stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di
tachigrafo se analogico o digitale.
5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i
verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli
dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli
effettuati.
6. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al
presente articolo, e' stabilito un modello di lista di controllo, da
adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell'interno, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Controlli nei locali delle imprese
1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che
vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B
dell'allegato I.
2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese
sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attivita'
di trasporto, ossia se si tratta di attivita' a livello nazionale o
internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto
terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di
tachigrafo se analogico o digitale.
3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i
verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli
dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli
effettuati.
4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al
comma 3, e' stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi
con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre,
quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al
regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal
fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di
coordinamento l'elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno
dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato
III della direttiva 2006/22/CE.
6. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni
ricevute dal Ministero dell'interno e tenuto anche conto delle
informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento
designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro
l'elenco delle imprese italiane da controllare.
7. L'Ufficio di coordinamento compila altresi' l'elenco delle
imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi
infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n.
3821/85 sul territorio nazionale e ne da' comunicazione alle
rispettive autorita' competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7
della direttiva 2006/22/CE.
Art. 8.
Controlli concertati
1. L'Ufficio di coordinamento, sulla base di appositi accordi con
le autorita' competenti dei Paesi membri individuate ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di concerto con le
competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei
volte l'anno, operazioni concertate per controllare su strada i
conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e
(CEE) n. 3821/85.
Art. 9.
Modulo di controllo delle assenze dei conducenti
1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un
altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE)
n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato
all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve
essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e
stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva
2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in
allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile
2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.
2. Il modulo di cui al comma 1 e' conservato dall'impresa di
trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.
3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7,
del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui
si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve
avere con se' il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad
ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, il conducente che non ha con se' ovvero che tiene in
modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI
e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni.
5. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva il
modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le
disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 10.
Scambio di informazioni
1. Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il
mese di settembre ed entro il mese di marzo all'Ufficio di
coordinamento, i dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori
non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.
2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza
semestrale, provvede a comunicare le informazioni previste
dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19,
paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorita'
competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7
della direttiva 2006/22/CE.
3. L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da
parte della autorita' competente di un Paese membro, comunica le
informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.
Art. 11.
Sistema di classificazione del rischio
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tenuto anche conto delle
indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3821/85, sono definiti i criteri e le modalita'
del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese
di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravita'
delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di
cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.
2. Sulla base del decreto di cui al comma 1, l'Ufficio di
coordinamento, provvede ad attribuire alle imprese stesse un
indicatore della classe di rischio.
3. Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio
elevato sono assoggettate a controlli piu' rigorosi e frequenti.
Art. 12.
Migliori prassi
1. L'Ufficio di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma
di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto
conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della
Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione
europea.
2. L'Ufficio di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno,
scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di
collegamento intracomunitario di altri Stati membri.
3. L'Ufficio di coordinamento promuove, inoltre, anche mediante
accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione
periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di
controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n.
3821/85.
Art. 13.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
ne' minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della
legislazione vigente.
Art. 14.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data
12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del
9 novembre 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato I
(previsto dall'art. 6, comma 1)
PARTE A
Controlli su strada.
Nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti
punti:
1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni
di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di
registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del
veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento
(CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella
carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo
e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del
regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della
velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di
durata superiore a un minuto durante il quale la velocita' del
veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km
orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si
intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della
direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
3) all'occorrenza, le velocita' istantanee del veicolo quali
registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime
ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo
(verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta
del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso,
la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 561/2006.
PARTE B
Controlli nei locali delle imprese.
Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in
aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:
1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti
periodi di riposo;
2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di
guida;
3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unita' di
bordo e della carta del conducente.
Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di
trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la
corresponsabilita' di altri soggetti che hanno istigato o in altro
modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori,
commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che
i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi
alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n.
3821/85.