- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Compensatio lucri cum damno
Corte di Cassazione III Sezione Civile
Sentenza n. 20548 del 30 settembre 2014
Responsabilità civile da incidente stradale – assegno di invalidità erogato dall’INPS – compensatio lucri cum damno – esclusione
In base ad un consolidato orientamento della Corte di cassazione, il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale, siano conseguenza del medesimo fatto illecito. Di conseguenza le somme scaturenti dal rapporto assicurativo o previdenziale, come le pensioni di invalidità o di reversibilità o come qualsiasi altra erogazione connessa alla morte o all’invalidità, trattandosi di erogazioni che si fondano su un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito e non avendo finalità risarcitorie, non possono essere compensate con il risarcimento dovuto a seguito del danno subito.